Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 31 luglio 2002 con cui due organizzazioni di produttori ortofrutticoli avevano regolato i rapporti interni relativi a contributi di avviamento pubblici e al rimborso di spese sostenute per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2001. In seguito, una delle cooperative ottenne dal Ministero e dalla Regione il riconoscimento di contributi e l'altra chiese, sulla base dell'accordo, il pagamento della propria quota. Il collegio arbitrale accolse la domanda e condannò la controparte al pagamento di Euro 1.600.000, ritenendo non nulla la clausola contrattuale e non sussistente l'impossibilità sopravvenuta. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione del lodo. Con il ricorso per cassazione la società soccombente dedusse: 1) omessa pronuncia e vizio motivazionale, per non avere la Corte esaminato un quesito relativo al successivo recesso di una delle organizzazioni e al venir meno del titolo dell'accordo; 2) erronea qualificazione della pretesa come rimborso e illegittima esclusione dell'impugnabilità per violazione di norme di diritto, sostenendo che, essendo la convenzione arbitrale anteriore al d.lgs. n. 40/2006, l'impugnazione del lodo per errori di diritto sul merito fosse ancora ammessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo solo in parte inammissibile e per il resto infondato: ha escluso sia il vizio di motivazione secondo il previgente art. 360 n. 5 c.p.c., sia l'omessa pronuncia, osservando che il quesito indicato era estraneo alla materia del contendere o comunque incompatibile con le statuizioni del lodo. Ha inoltre giudicato inammissibili le censure che miravano a una nuova interpretazione del regolamento negoziale e a una rivalutazione del merito. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha applicato il principio per cui, nei procedimenti arbitrali fondati su convenzione stipulata prima della riforma del 2006, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito resta ammissibile nel silenzio delle parti. Poiché la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il relativo motivo di impugnazione, la sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
previgente paradigma non più applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012
Il vizio di motivazione insufficiente o irrazionale non è più deducibile secondo il vecchio modello per le sentenze successive alla riforma.
Per le convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma, nel silenzio delle parti, il lodo è impugnabile anche per violazione di norme di diritto sul merito.
come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006
La nuova disciplina si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma la legge richiamata per l'ammissibilità dell'impugnazione va individuata in quella vigente al momento della convenzione arbitrale.
La disposizione transitoria impone di distinguere tra data del procedimento arbitrale e data della convenzione di arbitrato.
Il motivo sulla sua applicazione è stato dedotto nel ricorso, ma non esaminato nel merito dalla Cassazione perché assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
La censura che mira a una nuova interpretazione del contratto è inammissibile se non denuncia specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
Richiamati ai fini della trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova interpretazione del contratto o di rivalutazione del merito, se non si denuncia specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e si resta nei limiti del controllo di legittimità.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione indicata dal ricorrente è estranea al perimetro temporale o oggettivo della controversia definita dal lodo o quando il rigetto è desumibile in modo incompatibile dalle statuizioni adottate.
- In tema di arbitrato, l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito va verificata in base alla legge vigente al momento della convenzione arbitrale; se la convenzione è anteriore al d.lgs. n. 40/2006, nel silenzio delle parti l'impugnazione resta ammissibile anche dopo la riforma.
- La qualificazione di una pretesa contrattuale come rimborso o sgravio deve essere valutata sulla base dei fatti accertati nei giudizi di merito; in cassazione non è consentito contestare la valutazione probatoria per ottenere una diversa ricostruzione del rapporto.
- Quando il lodo è impugnato, il giudice di appello può controllarne la motivazione nei limiti consentiti, ma non può sostituirsi agli arbitri nella ricostruzione del fatto o nell'apprezzamento delle prove.
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