Cassazione Civile, Ordinanza n. 23542/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una società, di una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata valida notificazione del gravame nei confronti di un litisconsorte necessario. La corte territoriale aveva rilevato che la notificazione inizialmente tentata non era andata a buon fine e che, neppure dopo la rinnovazione disposta all'udienza, la parte appellante aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio, pur a fronte della sospensione dei termini processuali connessa all'emergenza COVID-19 e del successivo differimento dell'udienza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 153, comma 2, e 331 c.p.c., nonché della normativa emergenziale pandemica (art. 1 d.P.C.M. 26 aprile 2020; artt. 1 e 2 d.l. 16 maggio 2020, n. 33 conv. in l. 14 luglio 2020, n. 74), sostenendo che fino al 3 giugno 2020 non fosse possibile svolgere attività fuori regione, che ricorressero circostanze eccezionali idonee a giustificare la rimessione in termini e che, in ogni caso, non fosse rispettabile il termine di comparizione. La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fatto applicazione dei principi delle Sezioni Unite sulla riattivazione del procedimento notificatorio dopo esito negativo, valorizzando soprattutto la totale inerzia della parte anche dopo la cessazione dell'emergenza e dopo la comunicazione del rinvio d'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico e non cassatorio, perché non si confrontava con la reale ratio della decisione d'appello: non solo l'esito negativo delle notifiche, ma soprattutto la mancata riattivazione del procedimento da parte della ricorrente anche dopo la cessazione della sospensione emergenziale e dopo il differimento dell'udienza. La Corte ha inoltre osservato che le deduzioni sulla rimessione in termini e sull'impossibilità di rispettare i termini di comparizione introducevano valutazioni meritali non scrutinabili in sede di legittimità e comunque non scalfivano la motivazione impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna alle spese e con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 153, comma 2, c.p.c.
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente per sostenere la possibilità di rimessione in termini in presenza di circostanze eccezionali; la Corte osserva che la censura si risolve in una questione di merito non scrutinabile e non si confronta con la ratio decidendi.
art. 331 c.p.c.
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente in relazione alla notificazione dell'impugnazione al litisconsorte necessario; la Corte ritiene però che la doglianza non colpisca la reale motivazione della sentenza impugnata.
art. 1 d.P.C.M. 26 aprile 2020
Citato dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità di compiere attività processuali nel periodo emergenziale; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità.
artt. 1 e 2 d.l. 16 maggio 2020, n. 33
Richiamati dalla ricorrente, in combinato con la disciplina emergenziale, per dedurre la sospensione/limitazione delle attività; la Corte ritiene che ciò non incida sulla rilevata inerzia successiva.
art. 1, comma 1, l. 14 luglio 2020, n. 74
Norma di conversione richiamata dalla ricorrente insieme al d.l. n. 33/2020; non viene valorizzata dalla Corte ai fini dell'accoglimento del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare considerazioni generiche o meramente meritali.
- L'inerzia della parte nel riattivare tempestivamente un procedimento notificatorio non può essere giustificata in cassazione da deduzioni che non incidano sulla specifica motivazione della sentenza di merito.
- La sospensione emergenziale dei termini processuali non esime la parte dall'onere di riprendere il procedimento notificatorio una volta cessata la causa sospensiva o comunque venute meno le ragioni ostative.
- Le censure che postulano una rimessione in termini o contestano la praticabilità concreta dell'adempimento devono essere dedotte in modo specifico e coerente con la decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In presenza di litisconsorzio necessario, la mancata valida notificazione dell'impugnazione e la successiva inattività della parte possono condurre all'inammissibilità dell'appello se la riattivazione non avviene nei termini ricavabili dalla giurisprudenza di legittimità.
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