Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate per tardività della notificazione rispetto al termine lungo semestrale applicabile al processo tributario. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, perché la controparte non si è costituita. La Corte ha inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2005, annullato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo ha dichiarato inammissibile rilevando d'ufficio la tardività del gravame per mancato deposito della ricevuta di spedizione, ritenuta necessaria per verificare il rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione e la tempestiva costituzione in giudizio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato a un unico motivo, ma la decisione della Corte si è concentrata preliminarmente sulla ritualità e tempestività della notificazione del ricorso stesso. La Corte ha rilevato che la sentenza di appello non era stata notificata e che il ricorso per cassazione era stato portato alla notifica il 10 dicembre 2015, mentre il termine lungo applicabile era di sei mesi ex art. 38 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di deposito della sentenza. Poiché il termine risultava scaduto il 5 dicembre 2015, prorogato al 7 dicembre 2015 per la sospensione feriale, il ricorso è stato considerato tardivo.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
termine "lungo" di sei mesi
Nel processo tributario, per l'impugnazione delle sentenze non notificate si applica il termine lungo di sei mesi per il ricorso per cassazione.
Il termine lungo semestrale per impugnare si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie nei giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009.
31 giorni in coincidenza con il mese di agosto
La sospensione feriale dei termini è stata ridotta a 31 giorni a decorrere dal 1 gennaio 2015.
La modifica legislativa ha inciso sulla durata della sospensione feriale dei termini processuali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, la Corte dà atto dell'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la sentenza non sia stata notificata, l'impugnazione in cassazione va proposta nel termine lungo semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 d.lgs. 546/1992.
- Ai fini del computo del termine di impugnazione, occorre considerare la sospensione feriale vigente ratione temporis; se il termine scade in giorno festivo o non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
- La tardività della notificazione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio.
- Nel giudizio di legittimità, se la parte intimata non si costituisce, non va pronunciata condanna alle spese.
- L'applicazione dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato presuppone la verifica dei relativi requisiti processuali e della soccombenza secondo le condizioni indicate dalla norma.
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