Cassazione Civile, Ordinanza n. 23551/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva assistito un creditore in diversi procedimenti contro il datore di lavoro di quest'ultimo, tra cui un'attività svolta nella fase prefallimentare culminata con la dichiarazione di fallimento della società debitrice. Il Tribunale di Roma, nel liquidare i compensi ex art. 14 d.lgs. 150/2011, aveva ritenuto applicabile la tariffa professionale del d.m. 127/2004, assumendo che l'attività si fosse conclusa prima del 23 agosto 2012, e aveva liquidato un importo determinato sul valore del credito insinuato. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che l'attività difensiva nella procedura prefallimentare non poteva dirsi conclusa prima della sentenza dichiarativa di fallimento, poiché la procedura è bifasica e la fase giudiziale si chiude solo con la declaratoria di fallimento; ne derivava che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato secondo i parametri vigenti alla data della pronuncia del fallimento, cioè il d.m. 140/2012.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché l'attività giudiziale dell'avvocato nella fase prefallimentare si considera conclusa soltanto con la sentenza dichiarativa di fallimento, che segna l'epilogo del procedimento introdotto dall'iniziativa del creditore e l'inizio della procedura concorsuale in senso liquidatorio. Di conseguenza, l'ordinanza del Tribunale di Roma è stata cassata e la causa rinviata allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché ridetermini il compenso spettante applicando i parametri professionali vigenti al momento della dichiarazione di fallimento e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La liquidazione del compenso professionale è stata effettuata nel procedimento previsto da questa norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Il Tribunale lo aveva applicato ritenendo che l'attività professionale fosse cessata prima dell'entrata in vigore del d.m. 140/2012.
La Corte ritiene che debba trovare applicazione ai compensi relativi all'attività conclusa con la sentenza dichiarativa di fallimento, perché vigente al momento di tale pronuncia.
Massime di principio
- Nella procedura prefallimentare, l'attività difensiva prestata nel giudizio introduttivo si considera conclusa con la sentenza dichiarativa di fallimento, non con un momento anteriore della fase istruttoria o di iniziativa del creditore.
- Poiché la procedura fallimentare ha natura bifasica, la sentenza di fallimento costituisce insieme l'epilogo del procedimento prefallimentare e l'inizio della procedura concorsuale liquidatoria.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, occorre applicare i parametri normativi vigenti al momento in cui l'attività si è effettivamente conclusa secondo la struttura del procedimento, e non quelli anteriori se la fase non era ancora terminata.
- L'omesso esame del momento di conclusione della fase prefallimentare può integrare un vizio censurabile in cassazione quando quel fatto sia decisivo per stabilire il parametro tariffario applicabile.
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