Cassazione Civile, Ordinanza n. 23604/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce dalla vendita, nel 2008, di un terreno con annesso fabbricato al rustico, in relazione alla quale i venditori avevano usufruito della rivalutazione del bene ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, ma avevano versato un importo inferiore a quello dovuto secondo il calcolo richiamato dall'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistente una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 68 del TUIR e senza considerare i costi sostenuti per la realizzazione dell'edificio al rustico, notificava due avvisi di accertamento IRPEF. I contribuenti contestavano gli atti davanti al giudice tributario, deducendo, tra l'altro, un errore scusabile nel minore versamento dell'imposta sostitutiva, l'assenza di decadenza dal beneficio, l'erronea determinazione della plusvalenza per mancato riconoscimento dei costi di costruzione e il difetto di sottoscrizione degli avvisi. In cassazione articolavano quattro motivi: omessa pronuncia e violazione delle norme sullo Statuto del contribuente e sulla rivalutazione; violazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per asserita irrilevanza del minor pagamento ai fini della decadenza; violazione dell'art. 68 TUIR per mancata considerazione dei costi; violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 per sottoscrizione degli atti da parte di funzionario privo di poteri. Tuttavia, prima dell'esame nel merito, i ricorrenti depositavano istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, documentando il pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia da parte di entrambi i contribuenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha richiamato l'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui, nel giudizio estinto, restano a carico della parte che le ha anticipate, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale richiamata dai ricorrenti a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione, ma non decisiva nel merito perché il giudizio è stato estinto.
invocato dai contribuenti tra le norme asseritamente violate in relazione alla legittimità degli atti impositivi.
art. 10, legge n. 212 del 2000
invocato dai contribuenti a sostegno della censura sull'errore scusabile e sulla correttezza dell'azione amministrativa.
art. 12, legge n. 212 del 2000
richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni dello Statuto del contribuente asseritamente violate.
art. 53 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale in materia tributaria.
art. 97 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale in materia di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
richiamato in relazione alla rivalutazione del terreno ai fini del successivo calcolo della plusvalenza.
art. 41-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dai ricorrenti per sostenere che il pagamento inferiore dell'imposta sostitutiva non comportasse decadenza dal beneficio.
art. 68, d.P.R. n. 917 del 1986
norma richiamata per il calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione del terreno edificabile.
art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
invocato per contestare la validità degli avvisi di accertamento sottoscritti da funzionario privo di poteri.
base normativa della definizione agevolata alla quale i contribuenti hanno aderito, determinando la cessazione della materia del contendere.
norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la definizione agevolata della lite.
art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992
"Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge"
regola sulle spese nel giudizio tributario estinto richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge e documenta il pagamento dovuto, il giudizio di legittimità resta assorbito e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio tributario estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione legislativa.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente alle pronunce di estinzione del giudizio, perché la relativa disciplina ha carattere eccezionale e si riferisce solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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