Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La parte contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia. Dalla pronuncia emerge però che al ricorso era allegata soltanto la procura speciale e non la prova della rituale notifica del ricorso alla controparte, in particolare mancava l'avviso di ricevimento. La Corte rileva che, in assenza di tale prova, non può ritenersi dimostrato il perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Poiché la parte intimata non si è costituita, non è stato possibile concedere un termine per il deposito dell'avviso di ricevimento né disporre la rinnovazione della notificazione. I motivi di ricorso nel merito non vengono esaminati, perché l'impugnazione è dichiarata improcedibile per vizio processuale preliminare.

La decisione

La Corte di cassazione non entra nel merito della controversia tributaria e dichiara improcedibile il ricorso per cassazione. La decisione si fonda sulla mancata produzione, entro l'udienza di discussione, dell'avviso di ricevimento idoneo a provare l'avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso. In mancanza di costituzione dell'intimata, la Corte esclude sia la concessione di un termine per integrare la prova della notifica sia la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Nulla è disposto sulle spese per mancata attività difensiva della resistente.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890

    La parte che ha eseguito la notificazione postale può chiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento; la prova documentale di tale tempestiva attivazione è rilevante ai fini dell'eventuale rimessione in termini.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non è consentita quando manchi la produzione dell'avviso di ricevimento e non ricorrano i presupposti processuali indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso deve essere fornita dalla parte ricorrente mediante produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione.
  • La mancata dimostrazione della rituale notifica del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, senza che sia possibile rinviare l'udienza per consentire il successivo deposito dell'avviso di ricevimento.
  • In assenza di costituzione della parte intimata, non può essere concesso un termine per integrare la prova della notifica né disposta la rinnovazione della notificazione, salvo diversa e specifica rimessione in termini supportata da prova documentale della tempestiva richiesta del duplicato all'amministrazione postale.
  • La rimessione in termini presuppone che il ricorrente dimostri documentalmente di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell'avviso di ricevimento smarrito o mancante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.