Cassazione Civile, Ordinanza n. 23554/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Dopo una lite ereditaria e di simulazione contrattuale, la Corte di cassazione, con sentenza n. 1368/2019, aveva rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale, cassando parzialmente la decisione d'appello e statuendo che gli immobili oggetto dell'alienazione simulata tornassero nella massa ereditaria da dividere tra i coeredi. Il soggetto istante ha chiesto la correzione di errore materiale della sentenza di legittimità, lamentando che nel dispositivo non fossero indicati i beni e i dati catastali da dividere, pur essendo tali elementi richiamati nel ricorso incidentale. La Corte ha esaminato il contenuto della precedente decisione e ha rilevato che la domanda di divisione non risultava proposta; che la declaratoria di simulazione e di nullità era stata pronunciata dalla Corte d'appello, non dalla Cassazione; e che la sentenza di legittimità si era limitata a cassare la sola condanna restitutoria, ribadendo il recupero dei beni alla massa ereditaria. Ha quindi ritenuto insussistente un errore materiale da correggere.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha escluso la necessità di integrare il dispositivo con l'indicazione dei beni e dei dati catastali, poiché la statuizione di simulazione e nullità proveniva dalla sentenza d'appello e non dalla sentenza di cassazione oggetto di correzione; inoltre ha osservato che l'annotazione delle sentenze dichiarative di nullità può essere chiesta anche senza specifico ordine giudiziale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per assenza di difesa della controparte.
Norme richiamate
Per l'opponibilità ai terzi delle domande giudiziali trascritte è necessaria una precisa correlazione tra domanda, nota di trascrizione e sentenza, con indicazione idonea a identificare senza equivoci l'atto e i beni.
È richiamato come norma che individua gli atti e le domande soggetti a trascrizione.
Per l'individuazione dell'immobile trascritto richiama le indicazioni dell'art. 2826 c.c., con specificazione dei dati catastali.
È richiamato in tema di identificazione catastale dell'immobile ai fini della trascrizione/iscrizione.
L'annotazione delle sentenze dichiarative di nullità di atti trascritti può essere chiesta ed eseguita anche senza un apposito ordine del giudice, in presenza della preventiva trascrizione della domanda.
La Cassazione ha deciso nel merito nei limiti della cassazione, elidendo solo la statuizione di condanna restitutoria e ribadendo gli effetti già derivanti dalla decisione d'appello.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile presuppone una divergenza tra il contenuto effettivo della decisione e la sua formulazione esteriore; non può essere usato per introdurre nel dispositivo statuizioni mai rese dal giudice.
- Quando si chiede la correzione di una sentenza di cassazione, occorre verificare con precisione quali statuizioni siano state effettivamente pronunciate dalla Corte e quali provengano invece dai gradi di merito, perché la correzione non può alterare la portata decisoria del provvedimento.
- Ai fini dell'opponibilità ai terzi delle domande giudiziali trascritte, è necessaria una corrispondenza univoca tra domanda, nota di trascrizione e sentenza, con sufficiente individuazione dell'atto e dei beni interessati.
- L'annotazione delle sentenze che dichiarano la nullità di un atto trascritto può essere richiesta anche senza un espresso ordine giudiziale, se la domanda era stata preventivamente trascritta.
Come è indicizzato
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