Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione, ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost., la sentenza della Corte dei conti che aveva accolto il ricorso per revocazione del Procuratore Generale, revocato una precedente sentenza di appello favorevole al ricorrente e confermato la condanna al risarcimento del danno erariale. La lite nasceva da tre addebiti relativi alla gestione di vertice di una società in house: affidamento di un incarico a un consorzio per attività di formazione e selezione del personale senza le prescritte autorizzazioni/iscrizioni; assunzione a tempo indeterminato di autisti in violazione delle regole sul reclutamento; assunzione diretta di dipendenti in violazione della disciplina sulle società partecipate. Il ricorrente sosteneva che la revocazione fosse inammissibile e che la Corte dei conti avesse ecceduto i limiti della propria giurisdizione, perché avrebbe creato un mezzo di impugnazione non previsto dall’ordinamento, trasformando la revocazione in un "appello sull'appello". Deduceva inoltre che il giudicato penale non impediva una autonoma valutazione contabile del danno erariale e che, comunque, i presupposti della revocazione per contrasto con un precedente giudicato non ricorrevano, sia perché il giudicato penale sarebbe intervenuto tra parti diverse, sia perché riguardava la responsabilità penale e non quella amministrativo-contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non integrassero un vero difetto di giurisdizione, ma soltanto contestazioni sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme processuali e sostanziali da parte del giudice contabile. Ha affermato che, in materia di ricorso avverso sentenze del giudice amministrativo o contabile rese in sede di revocazione, il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione riguarda solo la sussistenza in sé del potere di revocazione, non il suo concreto esercizio. Poiché la Corte dei conti si era limitata ad applicare gli artt. 202, lett. g), CGC e 651 c.p.p. entro la loro portata interpretativa, senza creare una norma nuova, non vi era sconfinamento nel potere legislativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, stante la sola veste formale del controricorrente pubblico ministero contabile; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
norma richiamata come base del ricorso per cassazione avverso decisione della Corte dei conti per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro le decisioni del giudice speciale
art. 202, lett. g), Codice di giustizia contabile
prevede la revocazione delle sentenze di appello o in unico grado quando la sentenza è contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata tra le parti, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale paradigma della revocazione per contrasto con precedente giudicato
art. 651 c.p.p.
il giudicato penale di condanna è preclusivo nel giudizio civile o amministrativo quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione da parte dell'imputato
art. 35 d.lgs. 165/2001
richiamato come regola sul reclutamento del personale nella contestazione di merito
art. 18 d.l. 112/2008 conv. in L. 133/2008
richiamato come disciplina delle assunzioni nelle società partecipate nella ricostruzione del ricorrente
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
richiamato per sostenere che le società in house non sarebbero amministrazioni pubbliche ai fini della disciplina sulle assunzioni
art. 4 d.lgs. 276/2003
richiamato in relazione alla contestata attività di formazione/selezione affidata al consorzio
art. 27 d.lgs. 163/2006
richiamato in relazione all'affidamento dell'incarico al consorzio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
L. 228/2012
richiamata come legge che ha modificato la disciplina del contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza del giudice amministrativo o contabile resa in sede di revocazione, il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione può riguardare solo la sussistenza del potere di revocazione, non il modo in cui tale potere è stato esercitato nel caso concreto.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore ricorre solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui creata e non quando si limiti a interpretare, anche in modo asseritamente errato o abnorme, una norma esistente.
- La censura che mira a contestare l'erronea interpretazione o falsa applicazione delle regole sulla revocazione, o del perimetro di efficacia del giudicato penale, non integra di regola un vizio di giurisdizione, ma un eventuale error in iudicando o in procedendo.
- La revocazione per contrasto con precedente giudicato presuppone l'effettiva sussistenza di un giudicato rilevante nei termini previsti dalla legge; contestazioni sulla sua portata o sulla sua applicazione restano, di regola, interne alla giurisdizione del giudice che decide sulla revocazione.
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