Cassazione Civile, Ordinanza n. 33195/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento del saldo passivo di tre conti correnti intestati a una società debitrice principale, nei confronti di alcuni fideiussori e di una società garante. Gli ingiunti proponevano opposizione, respinta in primo grado, e poi appello, anch'esso respinto. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., censurando l'affermazione di genericità delle contestazioni svolte nell'opposizione e sostenendo che, come meri fideiussori, non avrebbero potuto formulare contestazioni più specifiche, anche perché nel giudizio mancava il fascicolo del monitorio; 2) violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., sostenendo che in appello la banca aveva depositato soltanto una copia del fascicolo monitorio senza dichiarare di volerlo utilizzare e senza proporre appello incidentale sul punto, sicché quei documenti non sarebbero stati utilizzabili. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, affermando che il fideiussore può richiedere alla banca la documentazione del rapporto ai sensi dell'art. 119 TUB e quindi è in grado di formulare contestazioni specifiche; inoltre ha ritenuto che i documenti del monitorio siano depositabili anche successivamente, e comunque che la ratio della decisione d'appello fosse fondata soprattutto sulla genericità delle contestazioni, non sulla prova documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo: infondato il primo motivo perché il fideiussore, quale cliente in senso lato, ha diritto di ottenere dalla banca la documentazione utile a verificare il rapporto e non può limitarsi a contestazioni astratte e generiche; infondato e in parte inammissibile il secondo motivo perché i documenti del procedimento monitorio non sono "nuovi" in senso processuale nel giudizio di opposizione e, comunque, la decisione impugnata non si fondava su quel profilo ma sulla mancata contestazione specifica della pretesa creditoria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la genericità delle contestazioni può portare a considerare non efficacemente contestati i fatti allegati dalla controparte; il giudice ha fatto applicazione della regola di non contestazione in presenza di difese meramente di stile.
restano fermi gli oneri probatori a carico della banca attrice e quelli del cliente/garante che deduca l'indebito; nel caso concreto, però, la doglianza dei ricorrenti non scalfiva la ratio della decisione.
il diritto del cliente al rendiconto e alla documentazione bancaria spetta anche al fideiussore, che può così acquisire elementi utili per contestare la pretesa creditoria.
lo strumento dell'ordine di esibizione è distinto dal diritto sostanziale del fideiussore a ottenere la documentazione bancaria; il fideiussore può comunque attivarsi preliminarmente per procurarsi i documenti.
il motivo è stato ritenuto infondato perché i documenti del fascicolo monitorio, già esposti al contraddittorio, non sono documenti nuovi in senso preclusivo nel giudizio di opposizione.
la parte integralmente vittoriosa non era tenuta a proporre appello incidentale per riproporre questioni già favorevoli o comunque non soccombenti.
l'estratto delle scritture contabili non è stato ritenuto, nella ratio decisoria, la prova esclusiva della pretesa; la decisione si è fondata soprattutto sulla genericità delle contestazioni.
i documenti allegati al ricorso monitorio restano a disposizione dell'ingiunto fino alla scadenza del termine per proporre opposizione e non sono quindi "nuovi" nei successivi sviluppi del processo.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
utilizzato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il fideiussore, in quanto soggetto collegato al rapporto bancario garantito, può richiedere alla banca la documentazione necessaria a verificare il rapporto e a contestare la pretesa creditoria; non può invocare la propria posizione di garante per giustificare contestazioni generiche o meramente di stile.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti prodotti a sostegno del ricorso monitorio non sono normalmente qualificabili come documenti nuovi, poiché restano disponibili all'ingiunto sino alla scadenza del termine per proporre opposizione e sono già esposti al contraddittorio.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sulla genericità delle contestazioni, è inammissibile o comunque inconferente la doglianza che investa solo un diverso profilo documentale non decisivo.
- La regola di non contestazione opera anche nei confronti del debitore garante quando le difese non siano specifiche e riferite al caso concreto; il richiamo astratto a principi giurisprudenziali non sostituisce l'allegazione puntuale dei fatti contestati.
- Resta fermo il riparto degli oneri probatori: la banca che agisce per il saldo di conto corrente deve provare il proprio credito, ma il cliente o il garante che invochi l'indebito o la nullità di clausole contrattuali deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa difensiva.
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