Cassazione Civile, Ordinanza n. 33192/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le società impugnavano, in sede di legittimità, la sentenza della CTR che aveva confermato la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Regione Abruzzo per violazione della normativa regionale in materia di rifiuti, a seguito dell’abbandono di circa diecimila tonnellate di materiali da costruzione e demolizione su un’area privata. Con il primo motivo contestavano la sufficienza della motivazione dell’atto sanzionatorio, sostenendo che la Regione si fosse limitata a richiamare una nota della Procura senza allegarla e senza indicare compiutamente presupposti di fatto, diritto, elemento soggettivo e criterio di quantificazione della sanzione. Con il secondo motivo sostenevano che i materiali non fossero rifiuti ma sottoprodotti o materie prime secondarie/rifiuti cessati, essendo stati trattati e recuperati, con successiva commercializzazione e utilizzo almeno parziale. Con il terzo motivo denunciavano omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’autorizzazione della società operatrice a trattare e recuperare i rifiuti. Con il quarto lamentavano omessa o apparente motivazione sulla qualificazione dei materiali come rifiuti e dell’area come discarica. Con il quinto censuravano la quantificazione del materiale, assunta dalla Regione in modo meramente visivo, e la ritenuta correttezza dell’accertamento della consistenza quantitativa senza adeguata prova a carico dell’amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione dell’atto sanzionatorio, affermando che la motivazione per relationem è ammissibile quando l’atto richiamato sia conosciuto, conoscibile o il contenuto essenziale sia riprodotto nell’atto notificato, e che nella specie l’atto riportava gli elementi essenziali della vicenda e consentiva l’esercizio del diritto di difesa. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla natura dei materiali e sulla qualificazione dell’area come discarica, perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, valorizzando il lungo deposito dei materiali e la mancata rimozione nonostante l’ordine amministrativo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile oltre che infondato, sia perché la doglianza sul fatto storico mirava in realtà a rivalutare prove, sia per la c.d. doppia conforme. Anche il quarto motivo è stato respinto, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica e sufficiente, non meramente apparente. Infine, il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile oltre che infondato, perché anche qui le ricorrenti pretendevano una nuova valutazione del fatto e della base quantitativa della sanzione. La Corte ha quindi condannato le società ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 472/1997
L’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione della sanzione opera quando la sanzione sia irrogata con atto separato; se la sanzione è contestuale all’accertamento, la motivazione può essere assolta per relationem.
art. 17 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato insieme all’art. 16 nel dedotto vizio di motivazione dell’atto sanzionatorio.
art. 7 L. n. 212/2000
Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono indicare specificamente presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche; il richiamo ad altro atto richiede allegazione o riproduzione del contenuto essenziale, salvo che l’atto richiamato sia già conosciuto o agevolmente conoscibile.
art. 184-bis d.lgs. n. 152/2006
Perché un materiale sia sottoprodotto devono ricorrere i presupposti legali espressamente previsti, inclusa la futura e certa utilizzazione e la possibilità di impiego diretto senza trattamenti ulteriori diversi dalla normale pratica industriale.
art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006
Richiamato per la nozione di cessazione della qualifica di rifiuto, alternativa alla qualificazione come rifiuto.
art. 183 d.lgs. n. 152/2006
La nozione di rifiuto è fondata sul dato funzionale: è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
È richiamato per affermare che risponde della violazione chi la commette coscientemente e volontariamente, sia con dolo sia con colpa.
art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 36/2003
È richiamato per la definizione di discarica come qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già di elementi istruttori o argomentazioni difensive; in presenza di doppia conforme la censura è ulteriormente preclusa se non sono indicate specifiche divergenze tra le due decisioni di merito.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta o motivazione meramente apparente, non per semplice insufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione comportano l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Integrando l’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, prevede l’ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile/improcedibile.
art. 97 Cost.
Evocato per il bilanciamento con l’economia dell’azione amministrativa che giustifica la motivazione per relationem.
art. 24 Cost.
Evocato a tutela del diritto di difesa del contribuente, che non deve essere compresso da una motivazione non agevolmente conoscibile.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per il minimo costituzionale della motivazione sia per il giusto processo nel sindacato di legittimità.
Massime di principio
- La motivazione per relationem degli atti sanzionatori o impositivi è ammissibile quando l’atto richiamato sia allegato, riprodotto nel contenuto essenziale o comunque già conosciuto o agevolmente conoscibile dal destinatario; il controllo va compiuto ex ante, cioè sulla capacità dell’atto di consentire la difesa, non sulla sola effettiva difesa svolta in giudizio.
- In materia di rifiuti, la qualificazione del materiale dipende dal dato funzionale del "disfarsi" del detentore, valutato alla luce di elementi oggettivi della condotta; la mera allegazione di un preteso futuro riutilizzo o di autorizzazioni al recupero non basta, se il giudice di merito accerta in fatto che il materiale è stato definitivamente abbandonato.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati nei gradi di merito; il giudizio di legittimità resta limitato al controllo di correttezza giuridica e di tenuta logico-formale della decisione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive; in caso di doppia conforme la censura richiede inoltre l’indicazione specifica delle differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre soltanto quando il ragionamento decisorio sia inesistente o incomprensibile, non quando la motivazione sia ritenuta semplicemente insufficiente o non condivisa dalla parte soccombente.
- Nel processo tributario, la prova della fondatezza della pretesa e la sufficienza della motivazione dell’atto sono piani distinti: la motivazione serve a delimitare l’oggetto della pretesa e a consentire la difesa, mentre l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’illecito o dell’imposta resta a carico dell’amministrazione nel giudizio di merito.
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