Cassazione Civile, Ordinanza n. 23556/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta da una società che era stata ammessa al passivo di una procedura fallimentare durata circa diciotto anni, senza ottenere alcuna somma in sede di riparto finale. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, l'indennizzo non potesse superare il valore della causa e che tale valore dovesse essere individuato in quanto effettivamente percepito nel riparto, cioè zero. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU, all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che, nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il valore della causa doveva essere parametrato al credito azionato, ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore era stato ammesso al passivo, e non a quanto poi ricevuto nel riparto. Con il secondo motivo aveva dedotto la violazione delle regole sulle spese di lite, motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato l'orientamento secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di verifica del passivo, il parametro di riferimento è il credito azionato dal ricorrente, o se inferiore la somma per la quale egli sia stato ammesso, senza che rilevi la mancata o nulla distribuzione in sede di riparto finale. È stato quindi cassato il decreto della Corte d'appello di Potenza, che aveva illegittimamente ancorato il valore della causa all'assenza di somme liquidate nel riparto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3
Nel giudizio di equa riparazione il valore della causa non va individuato in ciò che il creditore abbia eventualmente ricevuto in sede di riparto finale, ma nel credito azionato o, se inferiore, nella somma per la quale sia stato ammesso al passivo.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
È richiamato come parametro convenzionale di tutela del termine ragionevole del processo.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
È richiamato quale parametro convenzionale a tutela della posizione patrimoniale del creditore.
art. 111 Cost.
È richiamato in collegamento con il principio del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 117 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale di conformazione della disciplina interna agli obblighi convenzionali.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per l'eccessiva durata della verifica del passivo fallimentare, il "valore della causa" ai fini dell'applicazione del limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001 deve essere determinato in base al credito fatto valere, o al massimo alla somma per cui il creditore è stato ammesso al passivo se inferiore, e non sulla base dell'esito del riparto finale.
- La mancata percezione di somme in sede di riparto fallimentare non incide, di per sé, sul parametro di valore rilevante per la liquidazione dell'indennizzo Pinto quando il creditore sia stato comunque ammesso al passivo.
- Nel giudizio di legittimità, quando il primo motivo investe il criterio di determinazione del valore della causa e risulta fondato, il motivo sulle spese può restare assorbito e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame e regolazione delle spese.
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