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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10345/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una infermiera del servizio sanitario pubblico aveva chiesto la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive per il tempo impiegato nella vestizione e svestizione della divisa, riferito al periodo da giugno 2009 a settembre 2019. Il tribunale aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, liquidando una differenza retributiva; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo non provato che le operazioni di cambio divisa fossero state compiute fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature e che, quindi, desse diritto a un compenso aggiuntivo. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava, con un primo motivo, violazione dell'art. 27, commi 12 e 13, del CCNL sanità 2016-2018, sostenendo che la disciplina collettiva non prevedesse un obbligo di timbratura ai fini del riconoscimento economico del tempo divisa e che, in assenza di specifiche regolamentazioni aziendali di dettaglio, quel tempo dovesse essere trattato come retribuzione aggiuntiva o autonomamente indennizzabile. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato l'inesistenza di un obbligo di timbratura ai fini retributivi e la non configurabilità del tempo divisa come straordinario. L'azienda sanitaria resistiva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel pubblico impiego contrattualizzato, il tempo di vestizione e svestizione degli infermieri è retribuibile quando le operazioni siano imposte da esigenze di sicurezza e igiene, ma nel caso concreto la disciplina collettiva applicabile richiedeva che tale tempo risultasse dalle timbrature e la corte d'appello aveva accertato che non era stata allegata né provata l'esecuzione delle operazioni fuori dall'orario di lavoro registrato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi e, comunque, prospettava questioni di diritto sotto la veste del vizio di omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 27, commi 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018

    "purché risultanti dalle timbrature effettuate"; "Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo"

    Il contratto collettivo non prevede una voce economica autonoma e impone che il tempo di vestizione, svestizione e passaggio di consegne sia riconosciuto entro l'orario retribuito e purché risulti dalle timbrature; le aziende possono solo dettare regolamentazioni di dettaglio attuative.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere usato per riproporre questioni di diritto, né per censurare una decisione che ha già individuato la propria ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della parte soccombente.

  • Cass., Sez. L, n. 18612 dell'8 luglio 2024

    Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se gli indumenti sono imposti da esigenze di sicurezza e igiene; il tempo impiegato dà diritto a retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva.

  • Cass., SU, n. 11828 del 2013

    Per la c.d. indennità di divisa occorre verificare se vi fosse un obbligo datoriale di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'inizio del turno oppure se fosse consentito indossarli successivamente.

  • Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015

    Il tempo di cambio d'abito è retribuibile quando avvenga in locali e tempi predeterminati, con obblighi e divieti imposti dal datore di lavoro nell'interesse aziendale e senza discrezionalità del dipendente.

  • Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015

    Come la precedente, conferma che la vestizione e svestizione possono integrare tempo di lavoro retribuibile se rigidamente imposte dall'organizzazione datoriale.

  • Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020

    Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto se prova che vestizione e svestizione avvengano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, così da costituire tempo autonomamente retribuibile.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il tempo necessario per vestizione e svestizione della divisa può essere qualificato come tempo di lavoro retribuibile solo se ricorrono specifiche condizioni organizzative o di sicurezza e se la disciplina applicabile ne consente il riconoscimento entro l'orario retribuito.
  • Quando il contratto collettivo collega il riconoscimento del tempo divisa alle timbrature, il lavoratore che rivendica una retribuzione aggiuntiva deve provare che le operazioni siano state svolte prima dell'ingresso e dopo l'uscita dal turno registrato.
  • In cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere usato per contestare questioni giuridiche o per eludere la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La prova della pretesa retributiva per il tempo di cambio divisa richiede allegazione e dimostrazione specifica del collocamento temporale delle operazioni rispetto all'orario di lavoro ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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