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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10349/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione delle differenze dovute a titolo di incremento triennale di borse di studio percepite da medici specializzandi per il periodo anteriore al 2007. In un precedente giudizio tra le stesse parti era stato accertato con giudicato il diritto all'adeguamento triennale, con condanna generica al pagamento delle somme quantificabili secondo i parametri del CCNL dei medici del SSN. Nel presente giudizio la corte territoriale, all'esito di nuova consulenza tecnica, ha rideterminato il quantum debeatur. I ricorrenti hanno denunciato violazione di plurime norme sull'adeguamento economico dei trattamenti, sostenendo che la corte d'appello avrebbe errato nel non considerare gli incrementi contrattuali percentuali anteriori al 31 dicembre 1993, aderendo alle conclusioni del CTU e ritenendo operante il blocco sino a quella data; secondo i ricorrenti, il primo scatto utile sarebbe stato nel 1992 e non nel 1994, con conseguente maggiore importo dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la sentenza impugnata ha correttamente applicato il giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione della Corte d'appello di Milano, che aveva già riconosciuto il diritto all'adeguamento triennale. Il motivo, pur formalmente diretto contro la quantificazione, non censurava una falsa interpretazione del giudicato esterno, ma mirava in sostanza a rimettere in discussione il dies a quo della maturazione del diritto, ormai definitivamente fissato dal giudicato. La Corte ha quindi ribadito che il giudicato copre anche il profilo della decorrenza riconosciuta in sentenza, con esclusione degli incrementi anteriori al 1994. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 257/1991

    è richiamato quale base normativa dell'originario trattamento economico degli specializzandi e del diritto all'adeguamento della borsa di studio oggetto di liquidazione

  • art. 7 d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992

    è invocato dai ricorrenti e richiamato nella motivazione per sostenere il blocco degli incrementi fino al 31 dicembre 1993; la Corte ne dà conto come parametro utilizzato per escludere gli aumenti anteriori a tale data

  • art. 3, comma 36, l. n. 537/1993

    norma richiamata nel motivo di ricorso tra quelle che disciplinano gli incrementi economici e il loro coordinamento con la rideterminazione della borsa

  • art. 1, comma 33, l. n. 549/1995

    norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di adeguamenti economici

  • art. 1, commi 66 e 67, l. n. 662/1996

    norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di adeguamenti economici

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di adeguamenti economici

  • art. 22 l. n. 488/1999

    norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di adeguamenti economici

  • art. 36 l. n. 289/2002

    norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di adeguamenti economici

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo in via implicita nella menzione del principio di autosufficienza e della deduzione della scorretta interpretazione del giudicato; non è però oggetto centrale di decisione

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una sentenza che accerta l'an debeatur e indica i criteri di liquidazione vincola il giudice del successivo giudizio di quantificazione anche quanto ai profili necessari a determinare il quantum, compresa la decorrenza già definitivamente fissata.
  • In sede di ricorso per cassazione, il giudicato esterno può essere interpretato direttamente dalla Corte solo se il ricorrente deduce specificamente che il giudice di merito ne abbia dato una lettura errata, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
  • Non è consentito, sotto la veste della censura sulla quantificazione, rimettere in discussione un punto già coperto da cosa giudicata, come il dies a quo della maturazione del diritto, se tale profilo risulta già definito dalla precedente sentenza passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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