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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10340/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di incarichi conferiti da un'azienda sanitaria a un medico veterinario per lo svolgimento di progetti finalizzati in materia di sorveglianza epidemiologica e profilassi veterinaria. La professionista aveva inizialmente stipulato contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. 502/1992, poi prorogati fino al 2009 e infine trasformati nel 2010 in incarico a tempo indeterminato in regime convenzionato. Ella ha chiesto il riconoscimento, per il periodo 2004-2010, del trattamento economico previsto per i medici veterinari convenzionati dall'ACN del 23 marzo 2005, con interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente mantenuto forme contrattuali non conformi. La Corte d'appello ha accolto la domanda ritenendo che il rapporto, pur formalmente collegato a progetti ex art. 15 octies, fosse in concreto assimilabile a una collaborazione coordinata e continuativa e quindi ai rapporti convenzionati, applicando la disciplina dell'ACN. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 15 octies d.lgs. 502/1992, dell'art. 7 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 61 d.lgs. 276/2001, per avere la corte territoriale confuso progetto finalizzato e attività ordinaria/istituzionale e per aver richiamato indebitamente la disciplina del lavoro a progetto; 2) violazione degli artt. 409 n. 3 c.p.c., 2222 c.c. e degli artt. 13 e 21 ACN 2005, per avere ricondotto il rapporto nell'alveo della convenzione veterinaria; 3) violazione della norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005, degli artt. 2-nonies l. 138/2004, 15 octies d.lgs. 502/1992 e dei criteri ermeneutici contrattuali, per avere esteso l'ACN a soggetti non già convenzionati. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla mancanza di una situazione contingente e transitoria; ha ritenuto inammissibile in parte e fondata in parte la doglianza sul rapporto parasubordinato; ha accolto il terzo motivo, escludendo che la norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005 si applichi a rapporti formalizzati ex art. 15 octies e poi solo qualificati in fatto come convenzionati. Non avendo bisogno di ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la decisione nella parte censurata e ha deciso nel merito rigettando la domanda di pagamento delle differenze retributive fondate sull'ACN 2005, precisando che, in caso di illegittima utilizzazione di forme contrattuali da parte della P.A., restano eventualmente esperibili solo azioni risarcitorie o di arricchimento, non il diretto riconoscimento del trattamento economico previsto per un diverso schema negoziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del secondo e del terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il primo motivo e la parte restante del secondo, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda della medico veterinario volta a ottenere il trattamento economico previsto per i medici convenzionati dall'ACN del 23 marzo 2005 e le conseguenti differenze retributive. Ha affermato che la norma transitoria dell'ACN non disciplina i rapporti nati come incarichi per progetti finalizzati ex art. 15 octies del d.lgs. 502/1992, anche se in fatto qualificati come collaborazioni coordinate e continuative, e che l'eventuale illegittimità delle forme contrattuali utilizzate dall'amministrazione non consente di applicare direttamente il trattamento economico del diverso rapporto convenzionato. Ha inoltre precisato che l'eventuale tutela per il collaboratore, ove ne ricorrano i presupposti, può essere solo risarcitoria o da arricchimento senza causa, non una conversione automatica né un'integrazione retributiva fondata sull'ACN.

Norme richiamate

  • art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992

    "Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono [...] assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti [...]"

    La disposizione consente incarichi a termine solo per progetti specifici, non sostitutivi dell'attività ordinaria, con oggetto specifico, temporaneità legata alla straordinarietà e contingenza e impossibilità per la P.A. di farvi fronte con personale interno.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza"

    La norma è letta come parametro sistematico che rafforza i requisiti di specificità, temporaneità e impossibilità di utilizzare risorse interne per gli incarichi conferiti dalla P.A.

  • art. 409, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per la qualificazione del rapporto come parasubordinato, ma la parte di censura che mirava a contestare l'accertamento di fatto è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di lavoro autonomo; la Corte esclude che ciò consenta l'applicazione diretta dell'ACN di categoria e il riconoscimento delle differenze richieste.

  • art. 13 A.C.N. medici veterinari 2005

    Il campo di applicazione dell'ACN riguarda il rapporto di lavoro autonomo convenzionato instaurato secondo le modalità previste e non rapporti nati da incarichi ex art. 15 octies non formalizzati come convenzioni.

  • art. 21 A.C.N. medici veterinari 2005

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della critica alla riconduzione del rapporto all'ACN; la Corte esclude l'applicazione del contratto collettivo al rapporto in esame.

  • norma transitoria n. 4 A.C.N. medici veterinari 2005

    "I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati per lo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale o delle altre aree professionali, in corso alla data di pubblicazione del presente Accordo, devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 2-nonies della Legge 26.05.2004 n.138"

    Si applica ai soli rapporti convenzionali a tempo determinato già formalmente instaurati come tali e in corso alla data dell'ACN; non si estende ai rapporti originati da incarichi ex art. 15 octies, anche se in fatto assimilati a convenzioni.

  • art. 2-nonies L. n. 138/2004

    Richiamato come parametro di conformità dei rapporti convenzionali a tempo determinato disciplinati dall'ACN.

  • art. 23 A.C.N. medici veterinari 2005

    Richiamato per la successiva assegnazione delle ore di incarico ove persistano le esigenze assistenziali; non modifica la conclusione sulla non applicabilità dell'ACN al rapporto litigioso.

  • art. 48 L. n. 833/1978

    Richiamato come base generale del sistema del convenzionamento sanitario e della necessaria conformazione ai contratti collettivi nazionali.

  • art. 2126 c.c.

    Indicato come possibile base di tutela risarcitoria nei rapporti illegittimi con la P.A. solo in presenza di un rapporto sostanzialmente subordinato; nella fattispecie non consente il riconoscimento delle differenze richieste.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato come possibile azione generale di arricchimento senza causa, alternativa alla pretesa retributiva, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Fondamento della decisione nel merito da parte della Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato per il requisito della specialità della procura nel ricorso per cassazione.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la validità della procura su foglio separato con collegamento topografico all'atto di ricorso.

Massime di principio

  • Gli incarichi conferiti da una azienda sanitaria ex art. 15 octies d.lgs. 502/1992 sono legittimi solo se destinati ad attuare progetti specifici, non sostitutivi dell'attività ordinaria, e solo quando la situazione da affrontare sia realmente temporanea, contingente e non fronteggiabile con personale interno.
  • La semplice esistenza di un progetto non basta a legittimare il ricorso all'art. 15 octies: occorre anche che il progetto sia collegato a un'esigenza straordinaria e che l'amministrazione non stia di fatto colmando carenze strutturali della propria dotazione organica.
  • La norma transitoria dell'ACN del 2005 sui rapporti convenzionali a tempo determinato si applica solo ai rapporti già formalmente convenzionati alla data di entrata in vigore dell'accordo e non può essere estesa a incarichi conferiti con diverso titolo contrattuale ai sensi dell'art. 15 octies, anche se in concreto svolti con modalità affini alla parasubordinazione.
  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione l'eventuale illegittimità della forma contrattuale utilizzata non consente, di regola, di sostituire al titolo negoziale prescelto un diverso contratto collettivo applicabile ad altra categoria; la tutela del collaboratore va cercata, se ne ricorrono i presupposti, sul piano risarcitorio o dell'arricchimento senza causa.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La qualificazione del rapporto come parasubordinato richiede la verifica dei requisiti di continuatività, coordinazione e prevalente personalità della prestazione, ma tale qualificazione non comporta automaticamente l'applicazione del contratto collettivo di una diversa tipologia di rapporto se mancano i presupposti formali e sostanziali di quel regime.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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