Cassazione Civile, Ordinanza n. 23694/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, redditi asseritamente non dichiarati e riferiti a disponibilità finanziarie detenute in Svizzera presso la HSBC Private Bank di Ginevra, emerse tramite la cd. "lista Falciani" e una scheda cliente della banca. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul vizio di motivazione dell'atto impositivo per mancata allegazione dell'informativa dell'amministrazione francese; 2) violazione dello Statuto del contribuente, dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e della direttiva 77/799/CEE per carenza di motivazione dell'accertamento, fondato su atti non allegati né conoscibili; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, della Convenzione Italia-Francia e della direttiva 77/799/CEE, contestando l'utilizzabilità dei dati trasmessi dalla Francia; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973, perché il reddito era stato ricostruito con presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti; 5) violazione dello Statuto del contribuente, dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 e dell'art. 24 Cost., per l'applicazione retroattiva della presunzione di evasione relativa ai capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, con lesione del legittimo affidamento e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione, essendo sufficiente una motivazione logica e coerente che, nel caso, aveva implicitamente disatteso la doglianza. Ha poi respinto congiuntamente gli altri motivi affermando che la presunzione legale di evasione introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non ha efficacia retroattiva per annualità anteriori, ma ciò non impedisce all'Ufficio di fondare l'accertamento su presunzioni semplici ex art. 38 d.P.R. 600/1973 e su elementi indiziari anche acquisiti tramite cooperazione internazionale. La Corte ha ritenuto utilizzabili i dati della cd. "lista Falciani", anche se provenienti da acquisizione irrituale o da condotta illecita del soggetto che li aveva trafugati, poiché non esiste una specifica norma di inutilizzabilità e non risultano violati diritti fondamentali costituzionali. Ha inoltre escluso il difetto di motivazione dell'avviso, osservando che gli elementi posti a base dell'accertamento erano noti al contribuente e che la scheda cliente non è un documento anonimo. La CTR, pur avendo valorizzato erroneamente la norma sopravvenuta, aveva comunque deciso sulla base di autonoma valutazione degli elementi acquisiti e di presunzioni semplici, in linea con i principi richiamati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto il provvedimento indispensabile; non sussiste se la decisione adottata implica il rigetto implicito della censura
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per il requisito di motivazione dell'atto impositivo e la necessità di conoscibilità degli elementi posti a base dell'accertamento
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento
art. 7 direttiva 77/799/CEE
Richiamata in tema di cooperazione amministrativa e acquisizione di informazioni fiscali tra Stati membri
Richiamato per il riparto dell'onere della prova nell'accertamento dei redditi non dichiarati
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente la rettifica del reddito delle persone fisiche anche sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti
art. 27, par. 2, lett. b), Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
Richiamata dal ricorrente, ma non ritenuta ostativa all'utilizzo degli elementi acquisiti
art. 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per il divieto di retroattività delle disposizioni tributarie
art. 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per la tutela del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente
art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
La presunzione legale di evasione per investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata non è retroattiva per annualità anteriori alla sua entrata in vigore
art. 24 Cost.
Richiamato per la tutela del diritto di difesa, che la retroattività della presunzione potrebbe pregiudicare
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'utilizzo di elementi comunque acquisiti ai fini dell'accertamento
art. 41, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'utilizzo di elementi comunque acquisiti ai fini dell'accertamento
art. 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente l'utilizzo di elementi comunque acquisiti ai fini dell'accertamento
artt. 32 e 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Sono richiamati come modalità istruttorie tipiche, ma non esclusive, ai fini dell'acquisizione della prova
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come disposizione istruttoria non esclusiva rispetto alla prova utilizzabile
La prova per presunzioni può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso
Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata dei fatti attestati dal pubblico ufficiale fino a querela di falso
Richiamato quanto all'effetto preclusivo dello scudo fiscale, che il contribuente deve giustificare ove vi sia incoerenza con le disponibilità estere contestate
Richiamato incidentalmente per escludere rilievo alla eventuale responsabilità penale dell'autore del traffugamento dei dati all'estero
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13-bis d.l. n. 79 del 2009
Richiamato in relazione all'avvalimento dello scudo fiscale da parte del contribuente
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione per omessa pronuncia, il vizio non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza esaminare espressamente ogni singolo argomento, contenga una motivazione incompatibile con la tesi della parte, dal momento che il rigetto implicito è sufficiente a escludere la nullità.
- Nell'accertamento IRPEF relativo a redditi esteri non dichiarati, la mancata applicabilità retroattiva della presunzione legale introdotta per gli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata non impedisce all'Ufficio di fondare la pretesa su presunzioni semplici, purché gli elementi siano idonei a sorreggere la ricostruzione del reddito.
- In materia tributaria è ammessa l'utilizzazione di elementi indiziari acquisiti anche in modo irrituale o provenienti da autorità estere, salvo specifica previsione di inutilizzabilità o lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
- La prova per presunzioni non richiede necessariamente una pluralità di indizi: il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento, se grave e preciso, mentre il requisito della concordanza rileva come eventuale concorso di più elementi e non come condizione indefettibile.
- Il processo verbale di constatazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e delle operazioni svolte in sua presenza, con conseguente idoneità a sorreggere l'accertamento fiscale nei limiti della sua fede privilegiata.
- La scheda cliente bancaria e gli altri dati ricompresi nella cd. lista Falciani non possono essere trattati come documenti anonimi privi di valore probatorio; il contribuente che invochi effetti preclusivi o contesti l'accertamento deve fornire specifica e puntuale giustificazione delle proprie disponibilità estere.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando gli elementi essenziali posti a base della pretesa siano conoscibili dal contribuente, senza che sia necessaria l'allegazione materiale di ogni atto o informativa richiamata dall'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23555/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23585/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23588/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →