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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32781/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (trasgressore)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Cagliari ha irrogato una sanzione molto elevata per la detenzione a fini di vendita di supporti informatici contenenti copie di giochi per console Nintendo, qualificando la condotta come violazione dell'art. 171-ter, lett. f, l. 633/1941. La destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la mancata contestazione immediata, l'omessa trasmissione del rapporto, l'assenza di motivazione e l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatti. In appello, la Prefettura ha sostenuto che l'indicazione della norma violata fosse frutto di un mero errore materiale, dovendosi ricondurre la condotta all'art. 171-ter, lett. f-bis, e che la contestazione fosse comunque chiara. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione e del diritto di difesa; violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto chiara una contestazione che, secondo la ricorrente, riguardava un fatto diverso; violazione degli artt. 17 e 18 l. 689/1981 per omessa tempestiva trasmissione del rapporto; omesso esame di tale censura; carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione; e motivazione inidonea perché fondata anche su elementi fattuali non presenti nel verbale di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo decisiva la censura relativa alla violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto posto a base della sanzione. Ha osservato che la norma indicata nell'ordinanza-ingiunzione e quella ritenuta applicabile dalla Corte d'appello descrivono fattispecie diverse, con elementi costitutivi differenti, e che anche il fatto descritto nel verbale di contestazione non coincideva con quello indicato nell'ordinanza. Perciò la Corte territoriale non poteva limitarsi a qualificare l'errore come materiale, ma doveva verificare la reale corrispondenza tra verbale, ordinanza e atti successivi, inclusa l'eventuale mancata trasmissione del rapporto e la tempestività delle controdeduzioni. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà svolgere i necessari accertamenti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 171-ter, lett. f, l. 633/1941

    Indica la fattispecie originariamente contestata, relativa a dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza pagamento del canone.

  • art. 171-ter, lett. f-bis, l. 633/1941

    La Corte lo richiama come fattispecie diversa da quella contestata; punisce attrezzature, prodotti o componenti destinati a eludere efficaci misure tecnologiche di protezione.

  • art. 14, l. 689/1981

    Presidia il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto posto a base della sanzione; la sua violazione si verifica quando la sanzione è irrogata per una fattispecie diversa da quella contestata, con lesione del diritto di difesa.

  • art. 16, l. 689/1981

    Richiamato nel contesto delle difese della parte sanzionata e della disciplina del pagamento in misura ridotta.

  • art. 17, l. 689/1981

    Prevede l'obbligo del verbalizzante di trasmettere il rapporto all'autorità competente; la Corte afferma che occorre verificare se la trasmissione sia avvenuta tempestivamente.

  • art. 18, l. 689/1981

    Richiamato in relazione alla fase difensiva e all'ordinanza-ingiunzione; la Corte sottolinea la necessità di verificare il corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei motivi attinenti alla mancata considerazione di alcune censure.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare la motivazione apparente/contraddittoria della decisione impugnata; la Corte accoglie le censure che evidenziano insufficienza della ricostruzione della fattispecie.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e degli atti del procedimento amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nella ricostruzione dei fatti costitutivi dell'illecito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, leso da una contestazione non corrispondente al fatto sanzionato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato sia per il principio del giusto processo e della motivazione, sia per la tutela del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in via analogica per il principio di correlazione tra contestazione e decisione/sanzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo deve sussistere corrispondenza tra il fatto contestato e quello posto a base dell'ordinanza-ingiunzione; se la sanzione viene irrogata per una fattispecie diversa da quella contestata, si realizza una violazione del diritto di difesa.
  • Non è sufficiente qualificare come "errore materiale" l'errata indicazione della norma se, dal confronto tra verbale, ordinanza e atti del procedimento, emergono fattispecie giuridicamente e fattualmente diverse; il giudice deve verificare la reale identità della contestazione.
  • Quando la contestazione amministrativa è oggetto di opposizione, il giudice deve ricostruire in modo puntuale il contenuto del verbale, dell'ordinanza e degli eventuali atti successivi, verificando anche la tempestività della trasmissione del rapporto e la conoscibilità degli atti difensivi da parte dell'interessato.
  • La motivazione del provvedimento sanzionatorio e della sentenza che lo conferma deve dare conto degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la qualificazione dell'illecito e per la determinazione della sanzione; non può fondarsi su elementi non emergenti dagli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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