Cassazione Civile, Ordinanza n. 23588/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione urbanistica definitiva stipulata nel 1966 tra il Comune e una società poi confluita nella resistente. In un precedente giudizio era stata dichiarata la risoluzione della convenzione per inadempimento del Comune, con condanna generica al risarcimento dei danni. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha condannato il Comune a pagare oltre 4 milioni di euro, calcolando il danno come costo delle opere di urbanizzazione inutilmente eseguite e includendo anche il valore delle aree occupate dalle opere rimaste di proprietà della società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo sulla decorrenza della rivalutazione monetaria; 2) violazione degli artt. 2697, 1223, 1453 e 1458 c.c. per avere incluso nel danno opere di urbanizzazione eseguite prima della convenzione del 1966; 3) e 5) violazione delle regole sulla compensatio lucri cum damno e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le opere avessero aumentato il valore dei terreni rimasti alla società e che tale vantaggio dovesse ridurre o escludere il danno; 4) violazione degli artt. 112, 384 e 394 c.p.c. e degli artt. 1223 e 2697 c.c. perché il giudice del rinvio avrebbe ampliato il perimetro del danno oltre quanto demandato dalla precedente cassazione, includendo il valore dei terreni oltre al costo delle opere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo, ha rigettato il quarto motivo e ha dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto errata la sentenza di rinvio nella parte in cui ha incluso nel danno opere di urbanizzazione anteriori alla convenzione senza adeguata verifica del nesso causale e senza corretta applicazione dell'onere della prova. Ha inoltre censurato la mancata verifica concreta dell'eventuale incremento di valore dei terreni rimasti alla società e della loro effettiva perdita di valore residuo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e rideterminazione del danno; resta fermo il principio già coperto da giudicato sulla decorrenza degli interessi compensativi dal 2 febbraio 1977.
Norme richiamate
invocato come norma sulla nullità della sentenza per vizi formali e motivazionali
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione e dispositivo incompatibili o incomprensibili
usato quale parametro del ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
usato quale parametro del ricorso per nullità della sentenza e del procedimento
l'onere di provare il perimetro del danno risarcibile e i fatti incidenti sulla sua quantificazione grava sul danneggiato
il risarcimento copre solo le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento; la causalità va verificata per ogni posta dannosa
richiamato in tema di inadempimento e risoluzione contrattuale quale fonte della pretesa risarcitoria
richiamato per gli effetti della risoluzione del contratto e la retroattività nel rapporto tra le parti
richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio
richiamato dal ricorrente come rimedio non praticabile per la dedotta antinomia tra motivazione e dispositivo
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio da inadempimento contrattuale, il danneggiato deve provare l'esatta entità del pregiudizio e il nesso causale tra l'inadempimento e ciascuna posta risarcitoria; il giudice non può presumere la risarcibilità di costi o voci anteriori al contratto o comunque non causalmente riconducibili all'illecito.
- La deduzione secondo cui una determinata circostanza riduca il danno può costituire mera difesa o eccezione in senso lato sulla quantificazione del pregiudizio, e il giudice deve valutarla anche d'ufficio sulla base di tutte le risultanze istruttorie acquisite.
- In sede di rinvio la Corte territoriale deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il compito di accertare e liquidare concretamente il danno secondo i limiti e la ratio della decisione rescindente; tuttavia non può introdurre poste risarcitorie non sorrette da adeguato accertamento causale.
- Quando le opere eseguite dal danneggiato insistono su terreni rimasti nella sua proprietà, il giudice deve verificare in concreto se esse abbiano prodotto un vantaggio patrimoniale compensabile o se, al contrario, abbiano determinato la perdita totale o parziale di valore dei terreni; non è sufficiente un'affermazione astratta sull'inutilità delle opere.
- Un contrasto tra motivazione e dispositivo è causa di nullità solo se impedisce di individuare con certezza il comando giudiziale; se la questione è travolta da un nuovo esame del quantum in sede di rinvio, il relativo motivo può restare assorbito.
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