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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33295/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2013 notificato per omesso versamento dell'imposta, relativo a numerosi immobili qualificati dal contribuente come "beni merce" della propria impresa di costruzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi: mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; difetto di motivazione dell'avviso; omessa pronuncia su specifiche contestazioni in appello riguardanti alcuni immobili asseritamente venduti, demoliti, in costruzione, fatiscenti o già dichiarati; erronea affermazione dell'obbligo dichiarativo quale condizione di esenzione; ultrapetizione o pronuncia su questioni non devolute; e utilizzo di eccezioni della resistente tardivamente costituita. Roma Capitale si era costituita resistendo. La vicenda era stata anche sospesa in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità dell'art. 13, comma 9-bis, d.l. 201/2011, poi dichiarata manifestamente infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente il terzo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza d'appello aveva omesso di pronunciarsi su alcune censure effettivamente riproposte e non esaminate, in particolare quelle relative a taluni immobili asseritamente alienati, demoliti o comunque esclusi dall'imposizione per ragioni fattuali non scrutinati dal giudice di merito. Ha invece ritenuto infondati il primo e il quinto motivo e inammissibili o infondati gli altri, affermando in particolare che per i tributi locali non armonizzati non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo negli accertamenti a tavolino, che la motivazione dell'avviso era adeguata nei limiti dedotti, che l'obbligo dichiarativo è presupposto necessario per fruire dell'esenzione IMU sui fabbricati-merce e che la costituzione tardiva dell'ente non impediva la riproposizione di difese e documenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    testo vigente ratione temporis, prima della modifica del d.l. n. 102/2013

    Nella versione applicabile agli anni 2012 e 2013 non prevedeva l'esenzione per i beni immobili destinati alla vendita; la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata.

  • art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    conversione in L. 28 ottobre 2013, n. 124

    Ha modificato la disciplina riconoscendo l'esenzione con decorrenza dall'anno 2014.

  • art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    In tema di accertamento con adesione, consente al contribuente di chiedere la formulazione della proposta, ma la scelta di aderire e il contenuto della definizione sono rimessi all'amministrazione; se l'Ufficio non aderisce, non spetta la riduzione sanzionatoria.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente per i principi di collaborazione e buona fede, ma la Corte non ne ha esteso il contenuto sino a imporre il contraddittorio preventivo nei tributi locali non armonizzati in assenza di specifica previsione.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale non si applicano agli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, salvo specifica previsione di legge.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ribadisce che la motivazione è sufficiente se rende intellegibili i presupposti di fatto e diritto della pretesa.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica unità immobiliari, rendite, dati catastali, criteri di calcolo e consente la difesa del contribuente.

  • art. 111 Cost.

    Usato come fondamento dei poteri della Cassazione di decidere nel merito, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non c'è omessa pronuncia quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la tesi non esaminata espressamente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione meramente apparente non impone cassazione se la questione sottostante è comunque infondata e può essere corretta in diritto dalla Corte.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario comporta la decadenza solo dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, non dal diritto di difesa e produzione documentale nei limiti consentiti.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la possibilità di difesa e produzione documentale del resistente nel processo tributario.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dal ricorrente contro l'obbligo dichiarativo come presupposto dell'esenzione, ma la censura è stata assorbita e non accolta.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia probatoria degli atti pubblici prodotti sui trasferimenti immobiliari.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul contribuente l'onere di dedurre e provare la sussistenza di cause di esclusione o esenzione dall'imposta; l'ente impositore, nel processo tributario, è tuttavia attore sostanziale rispetto alla pretesa creditoria.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6

    Richiamato per la disciplina della base imponibile in caso di demolizione, recupero edilizio o utilizzazione edificatoria dell'area.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato per gli interventi di recupero edilizio rilevanti ai fini della disciplina impositiva degli immobili in corso di costruzione o recupero.

  • art. 1, comma 769, L. 27 dicembre 2019, n. 160

    Non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, con conseguente permanenza dell'obbligo dichiarativo per l'esenzione IMU dei fabbricati-merce.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    L'esenzione IMU per i fabbricati-merce è subordinata alla presentazione della dichiarazione, che costituisce onere formale a pena di decadenza e non è sostituibile dalla mera conoscenza comunale dei fatti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si censura la motivazione di un avviso di accertamento, occorre riportarne i passaggi rilevanti.

Massime di principio

  • Nei tributi locali non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste in via generale per gli accertamenti a tavolino, salvo previsione espressa di legge.
  • L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando indica i dati essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di comprendere an e quantum e di difendersi compiutamente; non è necessario motivare analiticamente il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente invocabile.
  • In sede di ricorso per cassazione contro un avviso o una sentenza tributaria, la censura sulla motivazione dell'atto richiede l'autosufficienza del ricorso e la trascrizione dei passaggi rilevanti dell'atto impugnato o dei documenti decisivi.
  • L'esenzione IMU per i fabbricati-merce presuppone il puntuale adempimento dell'obbligo dichiarativo previsto dalla legge; la mera conoscenza dei fatti da parte del Comune non sostituisce la dichiarazione richiesta a pena di decadenza.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si sia pronunciato neppure implicitamente sulla domanda o eccezione devoluta; quando il punto è incompatibile con la decisione resa, la statuizione implicita di rigetto è sufficiente.
  • Nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente non gli impedisce di difendersi nel merito e di produrre documenti nei limiti di legge, ma gli fa perdere solo le facoltà precluse dalla decadenza processuale.
  • La Corte di cassazione può decidere nel merito la questione pretermessa dal giudice di appello quando la soluzione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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