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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23694/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, redditi asseritamente non dichiarati e riferiti a disponibilità finanziarie detenute in Svizzera presso la HSBC Private Bank di Ginevra, emerse tramite la cd. "lista Falciani" e una scheda cliente della banca. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul vizio di motivazione dell'atto impositivo per mancata allegazione dell'informativa dell'amministrazione francese; 2) violazione dello Statuto del contribuente, dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e della direttiva 77/799/CEE per carenza di motivazione dell'accertamento, fondato su atti non allegati né conoscibili; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, della Convenzione Italia-Francia e della direttiva 77/799/CEE, contestando l'utilizzabilità dei dati trasmessi dalla Francia; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973, perché il reddito era stato ricostruito con presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti; 5) violazione dello Statuto del contribuente, dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 e dell'art. 24 Cost., per l'applicazione retroattiva della presunzione di evasione relativa ai capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, con lesione del legittimo affidamento e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione, essendo sufficiente una motivazione logica e coerente che, nel caso, aveva implicitamente disatteso la doglianza. Ha poi respinto congiuntamente gli altri motivi affermando che la presunzione legale di evasione introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non ha efficacia retroattiva per annualità anteriori, ma ciò non impedisce all'Ufficio di fondare l'accertamento su presunzioni semplici ex art. 38 d.P.R. 600/1973 e su elementi indiziari anche acquisiti tramite cooperazione internazionale. La Corte ha ritenuto utilizzabili i dati della cd. "lista Falciani", anche se provenienti da acquisizione irrituale o da condotta illecita del soggetto che li aveva trafugati, poiché non esiste una specifica norma di inutilizzabilità e non risultano violati diritti fondamentali costituzionali. Ha inoltre escluso il difetto di motivazione dell'avviso, osservando che gli elementi posti a base dell'accertamento erano noti al contribuente e che la scheda cliente non è un documento anonimo. La CTR, pur avendo valorizzato erroneamente la norma sopravvenuta, aveva comunque deciso sulla base di autonoma valutazione degli elementi acquisiti e di presunzioni semplici, in linea con i principi richiamati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione per omessa pronuncia, il vizio non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza esaminare espressamente ogni singolo argomento, contenga una motivazione incompatibile con la tesi della parte, dal momento che il rigetto implicito è sufficiente a escludere la nullità.
  • Nell'accertamento IRPEF relativo a redditi esteri non dichiarati, la mancata applicabilità retroattiva della presunzione legale introdotta per gli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata non impedisce all'Ufficio di fondare la pretesa su presunzioni semplici, purché gli elementi siano idonei a sorreggere la ricostruzione del reddito.
  • In materia tributaria è ammessa l'utilizzazione di elementi indiziari acquisiti anche in modo irrituale o provenienti da autorità estere, salvo specifica previsione di inutilizzabilità o lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • La prova per presunzioni non richiede necessariamente una pluralità di indizi: il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento, se grave e preciso, mentre il requisito della concordanza rileva come eventuale concorso di più elementi e non come condizione indefettibile.
  • Il processo verbale di constatazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e delle operazioni svolte in sua presenza, con conseguente idoneità a sorreggere l'accertamento fiscale nei limiti della sua fede privilegiata.
  • La scheda cliente bancaria e gli altri dati ricompresi nella cd. lista Falciani non possono essere trattati come documenti anonimi privi di valore probatorio; il contribuente che invochi effetti preclusivi o contesti l'accertamento deve fornire specifica e puntuale giustificazione delle proprie disponibilità estere.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando gli elementi essenziali posti a base della pretesa siano conoscibili dal contribuente, senza che sia necessaria l'allegazione materiale di ogni atto o informativa richiamata dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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