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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2009, fondato su movimentazioni bancarie rilevate sul conto corrente di un contribuente poi deceduto. L'erede del de cuius aveva impugnato l'atto; la CTP aveva respinto il ricorso ritenendo non giustificate le movimentazioni e quindi riferibili alla sfera personale del contribuente. La CTR, invece, aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente, rideterminando il maggior reddito accertato e ritenendo che, per il periodo anteriore al 2 luglio 2009, i movimenti bancari non dovessero essere imputati integralmente a titolo personale, poiché il de cuius era stato anche socio accomandatario di altre società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse errato nel distribuire l'onere della prova, perché spettava al contribuente dimostrare analiticamente la riferibilità e l'eventuale natura di costo dei prelevamenti/versamenti contestati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o gravemente contraddittoria, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere attribuito alla società i prelievi rilevati sul conto del contribuente senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte ha respinto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente e non apparente, ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che, negli accertamenti bancari, opera una presunzione legale a favore dell'Amministrazione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, superabile solo con prova analitica del contribuente sulla riferibilità di ogni singola operazione a fatti non imponibili. La CTR, invece, aveva indebitamente sostituito tale verifica rigorosa con una valutazione presuntiva dei costi basata sulla sola generica qualità di socio accomandatario del de cuius in altre società, così esonerando il contribuente dall'onere probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Nelle indagini bancarie opera una presunzione legale a favore dell'Amministrazione; il contribuente può superarla solo con prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni ai fatti imponibili grava sul contribuente una volta attivata la presunzione legale dell'accertamento bancario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il mezzo con cui è stata dedotta la violazione di legge in tema di riparto dell'onere della prova e di accertamento bancario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo con cui è stata dedotta la nullità della sentenza per asserita motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; solo mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità integrano vizio deducibile in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari, la presunzione legale derivante dalle movimentazioni sui conti del contribuente impone a quest'ultimo di fornire una prova analitica e puntuale della non imponibilità di ogni singola operazione.
  • Il giudice di merito non può superare la presunzione legale con una ricostruzione presuntiva e generica dei costi o della destinazione delle somme, dovendo invece verificare rigorosamente, per ogni movimentazione, l'efficacia delle prove offerte dal contribuente.
  • La qualità soggettiva del contribuente in altri rapporti societari non è di per sé sufficiente a trasferire sul giudice l'individuazione presuntiva di costi o giustificazioni delle movimentazioni bancarie.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la motivazione sia totalmente mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente il mero dissenso sulla valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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