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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31822/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di recupero di un credito d'imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 2003 e 2004. Il ricorso della contribuente era stato respinto in primo grado e poi in appello. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla decadenza del potere impositivo e degli avvisi di recupero, sostenendo che, al momento dell'entrata in vigore della disciplina di proroga introdotta dal D.L. n. 185/2008, erano già scaduti i termini decadenziali previgenti, almeno per l'anno 2003; 2) violazione dell'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 e dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la sopravvenuta sentenza penale di assoluzione, passata in giudicato, avesse fatto venir meno il presupposto della proroga, cioè l'inesistenza dei crediti compensati; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, lamentando che il giudice tributario avesse dato peso a elementi indiziari dell'Ufficio senza considerare adeguatamente la prova contraria prodotta dalla contribuente (documenti fiscali, contratto di appalto, bonifici, fatture di acquisto materiali, relazione asseverata).

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo: ha ritenuto che la proroga del termine di decadenza introdotta dall'art. 27, commi 16 e 17, D.L. n. 185/2008 si applicasse ai crediti d'imposta indebitamente utilizzati solo se, alla data di entrata in vigore della norma, i termini decadenziali previgenti non erano ancora scaduti. Poiché il credito era stato utilizzato negli anni 2003 e 2004 e il termine previgente era di quattro anni, alla data del 29 novembre 2008 il potere di recupero era già decaduto per l'anno 2003, ma non per l'anno 2004. La Corte ha invece respinto il secondo motivo, affermando che la sentenza penale di assoluzione, anche se passata in giudicato, non incide automaticamente sul regime decadenziale dell'atto di recupero e non estende automaticamente il proprio giudicato al processo tributario; ha respinto anche il terzo motivo, ribadendo che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve allegare elementi anche indiziari, mentre il contribuente deve provare la fonte legittima della detrazione, senza che bastino la mera regolarità formale delle scritture o i pagamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al recupero relativo all'anno 2003 e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente solo per tale annualità. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 8, L. n. 388/2000

    richiamato come base normativa del credito d'imposta oggetto di recupero, senza specifica interpretazione autonoma nel dispositivo motivazionale

  • art. 27, commi 16 e 17, D.L. n. 185/2008

    "l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo"

    la proroga del termine decadenziale opera per il recupero dei crediti d'imposta indebitamente compensati, ma solo se alla data di entrata in vigore della norma i termini previgenti non erano già scaduti

  • art. 1, comma 421, L. n. 311/2004

    individua l'atto di recupero del credito d'imposta come provvedimento soggetto a decadenza

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la scadenza del termine decadenziale previgente

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la scadenza del termine decadenziale previgente

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    assunto dalla Corte come parametro del termine decadenziale previgente, pari a quattro anni nel caso concreto

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal comma 17 dell'art. 27 D.L. n. 185/2008 per individuare i termini ancora pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina

  • art. 17, D.Lgs. n. 241/1997

    disciplina la compensazione dei crediti utilizzata come contesto normativo dell'indebito utilizzo contestato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato quale parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato a sostegno della censura sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in tema di valutazione presuntiva degli elementi offerti dall'Ufficio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice tributario

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione della sentenza penale in cassazione è ritenuta inammissibile quando invocata come mero mezzo di prova dei fatti e non come giudicato rilevante

  • art. 654 c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile può avere al più valenza probatoria nel processo tributario, non efficacia automatica di giudicato

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4

    richiamato per ribadire che nel processo tributario operano limiti probatori e sono ammesse le presunzioni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria

Massime di principio

  • Negli avvisi di recupero di crediti d'imposta indebitamente compensati, la proroga del termine di decadenza introdotta dal D.L. n. 185/2008 si applica solo se, alla data di entrata in vigore della norma, il precedente termine decadenziale non era già spirato.
  • Per gli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati in compensazione, il termine previgente va computato in relazione all'anno di effettivo utilizzo indebito del credito; se tale termine era già scaduto, la proroga successiva non può rivitalizzare il potere impositivo ormai estinto.
  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma può al più assumere valenza probatoria nei limiti consentiti dal rito tributario; se invocata solo come prova dei fatti, la sua produzione in cassazione non è consentita ex art. 372 c.p.c.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari; il contribuente, per superare la pretesa, deve dimostrare in modo specifico l'effettiva esistenza dell'operazione e la fonte legittima del costo o della detrazione, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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