Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società esercente attività vinicola e da due avvisi conseguenti emessi verso i soci per il recupero del reddito di partecipazione, in relazione agli anni d'imposta 2007 e 2008. L'Ufficio contestava operazioni di cessione di uve da mosto fatturate da un soggetto diverso dalla società contribuente, qualificandole come operazioni soggettivamente inesistenti, e fondava gli accertamenti su un processo verbale di constatazione nell'ambito di un accertamento ex artt. 37, comma 3, e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633/1972. La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere per un avviso sostituito da altro atto e, per il resto, aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, per errato inquadramento del tipo di accertamento e per avere la CTR considerato nuove e tardive alcune allegazioni dell'Ufficio; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse ritenuto nuove e quindi inammissibili le deduzioni dell'appello; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che la CTR avesse attribuito rilievo decisivo a una precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, ma relativa a operazioni diverse e con diverso soggetto indicato come cartiera.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non decisivo, osservando che la CTR non si era limitata a qualificare nuove talune deduzioni, ma aveva anche valutato nel merito la loro inidoneità a provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni; le relative censure di fatto non erano state specificamente aggredite. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, reputandolo non congruente e non decisivo, poiché la sentenza impugnata non aveva applicato un giudicato esterno ex art. 2909 c.c., ma aveva solo utilizzato il precedente come elemento di raffronto comparativo tra fattispecie. Ha invece accolto, nei limiti esposti in motivazione, il primo motivo: la CTR, pur richiamando le norme dell'accertamento analitico-induttivo, non ne aveva fatto corretta applicazione, omettendo di verificare il fondamento dell'impianto accertativo alla luce dell'antieconomicità globale della gestione e valutando in modo atomistico i singoli indici probatori. Ne è seguita la cassazione della sentenza e il rinvio alla CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
utilizzato per censurare errores di diritto e di sussunzione della decisione impugnata
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
richiamato per denunciare un error in procedendo; la Corte precisa però che il motivo era inammissibile perché non decisivo
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
accertamento ex artt. 37 terzo comma, 39 del d.P.R. n.600 del 1973
nelle controversie tributarie sull'interposizione o sull'inesistenza soggettiva delle operazioni l'accertamento va scrutinato secondo la corretta disciplina applicabile e alla luce dell'antieconomicità globale della gestione
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
accertamento ex artt. 37 terzo comma, 39
la Corte richiama la norma quale base dell'accertamento e afferma che il giudice di merito deve valutarne il fondamento complessivo
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
accertamento ex artt. 37 terzo comma, 39 del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 del d.P.R. n.633 del 1972
richiamato come norma posta a base delle riprese IVA, da applicare secondo l'impostazione accertativa contestata
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
il motivo fondato sul divieto di nuovi motivi in appello è ritenuto inammissibile perché non decisivo e perché la CTR aveva anche affrontato il merito delle deduzioni
art. 2909 c.c.
il precedente giudicato non era stato applicato come vincolo decisorio, ma solo utilizzato come termine di comparazione tra fattispecie; quindi non si è formato un vero effetto di giudicato sostanziale
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel riferimento all'onere di specifica censura delle risultanze di fatto; chi impugna deve contestare puntualmente gli accertamenti fattuali decisivi
art. 2909 cod. civ.
la precedente decisione tra le parti può incidere solo se vi sia identità del thema decidendum e reale applicazione del giudicato sostanziale
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, quando l'accertamento si fonda su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e su indici di antieconomicità, il giudice di merito deve valutare il quadro probatorio nel suo complesso e non in modo atomistico, verificando se gli elementi addotti siano idonei a sostenere l'impianto accertativo nel suo insieme.
- La censura in Cassazione che denunci un vizio processuale o la violazione del divieto di nova è inammissibile se non si confronta con tutti i passaggi decisivi della motivazione, specie quando la sentenza impugnata fondi la decisione anche su autonome valutazioni di merito non specificamente aggredite.
- Il giudicato esterno opera solo se vi è effettiva identità del thema decidendum e se il precedente viene utilizzato come vincolo decisorio; il semplice richiamo di una decisione precedente come elemento di raffronto o di persuasione non integra applicazione dell'art. 2909 c.c.
- Nell'accertamento tributario, il riferimento alla globalità dell'assetto economico dell'impresa e alla sua eventuale antieconomicità può costituire un indice rilevante nella verifica della fondatezza delle riprese, ma deve essere apprezzato insieme agli altri elementi probatori e non isolatamente.
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