Cassazione Civile, Ordinanza n. 32772/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello confermando il rigetto dell'impugnazione avverso una cartella esattoriale e il relativo estratto di ruolo. La pretesa riguardava il pagamento della tassa di registro relativa a un contratto di locazione stipulato nel 2005. Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo che la cartella, di importo inferiore a 1.000 euro, era stata annullata automaticamente per effetto della disciplina sopravvenuta dello stralcio dei mini-debiti di cui alla legge di bilancio 2023.
La decisione
La Corte ha preso atto che la cartella rientrava nell'annullamento automatico previsto dalla legge n. 197 del 2022, in quanto notificata il 21 aprile 2012 e di importo pari a 315,12 euro. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, qualificando la pronuncia come estinzione del giudizio. Non ha posto spese di lite, poiché la concessionaria della riscossione non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la pronuncia non è di rigetto né di inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 1, comma 227, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha introdotto l'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro rientranti nell'ambito oggettivo previsto dalla norma.
art. 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Costituisce il riferimento normativo del carico iscritto a ruolo oggetto dello stralcio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, e non di rigetto o inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 222, L. 29 dicembre 2022, n. 197
È richiamato dalla parte a sostegno della richiesta di cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto annullamento del debito.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, interviene una disciplina sopravvenuta che dispone l'annullamento automatico del debito oggetto di causa, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- Lo stralcio dei carichi di modesto importo opera solo se il credito rientra nei limiti e nelle condizioni oggettive previste dalla legge, accertabili sulla base degli atti di causa.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere integra una definizione in rito del giudizio per estinzione e non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo la norma di stretta interpretazione.
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