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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23555/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente assunta dalla Provincia nel 1980 come impiegato ausiliario. La lavoratrice aveva chiesto la condanna dell'ente sia a stipulare il contratto conseguente alla progressione di carriera prevista da una determinazione provinciale, con inquadramento nel profilo di istruttore amministrativo contabile cat. C, posizione economica C1, sia al risarcimento dei danni subiti per il demansionamento asseritamente patito tra giugno 2005 e gennaio 2007, oltre a ulteriori danni non patrimoniali correlati alle ripercussioni sulla vita personale e relazionale. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, riconoscendo il danno da demansionamento e ordinando l'assegnazione a mansioni proprie dell'area C. La Corte d'appello aveva confermato il decisum. In cassazione la Provincia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero recepito acriticamente la c.t.u. senza autonomo vaglio critico; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il danno da demansionamento non poteva essere ritenuto in re ipsa e che mancava una corretta applicazione delle regole su chiesto/pronunciato e sull'onere della prova. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulle questioni relative alla dedotta domanda e prova del mobbing.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Provincia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza sulla c.t.u. si risolveva in un mero dissenso diagnostico: il giudice di merito, quando condivida le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto a una confutazione analitica di tutte le critiche di parte, salvo palese deviazione dalle nozioni scientifiche o omissione di accertamenti necessari, circostanze non ravvisate nel caso. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché il giudice non aveva invertito l'onere della prova; non vi era neppure omessa pronuncia o ultrapetizione, poiché la censura riguardava in realtà l'interpretazione del contenuto della domanda, attività di merito non sindacabile se non per vizio motivazionale, qui insussistente. La Corte ha inoltre rilevato che non era stato affermato un danno da demansionamento automatico in re ipsa. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Provincia è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare la regola del libero convincimento o decide su prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; altrimenti, la critica alla valutazione del materiale probatorio non integra di per sé un vizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La dedotta violazione non sussiste se il giudice ha preso in considerazione i fatti rilevanti e la censura mira solo a contestare la valutazione delle prove o l'adesione alla c.t.u.

  • art. 2697 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    Si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata rispetto alla struttura della fattispecie; non basta contestare l'esito della valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    Omessa pronuncia o ultrapetizione ricorrono solo se il giudice omette di decidere su una domanda o pronuncia su una domanda diversa da quella proposta; la mera interpretazione del contenuto della domanda è questione di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

    Viene utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione a omessa pronuncia/ultrapetizione

    Il vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione è ricondotto al paradigma dell'error in procedendo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato nella motivazione

    L'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    espresso richiamo alle massime giurisprudenziali

    L'adesione del giudice alle risultanze della consulenza tecnica può costituire motivazione sufficiente senza necessità di confutazione analitica delle contrarie deduzioni di parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Viene richiamato come fonte dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal giudice di merito

    È evocato in relazione al demansionamento e all'obbligo di adibizione a mansioni corrispondenti alla qualifica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore

    Indica il rito camerale non partecipato seguito in cassazione.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi rigorose: quando il giudice abbia dichiarato di non voler osservare la regola di valutazione della prova o abbia fondato la decisione su prove non ritualmente acquisite o non dedotte; non è sufficiente contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • L'adesione del giudice di merito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio integra motivazione sufficiente, purché il giudice abbia valutato le contrarie deduzioni delle parti; in cassazione è censurabile solo il recepimento di conclusioni scientificamente aberranti o basate su accertamenti tecnicamente indispensabili omessi.
  • La doglianza di violazione dell'art. 2697 c.c. presuppone un vero errore sul riparto dell'onere della prova; non ricorre quando la parte si limita a contestare la ricostruzione fattuale o la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione sussiste solo se il giudice omette di decidere una domanda o decide su una domanda diversa; non si configura quando la critica investe soltanto l'interpretazione del contenuto della domanda proposta.
  • In materia di demansionamento, il danno non è automaticamente in re ipsa per il solo fatto dell'inadempimento datoriale: occorre che la pretesa risarcitoria sia sorretta dagli elementi allegati e provati, fermo restando che nel caso concreto la Corte non ha ravvisato una erronea applicazione di tale principio da parte dei giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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