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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23585/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un’allevatrice per i danni subiti al gregge ovino, con l’uccisione di quattordici capi, a seguito dell’aggressione di cani randagi. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti del comune, mentre aveva escluso la regione. In appello, invece, la corte territoriale ha riformato la decisione, dichiarando che il comune non fosse il soggetto passivamente legittimato e che la responsabilità per il controllo/cattura dei randagi facesse capo ai servizi veterinari dell’ASL; inoltre ha negato che fosse stata allegata e provata una condotta omissiva colposa degli enti convenuti, qualificando la domanda come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. e non come responsabilità ex art. 2052 c.c. La ricorrente per cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2052 e 2043 c.c. e delle norme regionali pugliesi sul randagismo, sostenendo che anche i comuni avrebbero compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti; (2) violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c., perché, avendo il comune chiamato in causa l’ASL come terzo responsabile, la domanda si sarebbe estesa automaticamente anche nei suoi confronti e la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarne la condanna; (3) violazione degli artt. 2052 e 2043 c.c., delle norme regionali e dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la corte di merito avesse errato nel ritenere non provata la condotta omissiva, quando invece dall’istruttoria sarebbe emersa l’aggressione da parte di più cani randagi e, a suo dire, la responsabilità avrebbe dovuto essere ricondotta a un regime oggettivo o comunque fondato su presunzioni colpose degli enti pubblici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, pur essendo corretta la regola dell’estensione automatica della domanda al terzo chiamato come responsabile, la sentenza impugnata si fondava anche su una autonoma ratio decidendi di merito relativa alla mancata allegazione e prova di una condotta colposa degli enti, ratio non efficacemente censurata. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all’orientamento secondo cui, nella disciplina pugliese sul randagismo, ai comuni non compete un generale obbligo di controllo del fenomeno rilevante ai fini risarcitori, ma soltanto obblighi inerenti a canili sanitari e accoglienza, mentre l’attività di recupero/cattura è affidata ai servizi veterinari delle ASL. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la ricorrente, invocando l’art. 2051 c.c. e contestando la valutazione delle prove, ha in realtà censurato l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non sindacabile come violazione di legge. Il ricorso incidentale condizionato della ASL è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, per la ricorrente principale, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità per danni causati da animali randagi viene ricondotta alla responsabilità aquiliana, che richiede allegazione e prova di una concreta condotta colposa dell’ente e del nesso causale con l’omissione giuridicamente esigibile.

  • art. 2052 c.c.

    Non è applicabile al danno da aggressione di cani randagi, perché presuppone un rapporto di effettivo potere sulla cosa o sull’animale, non ravvisabile nel caso di randagismo.

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata in causa del terzo da parte del convenuto che eccepisca il difetto di legittimazione passiva va qualificata come chiamata del terzo responsabile, con estensione automatica della domanda dell’attore.

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto omessa pronuncia sulla domanda nei confronti del terzo chiamato; la Corte ha però ritenuto assorbente la presenza di una autonoma ratio decidendi non adeguatamente censurata.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione della norma non può tradursi in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e della valutazione delle prove.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per giusti motivi, individuati nelle persistenti incertezze giurisprudenziali in materia di danni da randagismo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 3

    Richiamata dalla ricorrente come fonte dei compiti di prevenzione e controllo del randagismo, ma la Corte non vi ravvisa una base per affermare la responsabilità risarcitoria del comune nel caso concreto.

  • L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12, art. 6

    La funzione tipica dell’obbligo di recupero dei cani randagi è attribuita ai servizi veterinari delle ASL.

  • L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12, art. 8

    L’obbligo dei comuni riguarda la costruzione, il risanamento e la gestione dei canili sanitari, non l’attività di recupero/cattura dei randagi.

  • L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12, art. 16

    Richiamato dalla ASL come base per l’indennità agli allevatori per perdite di bestiame, ma il ricorso incidentale è stato assorbito e la Corte non ne ha fatto applicazione decisoria.

  • L.R. Puglia 30 novembre 2000, n. 21, art. 13

    Richiamato dalla ricorrente e dalla ASL nel dibattito sulla ripartizione degli obblighi tra comune, ASL e regione; la decisione non vi fonda la responsabilità risarcitoria del comune.

Massime di principio

  • Nei danni cagionati da cani randagi, la responsabilità dell’ente pubblico non è automaticamente oggettiva: in assenza di un potere di fatto sulla "res", la fattispecie va normalmente ricondotta all’art. 2043 c.c. e richiede allegazione e prova di una condotta omissiva colposa e del nesso causale.
  • Quando il convenuto eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiama in causa un terzo indicando di fatto quest’ultimo come responsabile, la chiamata va qualificata come chiamata del terzo responsabile, con automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato.
  • Se una decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, la censura che non colpisca efficacemente tutte le rationes rende il ricorso inammissibile o comunque privo di interesse nella parte residua.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove; tali doglianze attengono al merito e non sono scrutinabili come errore di sussunzione.
  • In base alla disciplina pugliese richiamata, ai comuni spettano obblighi connessi ai canili sanitari, mentre l’attività di recupero e cattura dei randagi è affidata ai servizi veterinari delle ASL; non basta quindi la sola presenza del fenomeno sul territorio per affermare la responsabilità risarcitoria del comune.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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