Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Due contribuenti hanno acquistato una villa con annessa corte di proprietà esclusiva e, al momento della registrazione dell'atto, hanno chiesto di fruire dell'agevolazione "prima casa". A seguito di controllo, l'Ufficio ha ritenuto l'immobile qualificabile come abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, revocando il beneficio e recuperando la maggiore IVA con aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata. La CTP ha respinto il ricorso dei contribuenti; la CTR ha accolto solo il motivo relativo alle sanzioni. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 4, comma 2, d.l. n. 16/2012 per asserita mancanza di firma dell'atto impositivo da parte di un dirigente; 2) violazione dell'art. 6 D.M. 2 agosto 1969 per non avere la CTR escluso dal calcolo della superficie utile complessiva la metratura dell'autorimessa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la non abitabilità dell'autorimessa. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione della disciplina sanzionatoria per avere la CTR escluso le sanzioni valorizzando la buona fede dei contribuenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo dei contribuenti perché nuovo, essendo stata la questione della sottoscrizione dell'avviso non dedotta nel giudizio di merito e non emergendo dalla sentenza impugnata. Ha accolto il secondo motivo, riaffermando che, per stabilire se un'abitazione sia di lusso ai fini dell'esclusione dall'agevolazione "prima casa", occorre fare riferimento alla "superficie utile complessiva" di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 6; nel calcolo rientra la superficie dell'immobile al netto di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, e quest'ultimo va inteso anche come autorimessa, per l'ampiezza della formula normativa e l'identità di ratio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato parimenti assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia, poiché le censure sulle sanzioni restano travolte dall'accoglimento del motivo principale che impone un nuovo esame della controversia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La censura sulla mancanza di sottoscrizione dell'atto impositivo è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, perché non risultava dedotta nei gradi di merito.
art. 4, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla validità della sottoscrizione dell'atto, ma la questione è stata dichiarata nuova e dunque non esaminabile nel merito.
art. 6 D.M. 2 agosto 1969
La nozione di "superficie utile complessiva" va riferita alla superficie dell'abitazione al netto delle sole superfici espressamente escluse dalla norma; il posto macchina comprende anche l'autorimessa, che deve quindi essere detratta nel calcolo della superficie utile ai fini della qualificazione di lusso.
art. 1, nota II bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
L'agevolazione "prima casa" è preclusa se l'immobile rientra tra le abitazioni di lusso secondo i parametri del D.M. 2 agosto 1969.
art. 1, comma 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Nel testo è richiamato quale base normativa dell'agevolazione prima casa nella formulazione ratione temporis vigente, esclusa per le abitazioni di lusso.
artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472 del 1986
Richiamati nel ricorso incidentale dell'Agenzia in tema di sanzioni; la relativa doglianza è rimasta assorbita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametri invocati per le censure di violazione di legge proposte dalle parti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi assorbito.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni "prima casa", la verifica della natura lussuosa dell'immobile va compiuta applicando il criterio della "superficie utile complessiva" di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 6, con esclusione delle sole superfici espressamente indicate dalla norma.
- Nel calcolo della superficie utile complessiva il "posto macchina" deve intendersi comprensivo anche dell'autorimessa/box auto, in ragione dell'ampiezza letterale della previsione e dell'identità di ratio rispetto al posto auto aperto.
- La nozione di superficie utile non coincide con quella di superficie abitabile: rileva l'utilizzabilità degli ambienti, indipendentemente dalla loro abitabilità in senso urbanistico-edilizio.
- Una censura di legittimità che introduca per la prima volta in cassazione una questione di fatto o di diritto non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente dedotta nei gradi di merito è inammissibile.
- Quando viene accolto il motivo che impone un nuovo esame della qualificazione dell'immobile ai fini dell'agevolazione fiscale, le censure accessorie sulle sanzioni restano assorbite.
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