Cassazione Civile, Ordinanza n. 33193/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una cliente aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo di accertare la nullità, invalidità o inefficacia di un pegno costituito su titoli e altri valori mobiliari, poi più volte trasferito su titoli della medesima natura, sostenendo che la garanzia fosse stata escussa illegittimamente a fronte del debito di una società terza garantita. La domanda era fondata su plurimi profili: indeterminatezza del pegno, asserita nullità di clausole del rapporto bancario garantito (commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite, capitalizzazione trimestrale degli interessi) e contestazioni sul saldo del conto garantito. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado nella parte in cui qualificava la garanzia come pegno irregolare e riteneva lecita l'escussione, escludendo inoltre la rilevanza di una sentenza invocata dalla ricorrente sul saldo del rapporto fondamentale e negando la violazione dell'art. 1194, comma 2, c.c. La ricorrente ha proposto sette motivi di cassazione: violazione della disciplina sui titoli dematerializzati e sul pegno; violazione delle norme sul pegno irregolare e sulla sua estensione a titoli successivamente detenuti; omessa compensazione tra crediti reciproci; nullità del pegno per indeterminatezza e clausola omnibus; omesso esame della sentenza n. 1126/2014; errata valutazione dell'efficacia di tale sentenza tra parti diverse; violazione degli artt. 1194 e 2033 c.c. per asserita imputazione degli interessi prima del capitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che diversi motivi difettassero di autosufficienza e specificità, perché introducevano questioni non adeguatamente dedotte nei gradi di merito o non confrontavano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha valorizzato il fatto che la corte territoriale aveva già escluso l'omesso esame della sentenza invocata, ritenendola irrilevante perché resa tra parti non coincidenti; ha ritenuto non apparente la motivazione sul punto; ha confermato che la censura sull'art. 1194 c.c. non colpiva la ratio, essendo la corte d'appello partita dal presupposto che l'imputazione fosse stata effettuata alla chiusura del conto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L. 19 giugno 1986, n. 289
richiamata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del pegno su titoli immessi in gestione accentrata; la Corte ha però dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità e perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata
evocati per contestare la validità del pegno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta contro l'interpretazione del contratto e non adeguatamente specifica
art. 7 L. 289/1986
invocato per sostenere limiti alla validità del pegno su titoli dematerializzati o accentrati; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del motivo
richiamato dalla ricorrente nella contestazione sulla estensione del pegno a titoli in gestione accentrata; motivo inammissibile per difetto di specificità
richiamato nella censura sulla disciplina dei titoli accentrati; motivo inammissibile
citati nel quadro delle doglianze sul pegno irregolare e sulla sua escussione; la Corte non è entrata nel merito per carenze del ricorso
invocati per chiedere la compensazione tra crediti reciproci; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per mancata ricostruzione del contenuto della decisione di primo grado e per difetto di pertinenza rispetto alla ratio d'appello
evocati nel motivo sulla compensazione; censura dichiarata inammissibile
artt. 1325, 1346, 1418, 1419, 1423, 2787 c.c.
richiamati per sostenere la nullità del pegno per indeterminatezza e clausola omnibus; la censura è stata ritenuta inammissibile perché si risolveva in una critica al merito e alla qualificazione dell'atto
menzionato in relazione all'ordinanza di primo grado poi revocata; la Corte ha rilevato che il motivo non chiariva se il profilo della compensazione delle poste fosse stato contestato o se integrasse errore di fatto, e comunque non investiva la ratio della sentenza d'appello
richiamato nel sesto motivo, ma la censura è stata letta come attinente in realtà alla motivazione apparente e ritenuta infondata
richiamato nel sesto motivo sulla asserita efficacia della sentenza precedente; la Corte ha escluso la motivazione apparente della decisione d'appello
la Corte d'appello aveva escluso la violazione ritenendo che l'imputazione al debito fosse stata effettuata alla chiusura del conto, quando sussistevano liquidità ed esigibilità; la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché non colpiva tale ratio
invocato nel settimo motivo in relazione alla ripetizione di somme; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché non confrontata con la ratio della sentenza impugnata
richiamato dalla Corte solo per osservare che, ove si volesse sostenere la violazione di un giudicato, ciò non era stato ritualmente dedotto
usato come parametro di autosufficienza e specificità del ricorso: la Corte ha ritenuto più motivi inammissibili per mancata indicazione degli atti rilevanti e insufficiente riproduzione dei fatti e delle decisioni di merito
norma processuale di riferimento per la formulazione dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che i motivi consentissero un effettivo sindacato di legittimità sui punti dedotti
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come fonte dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In cassazione, la censura che investe questioni non trattate nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quando e dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza: occorre riportare i passaggi rilevanti degli atti e della decisione impugnata, non essendo sufficiente una deduzione generica o apodittica.
- La deduzione della violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare in modo puntuale quale regola ermeneutica sia stata violata e come.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ne preferiva un'altra.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la sentenza impugnata quel fatto lo ha considerato, sia pure per escluderne la rilevanza, e la doglianza non si confronta con tale effettiva ratio decidendi.
- La contestazione dell'efficacia di una precedente sentenza richiede di confrontarsi con il reale fondamento della decisione sul giudicato o sulla sua irrilevanza, non bastando dedurre in modo generico la coincidenza di una delle parti del precedente giudizio.
- Il motivo di ricorso deve colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se la doglianza si fonda su un presupposto diverso da quello su cui il giudice ha deciso, il motivo è inammissibile.
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