Cassazione Civile, Ordinanza n. 17664/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a un contribuente operante come agente assicurativo, con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato ricavi non dichiarati e costi ritenuti indeducibili, rideterminando il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’accertamento nasceva dal raffronto tra le provvigioni comunicate dalle compagnie assicurative e i ricavi dichiarati, con emersione di uno scostamento; inoltre venivano contestate, tra l’altro, spese per sponsorizzazioni pubblicitarie, costi per interessi su mutui, spese di cancelleria e costi per lavori contabilizzati in un’annualità diversa da quella ritenuta corretta. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o insufficiente e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito si fosse limitato a recepire le difese dell’Ufficio senza valutare adeguatamente prove e documenti; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002, contestando la ripartizione dell’onere probatorio e la mancata applicazione del regime fiscale agevolato per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, e comunque in parte infondato, il primo motivo, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione esistente, intelligibile e coerente, con puntuale ricognizione delle questioni e delle ragioni del decisum; ha inoltre escluso che la doglianza ex art. 115 c.p.c. celasse un error in iudicando sindacabile in sede di legittimità, poiché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile, e comunque in parte infondato, anche il secondo motivo: quanto all’onere della prova, ha escluso che il giudice di merito avesse invertito la regola di giudizio, avendo invece valutato la prova in concreto e ritenuto non giustificati i costi contestati; quanto all’art. 90, comma 8, l. 289/2002, ha ribadito che la norma speciale prevede una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni sportive solo se ricorrono le condizioni richieste, condizioni che nel caso concreto non risultavano provate. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione o per violazione del procedimento è scrutinabile solo nei limiti dell’esistenza della motivazione o di un vizio processuale effettivo, non per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge è scrutinabile solo se il giudice ha applicato in modo errato la norma; non basta contestare la valutazione delle prove o il convincimento raggiunto sul fatto.
art. 111 Cost.
È richiesto il rispetto del minimo costituzionale della motivazione, che manca solo in caso di assenza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e intellegibile; il vizio rilevante in cassazione è solo quello che incide sulla stessa esistenza della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo sufficiente a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
La violazione è denunciabile solo se il giudice dichiara di non osservare la regola di giudizio o utilizza prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
La valutazione delle prove appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifici errori di legge.
La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l’onus probandi alla parte sbagliata; non se, correttamente individuato l’onere, ritiene non assolto l’onere probatorio.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
La norma è richiamata in relazione alla distribuzione dell’onere della prova nel processo tributario, ma non risulta violata quando il giudice si limita a valutare l’insufficienza della prova offerta dal contribuente.
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante ... spesa di pubblicità"
Le spese di sponsorizzazione sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di integrale deducibilità solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma: soggetto sponsorizzato sportivo dilettantistico, limite di spesa, finalità promozionale dello sponsor e specifica attività promozionale del beneficiario.
La disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002 prevale sul regime generale di deducibilità dei costi, derogandovi.
È richiamato quale base per la rideterminazione del reddito imponibile a seguito dell’accertamento di ricavi non dichiarati e costi indeducibili.
È richiamato insieme all’art. 39 d.P.R. 600/1973 per la determinazione del reddito tassabile in sede di accertamento.
artt. 4, 5-bis, 11, 24 e 25 d.lgs. 446/1997
Sono richiamati per la rideterminazione della base imponibile IRAP a partire dai componenti positivi e negativi di reddito accertati.
È richiamato come base dell’invito rivolto al contribuente a esibire la documentazione contabile relativa all’annualità verificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata.
La Corte ha applicato un’ulteriore condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende, secondo quanto riportato nel dispositivo.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è confinato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non è consentito rivalutare il merito o sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di appello.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler applicare la regola di giudizio; non quando il ricorrente contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto se l’onere della prova viene assegnato alla parte sbagliata; se invece il giudice ritiene non provato un fatto sulla base delle risultanze istruttorie, la censura investe la valutazione del merito e non la regola sull’onere probatorio.
- In materia di sponsorizzazioni sportive, la disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002 opera come presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, ma solo se il contribuente dimostra la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla norma.
- Se il contribuente non fornisce prova adeguata della effettiva esecuzione delle prestazioni, della correlazione economica della spesa e della finalità promozionale, l’Amministrazione può legittimamente disconoscere la deducibilità del costo e il giudice può confermare l’accertamento sulla base delle presunzioni e degli elementi raccolti.
- Nel giudizio tributario, la mancata contestazione specifica di alcuni rilievi in primo grado e l’insufficienza della documentazione esibita possono legittimare la conferma dell’accertamento anche in appello e in cassazione.
- rami
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