Cassazione Civile, Ordinanza n. 10355/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano frequentato, in diversi anni accademici tra il 1991 e il 2007, scuole di specializzazione in medicina presso varie università, svolgendo attività nelle strutture sanitarie. Davanti ai giudici di merito avevano chiesto: 1) il pagamento di differenze economiche assumendo che la borsa di studio dovesse essere adeguata in modo retroattivo alla disciplina introdotta solo dal 2007, con applicazione della remunerazione prevista dalla Direttiva 93/16/CEE; 2) l'incremento annuale della borsa in base all'inflazione e la rideterminazione triennale del suo importo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; 3) il risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie e delle sentenze della Corte di giustizia. La Corte d'appello aveva respinto integralmente le domande. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, in sintesi, violazione delle norme eurounitarie e interne sul risarcimento da mancato recepimento, omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, errata esclusione del diritto agli adeguamenti annuali e triennali, violazione dell'art. 36 Cost. e della disciplina sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e i due ricorsi incidentali. Ha ritenuto infondata la doglianza sul mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, spiegando che la questione prospettata non imponeva un autonomo obbligo di rinvio e che, in ogni caso, non sussistevano dubbi interpretativi idonei a fondarlo. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il d.lgs. n. 257 del 1991 aveva già dato attuazione agli obblighi eurounitari in tema di adeguata remunerazione dei medici specializzandi e che il d.lgs. n. 368 del 1999, entrato a regime solo dal 2007, non costituiva il primo recepimento effettivo, ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale. Quanto agli adeguamenti annuali e triennali della borsa, ha richiamato le Sezioni Unite del 2024, ribadendo che tali incrementi non spettano ai medici iscritti ai corsi negli anni accademici 1992/1993-2005/2006, per effetto del blocco normativo degli aggiornamenti. Ha inoltre escluso la natura subordinata o parasubordinata del rapporto, con conseguente infondatezza della pretesa fondata sull'art. 36 Cost. e dei motivi sulle spese. Il rigetto ha comportato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni. Le spese sono state poste a carico dei soccombenti secondo il principio di soccombenza.
Norme richiamate
Le censure sono state esaminate come vizi di violazione di legge o di nullità della sentenza/processo, ma sono state ritenute infondate.
I successivi ricorsi contro la medesima sentenza, notificati dopo il primo ricorso principale, sono stati qualificati come ricorsi incidentali.
Il principio di proposizione dei mezzi di impugnazione nel medesimo procedimento è stato richiamato per la conversione dei ricorsi successivi in incidentali.
È stata disposta la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza.
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è stata ritenuta autonoma domanda soggetta al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La doglianza relativa alla motivazione è stata ricondotta alla corretta decisione per ragione più liquida e comunque respinta.
È stato richiamato per aderire al recente orientamento delle Sezioni Unite senza ripetere integralmente l'argomentazione.
art. 36 Cost.
È stata esclusa la sua applicabilità al rapporto dei medici specializzandi, non essendo questo un rapporto di lavoro subordinato.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata violazione del principio di ragionevolezza nel differimento dell'entrata in vigore della normativa più favorevole.
art. 10 Cost.
Richiamato insieme alle norme eurounitarie nelle censure dei ricorrenti, senza accoglimento.
artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi c.c.
Richiamati nelle doglianze sui criteri di interpretazione e recepimento, senza esito favorevole.
art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È stato considerato il fondamento legale della borsa di studio e della sua adeguata remunerazione, ma non come fonte di diritto agli incrementi richiesti nel periodo controverso.
art. 11 della L. 23 dicembre 1999, n. 370
Richiamato nelle censure in tema di adeguamento e recepimento, ma senza rilievo decisivo favorevole ai ricorrenti.
È stato ritenuto non il primo atto di effettivo recepimento, ma una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, in vigore a regime dal 2007.
art. 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
Richiamato tra le fonti invocate, senza accoglimento delle pretese.
art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266
Richiamato per individuare il differimento dell'entrata a regime della nuova disciplina al 2007.
art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla L. n. 438 del 1992
Norma richiamata come base del blocco degli aggiornamenti della borsa di studio.
art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995
Richiamato come parte del sistema normativo che ha bloccato gli adeguamenti annuali e triennali.
art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993
Richiamato quale disposizione di blocco degli aggiornamenti dell'importo.
art. 1, comma 66, L. n. 662 del 1996
Richiamato nel quadro del blocco normativo degli incrementi.
art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997
Richiamato nel quadro del blocco normativo degli incrementi.
Richiamato nel quadro del blocco normativo degli incrementi.
Richiamato nel quadro del blocco normativo degli incrementi.
Richiamato nelle censure sull'onere della prova, senza accoglimento.
Richiamato nelle censure incidentali in relazione ai crediti di adeguamento, senza accoglimento.
Richiamato nella formulazione del secondo motivo incidentale, senza esito favorevole.
Richiamato nella censura incidentale sulla valutazione della prova, senza accoglimento.
La condanna alle spese è stata ritenuta corretta perché conforme al principio di soccombenza.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati nelle censure su responsabilità da mancato recepimento, ma ritenuti non idonei a fondare la pretesa.
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è una domanda autonoma, ma uno strumento rimesso alla valutazione del giudice; la sua omessa attivazione non integra, di per sé, un vizio autonomo della sentenza impugnata, salvo che si prospetti una concreta violazione di norme eurounitarie rilevante ai fini della decisione.
- In tema di medici specializzandi, il d.lgs. n. 257 del 1991 è considerato sufficiente a dare attuazione all'obbligo eurounitario di prevedere una remunerazione adeguata; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 non è il primo recepimento necessario, ma una scelta nazionale discrezionale, non imposta dal diritto UE.
- La misura dell'adeguata remunerazione dei medici specializzandi non è predeterminata dal diritto dell'Unione, ma rientra nella discrezionalità degli Stati membri, nei limiti anche del contenimento della spesa pubblica.
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici 1992/1993-2005/2006, la borsa di studio non è soggetta agli incrementi annuali né all'adeguamento triennale previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in ragione del blocco normativo degli aggiornamenti susseguitosi nel tempo.
- L'attività svolta dai medici specializzandi non integra un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, ma un rapporto di diritto privato con autonoma disciplina legale; di conseguenza, non si applicano automaticamente i principi retributivi propri del lavoro subordinato, incluso l'art. 36 Cost.
- Quando il giudice di merito decide la controversia sulla base della questione più idonea a definire il giudizio, può applicare la ragione più liquida, purché le questioni assorbite non conducano a esiti definitori non sovrapponibili.
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