Cassazione Civile, Ordinanza n. 10335/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro a termine stipulati tra un addetto ai lavori idraulico-forestali e l'amministrazione regionale siciliana dal 1989 al 2014. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima l'abusiva reiterazione dei contratti, ma aveva escluso la conversione e, soprattutto, aveva dichiarato la domanda del lavoratore inammissibile per decadenza, ritenendo che l'azione risarcitoria fosse soggetta al termine di impugnazione previsto per i contratti a termine. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che la decadenza dell'art. 32 l. n. 183/2010 non sarebbe applicabile alla fattispecie di superamento del limite dei 36 mesi per abusiva reiterazione, che la domanda proposta era una domanda risarcitoria non impugnatoria e quindi soggetta solo alla prescrizione ordinaria, e che in ogni caso mancava l'impugnazione di un atto datoriale specifico. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese processuali come eccessiva, in relazione alla difficoltà della controversia e alle condizioni economiche della lavoratrice. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 si applica anche all'azione volta a far valere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e che il termine decorre dall'ultimo contratto della sequenza; ha inoltre rilevato che l'accertamento della Corte territoriale, secondo cui anche l'ultimo contratto non era stato tempestivamente impugnato, non era specificamente censurato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non deduceva la violazione dei minimi tariffari né indicava analiticamente le voci della liquidazione contestata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito nel dispositivo, correggendone e integrandone la motivazione: ha ribadito che la decadenza per l'impugnazione del contratto a termine si applica anche alle azioni basate sull'abusiva reiterazione e sul superamento del limite dei 36 mesi, con decorrenza dall'ultimo contratto concluso tra le parti. Ha ritenuto decisivo, e non specificamente attaccato, l'accertamento della Corte d'appello secondo cui l'ultimo contratto non era stato tempestivamente impugnato. Quanto alle spese, ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
commi 3 e 4; comma 4, lett. a)
La decadenza prevista per l'impugnazione del contratto a termine si applica anche all'azione di accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti; il termine decorre dall'ultimo contratto della sequenza e la norma è diretta a garantire certezza dei rapporti giuridici.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma nella decisione, limitandosi a risolvere la questione sulla base dell'art. 32.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decadenza, ma non è decisivo ai fini della soluzione adottata.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'estensione della decadenza; la Corte esclude un'interpretazione restrittiva incompatibile con la ratio della norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata nel secondo motivo, ma la censura sulle spese è ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
La Corte corregge e integra la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
La Corte afferma che il superamento del limite dei 36 mesi per abusiva reiterazione dei contratti a termine rientra nell'ambito di applicazione della decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010.
artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001
Il rinvio contenuto nell'art. 32 serve a individuare l'oggetto dell'azione di nullità del termine e della proroga, non a distinguere tra vizi diversi quanto all'applicabilità della decadenza.
Citiato come esempio di regola non espressamente richiamata dall'art. 32, ma ugualmente soggetta alla decadenza secondo l'interpretazione della Corte.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato per evidenziare che il limite dei 36 mesi vale per la durata complessiva del rapporto a termine, comprensiva delle proroghe.
d.l. n. 34/2014 conv. in l. n. 78/2014
Richiamato per la formulazione dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001 sul limite massimo di durata dei contratti a termine.
d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011
Richiamato dalla Corte d'appello per individuare la decorrenza di alcuni termini decadenziali nei contratti intercorsi tra il 2001 e il 2010.
Richiamata dalla Corte d'appello per l'applicazione dei termini decadenziali di 60 o 120 giorni ai contratti successivi, secondo il regime temporale vigente.
È il modello di impugnazione del licenziamento cui l'art. 32 estende la decadenza per i contratti a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142
Richiamato solo per il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione regionale, nel contesto della notifica del ricorso.
Massime di principio
- La decadenza prevista per l'impugnazione del contratto a termine si applica anche quando il lavoratore deduca non la nullità del singolo termine, ma l'abusiva reiterazione di una pluralità di contratti che abbia determinato il superamento del limite massimo di durata complessiva.
- Quando la deduzione riguarda una sequenza di contratti a termine, il termine decadenziale decorre dall'ultimo contratto della serie, poiché i contratti precedenti rilevano come fatti storici che integrano l'abuso e acquistano rilevanza proprio tramite l'impugnazione dell'ultimo rapporto.
- Il rinvio dell'art. 32 l. n. 183/2010 agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 individua l'oggetto dell'azione impugnatoria e non limita l'ambito della decadenza ai soli vizi espressamente richiamati, essendo la ratio della disciplina quella di assicurare certezza ai rapporti giuridici.
- Nelle controversie sui contratti a termine, il risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione è soggetto a prescrizione ordinaria, ma presuppone comunque il rispetto del termine decadenziale per l'impugnazione tempestiva dell'ultimo contratto della sequenza.
- In cassazione, la censura sulla liquidazione delle spese processuali è inammissibile se non deduce specificamente la violazione dei minimi o massimi tariffari e non indica analiticamente le voci contestate.
- rami
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