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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I mutuatari avevano agito contro l'istituto di credito chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'usurarietà di un contratto di mutuo e, in via subordinata, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse convenzionale per difetto di trasparenza rispetto all'I.S.C. Il giudice d'appello, pur accogliendo solo parzialmente l'impugnazione, aveva dichiarato illegittima la risoluzione del contratto di mutuo comunicata dalla banca, ma aveva respinto le ulteriori domande. In cassazione il ricorso era affidato a tre motivi, ma prima della decisione i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia, riferendo l'intervenuto accordo transattivo nell'ambito di una procedura di esdebitazione da sovraindebitamento. La rinuncia non risultava notificata alla controparte né comunicata ai difensori per il visto.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, non notificata alla controparte costituita né comunicata ai difensori, non era idonea a determinare l'estinzione del giudizio, ma manifestava il definitivo venir meno dell'interesse alla decisione e rendeva il ricorso inammissibile sopravvenuta. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di sopravvenuta inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, per escludere la condanna alle spese in danno del rinunciante, richiede l'accettazione della controparte; in mancanza di tale condizione non opera l'effetto esonerativo previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non trova applicazione quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per rinuncia non notificata, poiché la parte non è inquadrata come impugnante non vittoriosa ai fini dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio e, se non è notificata alla controparte costituita o comunicata ai difensori per il visto, non produce l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di rinuncia non perfezionata secondo le forme richieste, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • Se manca l'accettazione della controparte, il rinunciante resta tenuto alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.
  • L'ulteriore importo pari al contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità dell'impugnazione deriva da una causa sopravvenuta come la rinuncia non perfezionata.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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