Sentenza del 19/06/2020 n. 12006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella TARSU per il 2007, notificata il 17/09/2008, con cui il Comune chiedeva € 12.622,28 per omesso pagamento. La società ne contestava la motivazione e la tariffa, sostenendo che la differenziazione rispetto alle abitazioni fosse ingiustificata e non motivata e che non si fosse tenuto conto dell’uso stagionale dei locali. Il Comune impugnava in Cassazione la sentenza della CTR della Sardegna n. 130/01/13, depositata il 13/11/2013, che aveva disapplicato la delibera tariffaria comunale del 2007 e accolto l’appello della contribuente. Deduceva, tra l’altro, che la tariffa alberghiera poteva essere superiore a quella abitativa senza una motivazione specifica, data la notoria maggiore produzione di rifiuti degli alberghi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale del Comune: la classificazione comunale può distinguere alberghi e abitazioni, pur essendo indicati nello stesso gruppo dall’art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, e tale scelta non richiede una motivazione specifica. La differenza tariffaria non prova da sola una disparità illegittima: occorrono elementi concreti che dimostrino che non è giustificata dal rapporto tra tariffe e costi del servizio. Gli altri motivi principali sono stati assorbiti. Sono stati rigettati i tre motivi incidentali condizionati della società: la cartella era sufficientemente motivata nel contesto della liquidazione basata su dati già noti; la censura sulla tardività della delibera è stata implicitamente rigettata e comunque la delibera del 28 febbraio 2007 era tempestiva, essendo prorogato al 30 aprile 2007 il termine per approvare il bilancio; la censura sulla stagionalità non configurava omessa pronuncia. Decidendo nel merito, la Corte ha escluso l’esenzione per stagionalità perché la società non aveva allegato la presentazione della denuncia prevista né documentato l’obiettiva inutilizzabilità dei locali. Ha quindi cassato la sentenza della CTR nei limiti del motivo accolto e rigettato il ricorso originario della contribuente, lasciando dovuta la TARSU. Spese dei gradi di merito compensate; la società è stata condannata a rifondere al Comune € 3.000 per il giudizio di Cassazione, oltre rimborso forfettario e accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato sul ricorso incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5
Il rigetto dell'appello, come espressamente affermato dalla CTR, si fonda sulla disapplicazione della delibera comunale della giunta di Orosei, che ha approvato le tariffe applicabili nel 2007 della TARSU, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 5
La CTR aveva usato il potere di disapplicare la delibera tariffaria comunale; la Cassazione ha esaminato le contestazioni del Comune sui presupposti di tale disapplicazione e ha ritenuto illegittima la valutazione della CTR.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 63
Com'e' noto, la fonte di determinazione della TARSU e' costituita dalla legge, quanto ai presupposti e ai soggetti (Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 62 e 63), e dai regolamenti e dalle delibere comunali, quanto alle classificazioni, alle categorie e alle tariffe (Decreto Legislativo cit., articoli 65, 66, 68 e 69).
La legge individua presupposti e soggetti passivi della TARSU; regolamenti e deliberazioni comunali disciplinano classificazioni, categorie e tariffe. L’art. 62, comma 2, consente l’esclusione per locali non produttivi di rifiuti o obiettivamente inutilizzabili, ma il contribuente deve indicare e documentare le circostanze richieste.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 2
Il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 65, comma 2, fissa dei criteri tassativi per la determinazione del tributo, prevedendo che la TARSU debba essere corrisposta in base a tariffe - determinate dai Comuni per ogni categoria (o sottocategoria) omogenea di utenti - risultanti dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
La tariffa deve essere determinata per categorie omogenee considerando costo del servizio, superficie imponibile e coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, commi 1 e 2
La classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini dell'applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata, in via di massima, dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 68, comma 2, non richiede infatti alcuna motivazione, trattandosi di atto sottratto all'obbligo previsto dalla L. n. 241 del 1990, articolo 3.
I gruppi dell’art. 68, comma 2, sono indicazioni di massima: il Comune può classificare separatamente alberghi e abitazioni senza una motivazione specifica. La differenza di tariffa non è di per sé illegittima, considerata la notoria maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi; occorrono elementi concreti per dimostrare che lo scostamento è ingiustificato rispetto ai costi del servizio.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2
Ai fini del controllo di legittimita', la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
L’obbligo di indicare i dati e le ragioni riguarda il rapporto tra tariffe e costi del servizio all’interno delle categorie; non impone di motivare la scelta di formare categorie diverse.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, articolo 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, articolo 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall'obbligo di motivazione.
Gli atti normativi e quelli amministrativi a contenuto generale sono esenti dall’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi; la delibera tariffaria generale non doveva quindi motivare specificamente la separazione tra alberghi e abitazioni.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, articolo 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, articolo 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall'obbligo di motivazione.
Lo Statuto del contribuente richiama l’obbligo di motivazione, ma tale obbligo non si estende agli atti normativi e generali nei termini indicati dalla disciplina richiamata.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
Il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 70, pone a carico del contribuente l'obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonche', in generale, le condizioni di tassabilita' (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).
