Cassazione Civile, Ordinanza n. 32798/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un cortile di pertinenza di un immobile sito in Santa Teresa di Gallura. La parte attrice originaria aveva chiesto che fosse dichiarata l'insussistenza di servitù o altri diritti altrui sul cortile e che fossero cessate le molestie del convenuto; il Tribunale aveva accolto la domanda. Dopo una prima fase di appello con declaratoria di nullità per asserito difetto di integrità del contraddittorio, la Cassazione aveva cassato quella decisione affermando che il giudizio era stato correttamente introdotto contro il solo convenuto, poiché non era stata chiesta la riduzione in pristino di beni comuni. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha confermato la decisione favorevole all'attrice, ritenendo, sulla base dei titoli di acquisto e della collocazione dell'area, che il cortile coincidesse con una porzione pertinenziale appartenente all'immobile dell'attrice e non con un bene condominiale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 949 e 2697 c.c., sostenendo che il preteso diritto di passaggio era esercitato come facoltà connessa alla comproprietà condominiale e che la domanda avversaria sarebbe stata qualificata erroneamente; 2) violazione degli artt. 1372 e 2644 c.c., assumendo che il proprio acquisto fosse anteriore e trascritto prima di quello della controparte e che gli atti valorizzati dalla Corte d'appello non gli fossero opponibili; 3) violazione degli artt. 2697, 2729 e 1117 c.c., deducendo che non fosse stata provata la proprietà esclusiva della controparte e che la presunzione di condominialità del cortile non fosse stata correttamente superata, con erronea svalutazione delle presunzioni offerte dal ricorrente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non autosufficiente e perché la qualificazione della domanda come actio negatoria servitutis era ormai coperta da giudicato; ha inoltre osservato che l'erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., ma solo nei limiti del vizio motivazionale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato i titoli di acquisto, la donazione e l'atto ricognitivo, dai quali emergeva la menzione della porzione cortilizia, con conseguente irrilevanza della trascrizione successiva del ricorrente rispetto a quella della controparte ai sensi dell'art. 2644 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti, operazione riservata al giudice di merito; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale istruttorio, comprese le presunzioni, non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile e logicamente coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 949 c.c.
richiamato per l'azione a difesa della proprietà; la Corte esclude che la censura del ricorrente sul punto sia ammissibile, anche perché la qualificazione della domanda era già coperta da giudicato.
art. 2697 c.c.
richiamato sia dal ricorrente sia dalla Corte per escludere che la doglianza possa risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 1372 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione all'efficacia degli atti e alla loro opponibilità; la Corte non accoglie la censura.
art. 2644 c.c.
applicato nel senso che la trascrizione successiva del ricorrente non poteva prevalere su quella anteriore della controparte e dei suoi danti causa.
art. 2729 c.c.
richiamato con riferimento alla valutazione delle presunzioni; la Corte ribadisce che il relativo apprezzamento spetta al giudice di merito.
art. 1117 c.c.
richiamato dal ricorrente per la presunzione di condominialità; la Corte ritiene che essa sia stata superata correttamente sulla base dei titoli.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non è il mezzo per censurare l'erronea interpretazione di domande ed eccezioni, che attiene all'apprezzamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il limite del sindacato motivazionale nei giudizi di legittimità, nei confini attualmente consentiti dalla norma.
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove e del convincimento del giudice di merito resta insindacabile in cassazione, salvo limiti di legge.
art. 378 c.p.c.
richiamato solo per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'eventuale raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica della domanda e delle eccezioni, quando dipende dall'apprezzamento del contenuto concreto degli atti di causa, non si censura di regola come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.; essa può rilevare, nei limiti consentiti, solo come vizio motivazionale o come errore che sia stato specificamente dedotto e non coperto da giudicato.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, delle presunzioni e dell'attendibilità delle fonti di prova: se la motivazione del giudice di merito è plausibile e logicamente coerente, la censura è inammissibile.
- In tema di conflitto tra titoli di acquisto trascritti, opera il principio dell'anteriorità della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c., con la conseguenza che il titolo trascritto successivamente non è opponibile a chi abbia trascritto anteriormente il proprio acquisto o quello del proprio dante causa.
- La presunzione di condominialità di un bene comune può essere superata mediante l'esame dei titoli di provenienza e delle caratteristiche oggettive del bene; la relativa valutazione compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione.
- L'erronea deduzione, sotto la veste della violazione di legge, di censure che mirano in realtà a ottenere una rivisitazione del fatto storico è inammissibile nel giudizio di cassazione.
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