Cassazione Civile, Ordinanza n. 10338/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia origina da una successione di incarichi conferiti a un medico veterinario da un'azienda sanitaria provinciale per lo svolgimento di progetti di sorveglianza ed eradicazione di malattie animali e per attività connesse alla tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale. Il professionista era stato prima incaricato con contratti di diritto privato a termine e poi, nel 2005, con un nuovo schema contrattuale libero-professionale; il rapporto era stato più volte prorogato fino al 31 dicembre 2009 e solo nel 2010 era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato in regime convenzionato. Il medico chiedeva il riconoscimento, per il periodo 2004-2010, del trattamento previsto per i medici veterinari convenzionati ai sensi dell'A.C.N. 23 marzo 2005, con interessi, rivalutazione e danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale rigettava, ritenendo legittimi i contratti stipulati ai sensi dell'art. 15 septies d.lgs. 502/1992; la Corte d'appello riformava, qualificando i rapporti come collaborazioni coordinate e continuative parasubordinate, e li riteneva assimilabili ai rapporti convenzionati, con conseguente applicazione dell'A.C.N. e riconoscimento delle differenze economiche. In Cassazione l'azienda sanitaria deduceva: 1) violazione dell'art. 15 octies d.lgs. 502/1992, dell'art. 7 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 61 d.lgs. 276/2001, sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso attività ordinaria e finalità istituzionali e aveva impropriamente richiamato la disciplina del lavoro a progetto; 2) violazione dell'art. 409 n. 3 c.p.c., dell'art. 2222 c.c. e degli artt. 13 e 21 dell'ACN 2005, contestando la qualificazione parasubordinata e l'assimilazione al rapporto convenzionato; 3) violazione della norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005, dell'art. 2-nonies l. 138/2004, dell'art. 15 octies d.lgs. 502/1992 e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la clausola transitoria si riferisse solo ai rapporti convenzionali già formalmente instaurati e non ai contratti per progetti finalizzati. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, inammissibile in parte il secondo e fondato nella parte restante, fondato il terzo, e ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda del medico di ottenere il trattamento economico dei convenzionati e le differenze retributive. Ha inoltre affermato che, per i contratti ex art. 15 octies, la temporaneità deve dipendere da straordinarietà e contingenza, che la norma transitoria dell'ACN 2005 non si applica ai rapporti formalizzati come incarichi per progetti finalizzati, e che, in assenza di una convenzione valida, non è possibile riconoscere il trattamento economico previsto per un diverso schema negoziale; eventuali tutele possono essere solo quelle risarcitorie o da arricchimento se richieste e se ne ricorrono i presupposti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti indicati: ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo per la parte in cui mirava a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto, ma lo ha ritenuto fondato nella parte in cui pretendeva l'applicazione dell'ACN 2005; ha accolto il terzo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la decisione impugnata e ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda del medico volta al riconoscimento del trattamento economico dei medici convenzionati e delle conseguenti differenze retributive. Ha formulato principi di diritto sulla natura eccezionale e temporanea degli incarichi ex art. 15 octies, sulla possibilità di rinnovo solo in presenza di persistenti esigenze temporanee e sulla non applicabilità della norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005 ai rapporti formalizzati per progetti finalizzati, con esclusione del diritto alle differenze retributive richieste.
Norme richiamate
La specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatta se la procura è congiunta all'atto e risulta riferibile al giudizio di legittimità.
Rileva la collocazione topografica della procura su foglio separato con autentica e il collegamento all'atto impugnato.
art. 15 septies, d.lgs. n. 502/1992
Richiamato nel giudizio di merito dal Tribunale, ma non ritenuto la base corretta dei contratti in causa.
art. 15 octies, d.lgs. n. 502/1992
Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono ... assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato
Consente incarichi a termine per progetti specifici, con personale qualificato, solo se la prestazione ha oggetto specifico, è temporanea e risponde a esigenze non fronteggiabili con personale di ruolo; la temporaneità deve dipendere da straordinarietà e contingenza.
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ...
