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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33191/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto integrati i presupposti della definizione agevolata prevista dalla L. n. 197/2022, avendo i ricorrenti depositato la domanda e la prova del versamento dell'importo dovuto, e non essendosi l'Agenzia opposta. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, secondo la disciplina richiamata dalla legge sulla definizione agevolata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva attribuito un maggior valore ai beni oggetto di un atto notarile del 7 novembre 2007. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e solo parzialmente l'appello principale dei contribuenti, ritenendo in primo grado che l'atto avesse riguardato soltanto una particella catastale e non anche un'altra inclusa nell'avviso. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, hanno depositato istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022, chiedendo la sospensione e poi la declaratoria di estinzione del processo, producendo documentazione del pagamento dell'importo dovuto. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi tardivamente, ha preso atto dell'assenza di ostacoli alla definizione agevolata e della cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    La costituzione tardiva dell'Agenzia è stata indicata come effettuata ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 1, comma 186, L. n. 197/2022

    Le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate possono essere definite a domanda del soggetto legittimato mediante pagamento dell'importo previsto.

  • art. 1, comma 190, L. n. 197/2022

    È stata richiamata quale base dell'istanza di definizione agevolata e della correlata richiesta di sospensione del processo.

  • art. 1, comma 195, L. n. 197/2022

    Il perfezionamento della definizione richiede la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022

    Se il contribuente chiede la sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata e deposita domanda e pagamento entro il termine, il processo è dichiarato estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della disciplina speciale sulla definizione agevolata, il processo può essere sospeso su istanza del contribuente e, in caso di deposito tempestivo della domanda e della prova del pagamento, deve essere dichiarato estinto.
  • La declaratoria di estinzione presuppone la verifica documentale dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e può essere pronunciata quando l'Ufficio non si opponga e risulti cessata la materia del contendere.
  • La disciplina della definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio di cassazione quando la controversia rientra tra quelle espressamente definibili e non coinvolge risorse proprie dell'Unione europea o recupero di aiuti di Stato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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