Cassazione Civile, Ordinanza n. 23538/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, poi fallita. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto e l’atto impositivo annullato; l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello. La CTR ha però dichiarato estinto il processo per mancata riassunzione, ritenendo che il fallimento della società avesse determinato l’interruzione automatica del giudizio e che il termine per riassumere decorresse dal momento in cui l’Agenzia aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo, individuato nella costituzione dell’Agenzia in altro giudizio fallimentare. L’Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo la violazione della disciplina processuale tributaria e fallimentare: ha sostenuto che, nel processo tributario, il termine per la riassunzione decorre solo dalla dichiarazione dell’interruzione, che nel caso concreto non era mai stata formalmente pronunciata dal giudice di appello; ha inoltre richiamato la disciplina della sospensione dei termini di impugnazione per le controversie definibili in base al d.l. n. 50/2017. I resistenti hanno difeso la correttezza della declaratoria di estinzione, contestando anche l’applicabilità della sospensione ex d.l. n. 50/2017 e la tempestività/ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili dal d.l. n. 50/2017 si applica anche all’amministrazione finanziaria e non è limitata al solo contribuente. Soprattutto, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’art. 43 l.fall., ha affermato che l’interruzione del processo per fallimento è automatica, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre soltanto dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione portata a conoscenza delle parti. Nel processo tributario, tale dichiarazione deve essere formalizzata dal giudice ai sensi dell’art. 41 d.lgs. n. 546/1992; in mancanza, il termine per riassumere non inizia a decorrere. Poiché nel caso concreto la CTR non aveva emesso alcun provvedimento dichiarativo dell’interruzione e aveva fatto decorrere il termine da un atto svolto in un diverso giudizio, la dichiarazione di estinzione ex art. 45 d.lgs. n. 546/1992 è stata ritenuta erronea. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 11, comma 9, d.l. 24/04/2017, n. 50 conv. dalla L. 21/06/2017, n. 96
"Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017."
La sospensione dei termini di impugnazione ha portata generale e opera anche a favore dell’amministrazione finanziaria, per i termini che scadevano nel periodo indicato.
art. 11, comma 8, d.l. 24/04/2017, n. 50 conv. dalla L. 21/06/2017, n. 96
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo."
La sospensione del processo richiede un’iniziativa del contribuente e opera diversamente dalla sospensione dei termini di impugnazione.
art. 11, comma 1, d.l. 24/04/2017, n. 50 conv. dalla L. 21/06/2017, n. 96
La definizione agevolata è attivabile su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo o di chi vi è subentrato.
L’interruzione del processo per fallimento è automatica, ma il termine per riassumere decorre dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione portata a conoscenza delle parti, non dal solo verificarsi del fallimento.
art. 41 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Nel processo tributario l’interruzione va dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
art. 43, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
"Se entro sei mesi da quanto è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente."
Il termine semestrale per chiedere la trattazione decorre dalla dichiarazione dell’interruzione.
art. 45 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
"Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo."
L’estinzione presuppone la decorrenza di un termine perentorio di riassunzione, qui mancata per assenza della dichiarazione di interruzione.
Richiamato per individuare il termine lungo di impugnazione applicabile al giudizio introdotto prima della riforma del 2009.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Richiamato per affermare la specialità e prevalenza della disciplina del processo tributario rispetto a quella processuale civile, nei limiti previsti.
Richiamati in relazione alla disciplina generale dell’interruzione del processo e alla diversa regola applicata nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è stato formulato come denuncia di nullità della sentenza/procedimento per erronea declaratoria di estinzione.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Richiamato quale norma che rinvia al termine lungo di impugnazione.
art. 51, comma 1, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Richiamato nel sistema dei termini di impugnazione del processo tributario.
Richiamato dal controricorrente in tema di giudicato, ma non è stato decisivo nella ratio della decisione.
Richiamato dal controricorrente in tema di giudicato, ma non è stato decisivo nella ratio della decisione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata.
art. 97 Cost.
Richiamato a sostegno della ratio di economia e buon andamento dell’azione amministrativa.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del principio di economia processuale quale corollario del giusto processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’interruzione per fallimento della parte è automatica, ma la decorrenza del termine per la riassunzione presuppone una dichiarazione formale dell’interruzione da parte del giudice, portata a conoscenza delle parti; in mancanza, il termine non inizia a decorrere.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale sulla regola generale del processo civile in tema di interruzione e riassunzione, ma deve essere coordinata con il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il dies a quo del termine di riassunzione coincide con la dichiarazione giudiziale dell’interruzione.
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili è istituto distinto dalla sospensione del processo: la prima opera automaticamente sui termini che scadono nel periodo previsto dalla legge e riguarda tutte le parti, mentre la seconda richiede l’iniziativa del contribuente e la sua dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.
- Non è legittima la declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione quando il termine per la riassunzione non sia mai iniziato a decorrere per assenza del provvedimento formale di interruzione.
- Nel processo tributario, la riassunzione o istanza di trattazione deve essere valutata sulla base degli atti e dei provvedimenti del giudizio pendente, non potendo il decorso del termine essere ancorato a iniziative svolte in un diverso procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →