Cassazione Civile, Ordinanza n. 23537/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, annullato in primo grado a favore della società contribuente. In appello la Commissione tributaria regionale ha dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione nei termini, ritenendo che il fallimento della società avesse determinato l’interruzione automatica del processo e che il termine semestrale per la riassunzione decorresse da una conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita dall’Agenzia in data 19/12/2014. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione deducendo violazione della disciplina del processo tributario e fallimentare, sostenendo che nel processo tributario l’interruzione deve essere dichiarata dal giudice ex art. 41 d.lgs. 546/1992 e che solo da tale dichiarazione decorre il termine per la riassunzione ex art. 43 d.lgs. 546/1992; in mancanza di un provvedimento formale di interruzione, il termine non poteva decorrere e la declaratoria di estinzione era illegittima. Le controparti hanno resistito, eccependo inoltre l’inammissibilità/tardività del ricorso per la sospensione dei termini prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie del 2017, nonché l’inapplicabilità dell’estinzione dichiarata. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo tempestiva l’impugnazione per effetto della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017 per le controversie definibili, e ha affermato che, nel caso di fallimento, l’interruzione è automatica ma il termine per riassumere decorre solo dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione portata a conoscenza delle parti; poiché tale dichiarazione mancava, non poteva essere dichiarata l’estinzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha escluso l’interruzione del giudizio di cassazione per la morte del legale rappresentante intervenuta dopo la costituzione della parte. Ha poi considerato tempestivo il ricorso per cassazione, applicando la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017. Nel merito ha affermato che, nel processo tributario, l’estinzione per mancata riassunzione può essere dichiarata solo se il termine decorre da un provvedimento del giudice che formalizzi l’interruzione ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 546/1992 e che sia portato a conoscenza delle parti. Poiché nella specie non risultava alcun provvedimento dichiarativo dell’interruzione, il termine per la riassunzione non era mai iniziato a decorrere; la sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma che rende applicabili al processo tributario le regole speciali del rito, da coordinare con la disciplina processuale civile solo in via sussidiaria.
art. 40 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo dell’Agenzia in tema di interruzione del processo tributario.
art. 41 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario l’interruzione conseguente all’evento deve essere dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
art. 43 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione dell’interruzione; l’effetto interruttivo automatizzato del fallimento non fa decorrere il termine in assenza del provvedimento dichiarativo nel rito tributario.
art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l’estinzione del processo presuppone il mancato compimento dell’atto di prosecuzione o riassunzione entro il termine perentorio, che nel caso non era iniziato a decorrere.
art. 299 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull’interruzione del processo civile.
art. 304 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull’interruzione e riassunzione del processo civile.
art. 305 c.p.c.
richiamato come parametro generale sugli effetti dell’interruzione e della mancata riassunzione.
art. 324 c.p.c.
richiamato dal controricorrente nel sostenere la definitività della decisione o la decadenza dall’impugnazione.
art. 327 c.p.c.
indicato quale termine lungo per l’impugnazione applicabile al giudizio, in combinazione con la sospensione straordinaria di cui al d.l. 50/2017.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato in cassazione per nullità del procedimento/sentenza.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria e per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nella fase camerale di trattazione.
art. 62, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal controricorrente con riferimento all’impugnazione della sentenza tributaria e al rinvio alle norme processuali civili.
art. 11, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, azionabile su istanza del contribuente.
art. 11, comma 8, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo."
la sospensione del processo richiede un impulso del contribuente e la sua dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.
art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
"Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017."
la sospensione dei termini di impugnazione ha portata generale e si applica anche all’amministrazione finanziaria, purché la scadenza cada nel periodo indicato.
art. 97 Cost.
richiamato per evidenziare l’esigenza di buon andamento e di economia nell’azione amministrativa e processuale.
art. 111 Cost.
richiamato a supporto del principio di economia processuale quale corollario del giusto processo.
art. 43, secondo comma, legge fallimentare
nel regime richiamato dalla Corte, la riassunzione del processo interrotto decorre dalla dichiarazione dell’interruzione portata a conoscenza della parte.
art. 43, terzo comma, legge fallimentare
l’apertura del fallimento produce interruzione automatica del processo, ma questo effetto va coordinato con la disciplina del rito applicabile.
art. 52 legge fallimentare
richiamato come eccezione alle regole generali sugli effetti della mancata riassunzione per le domande di credito.
art. 93 legge fallimentare
richiamato come eccezione alle regole generali sugli effetti della mancata riassunzione per le domande di credito.
art. 176, comma 2, c.p.c.
la dichiarazione di interruzione può essere già conosciuta se pronunciata in udienza.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’interruzione dovuta a fallimento può operare automaticamente sul piano sostanziale, ma il termine per la riassunzione decorre solo dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione portata a conoscenza delle parti; in mancanza di tale formalizzazione, non può essere dichiarata l’estinzione per mancata riassunzione.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale, in tema di interruzione e riassunzione, sulla disciplina generale del processo civile nella misura in cui il rito tributario prevede una dichiarazione formale dell’evento interruttivo e una specifica decorrenza del termine.
- La sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili opera in modo generale anche a favore dell’amministrazione finanziaria, ma va distinta dalla sospensione del processo, che richiede invece l’iniziativa del contribuente e la sua dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.
- L’estinzione del processo per mancata riassunzione presuppone che il termine perentorio sia effettivamente iniziato a decorrere; se manca il provvedimento che dichiara l’interruzione, il dies a quo non si forma e l’estinzione non può essere validamente pronunciata.
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