Cassazione Civile, Ordinanza n. 10346/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un infermiere dipendente di una azienda sanitaria provinciale agiva in giudizio chiedendo il pagamento di una somma aggiuntiva per il tempo impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione della divisa, sostenendo che tali attività fossero rese prima dell’inizio e dopo la fine del turno e dunque al di fuori dell’orario di lavoro retribuito. Il tribunale aveva accolto la domanda solo nei limiti della prescrizione quinquennale. In appello, però, la domanda veniva respinta perché la corte territoriale riteneva che la disciplina collettiva applicabile non prevedesse una autonoma indennità di divisa, ma soltanto l’inclusione, entro certi limiti e purché risultante dalle timbrature, del tempo necessario per vestizione, svestizione e passaggio di consegne nell’orario retribuito; inoltre, osservava che non era stata allegata né provata la circostanza decisiva che le operazioni fossero state effettivamente compiute fuori dall’orario di lavoro risultante dalle timbrature. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con un primo motivo, la violazione dell’art. 27, commi 12 e 13, del CCNL sanità 2016-2018, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente trasformato la disciplina contrattuale in un obbligo di timbratura e avesse negato la retribuibilità del tempo divisa aggiuntivo, quando invece la clausola consentirebbe alle aziende di disciplinare in dettaglio se tale tempo debba essere compreso nell’orario ordinario o remunerato separatamente. Con un secondo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, assumendo l’inesistenza di un obbligo di timbratura ai fini retributivi e la non configurabilità del cambio divisa come lavoro straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel pubblico impiego contrattualizzato sanitario, il tempo di vestizione e svestizione è retribuibile solo se si dimostri che le relative operazioni siano state svolte prima della timbratura in entrata e dopo quella in uscita, e perché l’art. 27 del CCNL 2016-2018 collega espressamente quel tempo alle timbrature, lasciando alle aziende solo regolamentazioni di dettaglio. Ha inoltre rilevato che la corte di merito aveva correttamente valorizzato la mancanza di allegazione e prova circa lo svolgimento delle operazioni fuori dall’orario timbrato, nonché l’estraneità della prova testimoniale articolata a tale specifico fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e riproponeva questioni di diritto come se fossero fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese di lite e al contributo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 27, commi 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018
"15 minuti complessivi"; "purché risultanti dalle timbrature effettuate"; "regolamentazioni di dettaglio attuative"
La clausola collettiva non prevede una autonoma indennità di divisa, ma consente il riconoscimento entro il tempo retribuito solo se le operazioni risultino dalle timbrature; alle aziende è demandata soltanto la disciplina di dettaglio attuativa.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda fatti decisivi, non questioni di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato sanitario, il tempo dedicato a vestizione e svestizione della divisa è retribuibile solo se il lavoratore dimostri che tali operazioni sono avvenute al di fuori dell’orario di lavoro attestato dalle timbrature di ingresso e uscita.
- Quando la contrattazione collettiva collega espressamente il riconoscimento del tempo per vestizione, svestizione e passaggio di consegne alle timbrature effettuate, il lavoratore non può ottenere una somma aggiuntiva senza provare il collocamento temporale delle operazioni prima dell’ingresso e dopo l’uscita dal servizio.
- Ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è necessario allegare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili sotto tale profilo questioni di diritto o censure che non colgano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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