Cassazione Civile, Ordinanza n. 32781/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Cagliari ha irrogato una sanzione molto elevata per la detenzione a fini di vendita di supporti informatici contenenti copie di giochi per console Nintendo, qualificando la condotta come violazione dell'art. 171-ter, lett. f, l. 633/1941. La destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la mancata contestazione immediata, l'omessa trasmissione del rapporto, l'assenza di motivazione e l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatti. In appello, la Prefettura ha sostenuto che l'indicazione della norma violata fosse frutto di un mero errore materiale, dovendosi ricondurre la condotta all'art. 171-ter, lett. f-bis, e che la contestazione fosse comunque chiara. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione e del diritto di difesa; violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto chiara una contestazione che, secondo la ricorrente, riguardava un fatto diverso; violazione degli artt. 17 e 18 l. 689/1981 per omessa tempestiva trasmissione del rapporto; omesso esame di tale censura; carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione; e motivazione inidonea perché fondata anche su elementi fattuali non presenti nel verbale di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo decisiva la censura relativa alla violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto posto a base della sanzione. Ha osservato che la norma indicata nell'ordinanza-ingiunzione e quella ritenuta applicabile dalla Corte d'appello descrivono fattispecie diverse, con elementi costitutivi differenti, e che anche il fatto descritto nel verbale di contestazione non coincideva con quello indicato nell'ordinanza. Perciò la Corte territoriale non poteva limitarsi a qualificare l'errore come materiale, ma doveva verificare la reale corrispondenza tra verbale, ordinanza e atti successivi, inclusa l'eventuale mancata trasmissione del rapporto e la tempestività delle controdeduzioni. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà svolgere i necessari accertamenti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 171-ter, lett. f, l. 633/1941
Indica la fattispecie originariamente contestata, relativa a dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza pagamento del canone.
art. 171-ter, lett. f-bis, l. 633/1941
La Corte lo richiama come fattispecie diversa da quella contestata; punisce attrezzature, prodotti o componenti destinati a eludere efficaci misure tecnologiche di protezione.
Presidia il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto posto a base della sanzione; la sua violazione si verifica quando la sanzione è irrogata per una fattispecie diversa da quella contestata, con lesione del diritto di difesa.
Richiamato nel contesto delle difese della parte sanzionata e della disciplina del pagamento in misura ridotta.
Prevede l'obbligo del verbalizzante di trasmettere il rapporto all'autorità competente; la Corte afferma che occorre verificare se la trasmissione sia avvenuta tempestivamente.
Richiamato in relazione alla fase difensiva e all'ordinanza-ingiunzione; la Corte sottolinea la necessità di verificare il corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio.
Richiamato come parametro di omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei motivi attinenti alla mancata considerazione di alcune censure.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la motivazione apparente/contraddittoria della decisione impugnata; la Corte accoglie le censure che evidenziano insufficienza della ricostruzione della fattispecie.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e degli atti del procedimento amministrativo.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nella ricostruzione dei fatti costitutivi dell'illecito.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, leso da una contestazione non corrispondente al fatto sanzionato.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per il principio del giusto processo e della motivazione, sia per la tutela del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio.
Richiamato dalla ricorrente in via analogica per il principio di correlazione tra contestazione e decisione/sanzione.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo deve sussistere corrispondenza tra il fatto contestato e quello posto a base dell'ordinanza-ingiunzione; se la sanzione viene irrogata per una fattispecie diversa da quella contestata, si realizza una violazione del diritto di difesa.
- Non è sufficiente qualificare come "errore materiale" l'errata indicazione della norma se, dal confronto tra verbale, ordinanza e atti del procedimento, emergono fattispecie giuridicamente e fattualmente diverse; il giudice deve verificare la reale identità della contestazione.
- Quando la contestazione amministrativa è oggetto di opposizione, il giudice deve ricostruire in modo puntuale il contenuto del verbale, dell'ordinanza e degli eventuali atti successivi, verificando anche la tempestività della trasmissione del rapporto e la conoscibilità degli atti difensivi da parte dell'interessato.
- La motivazione del provvedimento sanzionatorio e della sentenza che lo conferma deve dare conto degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la qualificazione dell'illecito e per la determinazione della sanzione; non può fondarsi su elementi non emergenti dagli atti richiamati.
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