La Corte lo legge come parametro sistematico dell'art. 15 octies: l'incarico è ammissibile solo per esigenze non fronteggiabili internamente, con durata, oggetto e compenso predeterminati; nelle versioni applicabili è richiesta anche la temporaneità e l'alta qualificazione.
art. 61, d.lgs. n. 276/2001
Richiamato solo dalla ricorrente; la Corte esclude che la disciplina del lavoro a progetto sia direttamente trasponibile al contratto ex art. 15 octies.
Rileva per la qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata.
Richiamato per sostenere la natura autonoma del rapporto; la Corte precisa che il nomen iuris non è decisivo e che conta la concreta configurazione del rapporto.
artt. 13 e 21 A.C.N. medici veterinari 2005
Si applicano ai rapporti convenzionati formalizzati; non sono applicabili automaticamente ai rapporti instaurati con contratti ex art. 15 octies non assistiti da convenzione.
È richiamato dalla norma transitoria dell'ACN come parametro di conformità dei rapporti convenzionali già in corso.
norma transitoria n. 4 A.C.N. medici veterinari 2005
I rapporti convenzionali a tempo determinato ... devono essere conformi ...; i rapporti convenzionali non conformi adottano ... le clausole normative ed economiche del presente Accordo
Riguarda i rapporti convenzionali a tempo determinato già formalmente instaurati; non si estende ai contratti per progetti finalizzati ex art. 15 octies, neppure se in fatto assimilati a rapporti convenzionati.
È richiamato come base generale della disciplina convenzionale, che richiede la conformazione ai contratti collettivi nazionali e procedure formali di accesso.
In ipotesi di rapporti illegittimi, può operare per riconoscere una tutela risarcitoria o contributiva se il rapporto ha sostanza subordinata; nella controversia però non è applicabile perché il rapporto è stato qualificato come parasubordinato e non è stata prospettata subordinazione.
art. 36 Cost.
Non è parametro applicabile quando il rapporto è ricondotto allo schema del lavoro autonomo.
Consentono la determinazione giudiziale del compenso solo se esso non è stato pattuito; nella specie il compenso era stato convenuto.
È la possibile tutela alternativa nei rapporti con la P.A. ove ricorrano i presupposti dell'azione di arricchimento, ma non era stata proposta nel caso di specie.
Consente alla Corte di decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza e quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Gli incarichi a termine conferiti da aziende sanitarie ai sensi dell'art. 15 octies d.lgs. 502/1992 sono legittimi solo se destinati ad attuare progetti specifici, non sostitutivi dell'attività ordinaria, e solo quando la prestazione risponda a esigenze temporanee non fronteggiabili con personale interno; la temporaneità deve derivare da una situazione straordinaria e contingente, non dalla copertura di carenze strutturali.
- La facoltà di rinnovo degli incarichi ex art. 15 octies può essere esercitata soltanto se permangono esigenze temporanee ancora non superabili mediante adeguamento dell'organizzazione e delle dotazioni ordinarie dell'amministrazione.
- La qualificazione concreta del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa dipende dai suoi elementi fattuali - continuità, coordinazione e prevalenza della prestazione personale - e non dal nomen iuris utilizzato dalle parti; tuttavia tale qualificazione non autorizza automaticamente l'applicazione di un diverso regime convenzionale previsto per rapporti formalizzati di altra specie.
- Le norme transitorie di un accordo collettivo nazionale sui rapporti convenzionati si applicano ai rapporti che rientrano formalmente in quella categoria; non possono essere estese, in via analogica o sostanzialistica, a incarichi conferiti con diverso titolo negoziale e secondo un differente iter procedimentale.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione, in difetto dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge, non è possibile riconoscere il trattamento economico previsto da un contratto collettivo destinato a una diversa tipologia di rapporto; la tutela eventualmente esperibile resta quella risarcitoria o, se proposta e ne ricorrono i presupposti, l'azione generale di arricchimento.
- Quando il rapporto è ricondotto al lavoro autonomo o parasubordinato, non trova applicazione l'art. 36 Cost. per la rideterminazione giudiziale del compenso, salvo che il giudizio verta su un diverso e dimostrato rapporto di lavoro subordinato.
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