Cassazione Civile, Ordinanza n. 33196/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società titolare di un conto corrente bancario, assistito da apertura di credito e aperto nel 1986, ha citato la banca sostenendo che nel corso del rapporto fossero stati addebitati illegittimamente interessi anatocistici, interessi ultralegali e usurari, errata contabilizzazione delle valute, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. Ha chiesto la rideterminazione del saldo e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre al risarcimento del danno. La banca ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e ha resistito nel merito, proponendo anche domanda riconvenzionale per il saldo asseritamente a proprio credito. In appello, la società ha censurato la decisione di primo grado soprattutto sulla disciplina degli interessi e sulla mancata ammissione di ulteriore consulenza tecnica contabile. In cassazione ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, dell'art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000 e delle norme sul divieto di anatocismo e trasparenza bancaria; vizio motivazionale e violazione di norme processuali e sostanziali in tema di motivazione, onere della prova e disciplina bancaria; omesso esame e erroneo diniego di consulenza tecnica contabile, ritenuta dalla corte territoriale superflua ed esplorativa.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che la ricorrente aveva dato atto nel ricorso della notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica, elemento necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione e il decorso del termine breve. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente in tema di anatocismo bancario; la sentenza non ne svolge un'applicazione di merito, perché definisce il ricorso improcedibile.
art. 7 delib. CICR del 9 febbraio 2000
Richiamato dalla ricorrente quale fonte attuativa in materia di capitalizzazione degli interessi; non esaminato nel merito per l'arresto processuale.
Richiamato quale parametro sul divieto di anatocismo; non oggetto di decisione sostanziale.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina della trasparenza e degli interessi bancari; non esaminati nel merito.
Indica i vizi denunciati nei motivi di ricorso, ma la Corte non li esamina per l'improcedibilità.
Richiamato nel secondo motivo, insieme ad altre norme processuali, per contestare il sindacato sulla motivazione.
artt. 132, 112, 167 e 115 c.p.c.
Richiamati nel secondo e terzo motivo; la Corte non si pronuncia sul merito delle censure.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; non oggetto di applicazione decisoria.
Norma richiamata nel secondo motivo come parametro della disciplina bancaria; non esaminata nel merito.
Richiamato nei motivi come norma sulla forma e trasparenza dei contratti bancari; non esaminata nel merito.
Richiamato nei motivi in tema di disciplina bancaria; non esaminato nel merito.
art. 10 delib. CICR del 4 marzo 2003
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina dell'anatocismo; non esaminato nel merito.
Richiamato nel secondo motivo quanto all'efficacia della legge nel tempo; non incide sull'esito processuale.
Richiamati in relazione alla prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito; non esaminati nel merito per l'improcedibilità.
Richiamato nel terzo motivo sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non entra nel merito della censura.
La Corte afferma che il mancato deposito, entro il termine, della copia della sentenza con relata di notifica determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Richiamato per escludere che la successiva produzione tardiva possa sanare l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale allegazione integra un fatto processuale che impone il deposito, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia della sentenza con la relata di notifica, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione.
- La mancata produzione tempestiva della relata di notifica della sentenza impugnata rende improcedibile il ricorso per cassazione, perché impedisce di accertare il decorso del termine breve e il formarsi del giudicato.
- L'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. non può essere sanata mediante una successiva produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- Quando il giudice di merito ritiene superflua e meramente esplorativa una consulenza tecnica contabile, la censura in cassazione non può essere esaminata se il ricorso è improcedibile per difetto del presupposto formale di procedibilità.
- Le questioni sostanziali relative a anatocismo, interessi bancari, commissioni e prescrizione restano assorbite se il ricorso è definito in rito per improcedibilità.
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