Il contribuente deve presentare la denuncia originaria e quella di variazione quando cambiano locali o condizioni di tassabilità; la denuncia mantiene efficacia fino a una nuova denuncia o a un accertamento dell’ente.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1
Questa Corte ha piu' volte affermato che l'articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo cit. attribuisce ai Comuni una facolta' eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l'atto di accertamento, purche' in forza di dati ed elementi gia' acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuent6e.
Il Comune può liquidare e iscrivere a ruolo la tassa senza un nuovo avviso di accertamento quando utilizza dati già acquisiti e invariati, risultanti dai ruoli precedenti, dalle denunce o da accertamenti notificati; la facoltà è eccezionale e non estensibile oltre tali condizioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimita' della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25.
Quando la cartella deriva dalla liquidazione consentita dall’art. 72, comma 1, del D.Lgs. 507/1993 su dati già noti, per la sua legittimità sono sufficienti i requisiti previsti dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 8
Dalle norme sopra richiamate emerge con chiara evidenza che, per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe in questione deve essere adottata entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio preventivo (del quale costituisce un allegato obbligatorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000), articolo 172, comma 1, lettera c).
Il termine per deliberare le tariffe è collegato a quello fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; nel caso deciso, la delibera del 28 febbraio 2007 era tempestiva, poiché il termine era stato prorogato al 30 aprile 2007.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 169
Il Decreto Legislativo n. 296 del 2006, articolo 1, comma 169, ha ribadito che gli enti locali deliberano tali tariffe entro la data sopra menzionata, aggiungendo che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, mentre, in caso di mancata approvazione nel termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Le tariffe deliberate entro il termine previsto per il bilancio producono effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate dopo l’inizio dell’esercizio; se il termine non è rispettato, le tariffe precedenti si prorogano.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, comma 1, lettera c)
Dalle norme sopra richiamate emerge con chiara evidenza che, per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe in questione deve essere adottata entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio preventivo (del quale costituisce un allegato obbligatorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000), articolo 172, comma 1, lettera c).
La deliberazione tariffaria è collegata al bilancio preventivo, di cui costituisce allegato obbligatorio, e deve rispettare il termine previsto per l’approvazione di quest’ultimo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
La stagionalità dell’attività, da sola e genericamente allegata, non dà diritto all’esenzione: occorre indicare la condizione nella denuncia originaria o di variazione e dimostrare con elementi obiettivi o documentazione che i locali non potevano produrre rifiuti o erano inutilizzabili.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
La Corte richiama la disciplina come conferma del criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa basato sulla maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi rispetto alle abitazioni.
Direttiva 2006/12/CE, artt. 15 e 175 del Trattato CE (ora art. 192 TFUE)
La differenziazione della tariffa per gli esercizi alberghieri da quella per le civili abitazioni, operata dai Comuni, e' peraltro stata considerata legittima da questa Corte anche alla luce della conformita' al principio unionale "chi inquina paga", espresso dal direttiva 2006/12/CE, articolo 15 e dalla direttiva 2008/98/CE, articolo 14, che, nell'osservanza del principio di proporzionalita', consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti.
Il principio "chi inquina paga" è compatibile con tariffe differenziate per categorie di utenti, purché la differenziazione rispetti la proporzionalità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 1, comma 1 quater, articolo 13, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Il rigetto del ricorso incidentale comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Un Comune può assoggettare gli alberghi a una categoria e a una tariffa TARSU diverse da quelle delle abitazioni, anche se la legge li colloca nello stesso gruppo solo in via di massima. La differenza è giustificabile, in linea generale, dalla maggiore produzione di rifiuti normalmente associata all’attività alberghiera.
- La sola entità elevata della differenza tariffaria non dimostra una disparità illegittima. Chi la contesta deve fornire elementi concreti dai quali risulti che la tariffa non è ragionevolmente collegata ai costi del servizio per la categoria interessata.
- La delibera tariffaria, quale atto generale, non deve motivare specificamente perché alberghi e abitazioni sono classificati separatamente; resta però necessario rispettare i criteri legali di determinazione della tariffa in rapporto ai costi del servizio.
- L’esenzione TARSU per stagionalità o inutilizzabilità non opera automaticamente: il contribuente deve indicare la condizione nella denuncia originaria o di variazione e fornire riscontri obiettivi o documentazione idonea.
- La cartella può essere emessa senza un nuovo avviso di accertamento quando il tributo è liquidato sulla base di dati già dichiarati, accertati o risultanti dai ruoli precedenti e non modificati; la cartella deve comunque rispettare i requisiti di legge.
- Se una questione è assorbita da una statuizione che rende superflua la sua decisione, la mancata trattazione esplicita non integra automaticamente omessa pronuncia. Occorre distinguere l’assorbimento proprio da quello improprio e formulare la censura processuale appropriata.
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