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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10355/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano frequentato, in diversi anni accademici tra il 1991 e il 2007, scuole di specializzazione in medicina presso varie università, svolgendo attività nelle strutture sanitarie. Davanti ai giudici di merito avevano chiesto: 1) il pagamento di differenze economiche assumendo che la borsa di studio dovesse essere adeguata in modo retroattivo alla disciplina introdotta solo dal 2007, con applicazione della remunerazione prevista dalla Direttiva 93/16/CEE; 2) l'incremento annuale della borsa in base all'inflazione e la rideterminazione triennale del suo importo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; 3) il risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie e delle sentenze della Corte di giustizia. La Corte d'appello aveva respinto integralmente le domande. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, in sintesi, violazione delle norme eurounitarie e interne sul risarcimento da mancato recepimento, omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, errata esclusione del diritto agli adeguamenti annuali e triennali, violazione dell'art. 36 Cost. e della disciplina sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e i due ricorsi incidentali. Ha ritenuto infondata la doglianza sul mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, spiegando che la questione prospettata non imponeva un autonomo obbligo di rinvio e che, in ogni caso, non sussistevano dubbi interpretativi idonei a fondarlo. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il d.lgs. n. 257 del 1991 aveva già dato attuazione agli obblighi eurounitari in tema di adeguata remunerazione dei medici specializzandi e che il d.lgs. n. 368 del 1999, entrato a regime solo dal 2007, non costituiva il primo recepimento effettivo, ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale. Quanto agli adeguamenti annuali e triennali della borsa, ha richiamato le Sezioni Unite del 2024, ribadendo che tali incrementi non spettano ai medici iscritti ai corsi negli anni accademici 1992/1993-2005/2006, per effetto del blocco normativo degli aggiornamenti. Ha inoltre escluso la natura subordinata o parasubordinata del rapporto, con conseguente infondatezza della pretesa fondata sull'art. 36 Cost. e dei motivi sulle spese. Il rigetto ha comportato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni. Le spese sono state poste a carico dei soccombenti secondo il principio di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come vizi di violazione di legge o di nullità della sentenza/processo, ma sono state ritenute infondate.

  • art. 371 c.p.c.

    I successivi ricorsi contro la medesima sentenza, notificati dopo il primo ricorso principale, sono stati qualificati come ricorsi incidentali.

  • art. 333 c.p.c.

    Il principio di proposizione dei mezzi di impugnazione nel medesimo procedimento è stato richiamato per la conversione dei ricorsi successivi in incidentali.

  • art. 335 c.p.c.

    È stata disposta la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è stata ritenuta autonoma domanda soggetta al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza relativa alla motivazione è stata ricondotta alla corretta decisione per ragione più liquida e comunque respinta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È stato richiamato per aderire al recente orientamento delle Sezioni Unite senza ripetere integralmente l'argomentazione.

  • art. 36 Cost.

    È stata esclusa la sua applicabilità al rapporto dei medici specializzandi, non essendo questo un rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 3 Cost.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di ragionevolezza nel differimento dell'entrata in vigore della normativa più favorevole.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato insieme alle norme eurounitarie nelle censure dei ricorrenti, senza accoglimento.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi c.c.

    Richiamati nelle doglianze sui criteri di interpretazione e recepimento, senza esito favorevole.

  • art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È stato considerato il fondamento legale della borsa di studio e della sua adeguata remunerazione, ma non come fonte di diritto agli incrementi richiesti nel periodo controverso.

  • art. 11 della L. 23 dicembre 1999, n. 370

    Richiamato nelle censure in tema di adeguamento e recepimento, ma senza rilievo decisivo favorevole ai ricorrenti.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    È stato ritenuto non il primo atto di effettivo recepimento, ma una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, in vigore a regime dal 2007.

  • art. 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    Richiamato tra le fonti invocate, senza accoglimento delle pretese.

  • art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266

    Richiamato per individuare il differimento dell'entrata a regime della nuova disciplina al 2007.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla L. n. 438 del 1992

    Norma richiamata come base del blocco degli aggiornamenti della borsa di studio.

  • art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995

    Richiamato come parte del sistema normativo che ha bloccato gli adeguamenti annuali e triennali.

  • art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993

    Richiamato quale disposizione di blocco degli aggiornamenti dell'importo.

  • art. 1, comma 66, L. n. 662 del 1996

    Richiamato nel quadro del blocco normativo degli incrementi.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    Richiamato nel quadro del blocco normativo degli incrementi.

  • art. 22 L. n. 488 del 1999

    Richiamato nel quadro del blocco normativo degli incrementi.

  • art. 36 L. n. 289 del 2002

    Richiamato nel quadro del blocco normativo degli incrementi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nelle censure sull'onere della prova, senza accoglimento.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nelle censure incidentali in relazione ai crediti di adeguamento, senza accoglimento.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nella formulazione del secondo motivo incidentale, senza esito favorevole.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella censura incidentale sulla valutazione della prova, senza accoglimento.

  • art. 92 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata ritenuta corretta perché conforme al principio di soccombenza.

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    Richiamati nelle censure su responsabilità da mancato recepimento, ma ritenuti non idonei a fondare la pretesa.

Massime di principio

  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è una domanda autonoma, ma uno strumento rimesso alla valutazione del giudice; la sua omessa attivazione non integra, di per sé, un vizio autonomo della sentenza impugnata, salvo che si prospetti una concreta violazione di norme eurounitarie rilevante ai fini della decisione.
  • In tema di medici specializzandi, il d.lgs. n. 257 del 1991 è considerato sufficiente a dare attuazione all'obbligo eurounitario di prevedere una remunerazione adeguata; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 non è il primo recepimento necessario, ma una scelta nazionale discrezionale, non imposta dal diritto UE.
  • La misura dell'adeguata remunerazione dei medici specializzandi non è predeterminata dal diritto dell'Unione, ma rientra nella discrezionalità degli Stati membri, nei limiti anche del contenimento della spesa pubblica.
  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici 1992/1993-2005/2006, la borsa di studio non è soggetta agli incrementi annuali né all'adeguamento triennale previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in ragione del blocco normativo degli aggiornamenti susseguitosi nel tempo.
  • L'attività svolta dai medici specializzandi non integra un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, ma un rapporto di diritto privato con autonoma disciplina legale; di conseguenza, non si applicano automaticamente i principi retributivi propri del lavoro subordinato, incluso l'art. 36 Cost.
  • Quando il giudice di merito decide la controversia sulla base della questione più idonea a definire il giudizio, può applicare la ragione più liquida, purché le questioni assorbite non conducano a esiti definitori non sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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