Sentenza del 17/06/2020 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - avviso accertamento unitario per tributi armonizzati (IVA e relative sanzioni) e II.DD. (IRPEF, IRAP e sanzioni) - obbligo di contraddittorio - sussiste - prova di resistenza - necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n. 2344/13/14, che aveva annullato l’avviso di accertamento n. TL3012207003 relativo al periodo d’imposta 2008. L’avviso, notificato il 16 dicembre 2013, rideterminava i redditi dell’attività professionale del contribuente e richiedeva maggiore IRPEF per 108.378 euro, oltre ad addizionali, IRAP, IVA e sanzioni. L’Ufficio sosteneva che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applicasse alle indagini bancarie svolte presso gli uffici e che, comunque, il contribuente avesse avuto modo di interloquire e difendersi. Il contribuente chiedeva la conferma dell’annullamento, deducendo la violazione del contraddittorio preventivo e riproponendo le ulteriori contestazioni formulate in primo grado, tra cui quelle relative alla presunzione di ricavi da movimenti bancari e alle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria respinge l’appello dell’Agenzia e conferma integralmente l’annullamento dell’avviso. L’ultimo verbale di contraddittorio bancario era del 2 dicembre 2013 e l’accertamento fu notificato il 16 dicembre, prima del decorso dei 60 giorni e senza che fosse allegata una particolare urgenza. La Commissione ritiene inoltre provata la cosiddetta prova di resistenza richiesta per l’IVA: il contribuente aveva argomenti di merito non pretestuosi da sottoporre all’Ufficio. Poiché l’accertamento IVA e quelli relativi a IRPEF e IRAP erano contenuti nel medesimo atto e non erano concretamente separabili, la violazione del contraddittorio relativa al tributo armonizzato comporta l’illegittimità dell’intero avviso. Le ulteriori contestazioni di merito non sono esaminate autonomamente, essendo confermato l’annullamento integrale. Spese del secondo grado compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Con detta decisione ha precisato la S. C. che il mancato rispetto di tale obbligo determina la nullità degli atti sfavorevoli al contribuente, ma che tale conseguenza non si produce se egli non fornisce alcuna prova di aver avuto a disposizione argomentazioni di merito non pretestuose per chiedere di essere ascoltato senza "abusare" dell'istituto del contraddittorio.
La garanzia del contraddittorio preventivo consente al contribuente di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto. Per l’IVA, la sua violazione comporta l’illegittimità dell’atto quando il contribuente dimostri che avrebbe potuto esporre argomenti di merito non pretestuosi; nel caso concreto la prova di resistenza è stata ritenuta sussistente.
Principio del contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati, come applicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24823/2015
Con detta decisione ha precisato la S. C. che il mancato rispetto di tale obbligo determina la nullità degli atti sfavorevoli al contribuente, ma che tale conseguenza non si produce se egli non fornisce alcuna prova di aver avuto a disposizione argomentazioni di merito non pretestuose per chiedere di essere ascoltato senza "abusare" dell'istituto del contraddittorio.
Per un accertamento relativo a un tributo armonizzato come l’IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto anche in assenza di una specifica previsione nazionale. L’annullamento per la sua omissione richiede però la prova di resistenza. Se il medesimo atto accerta anche tributi non armonizzati e le componenti non sono separabili, il vizio può estendersi all’intero avviso.
Art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212
La disposizione è richiamata dall’Ufficio a sostegno dei principi di collaborazione e buona fede, ma la Commissione non la applica come fondamento della decisione.
Massime di principio
- Per gli accertamenti IVA, l’Amministrazione deve consentire un’effettiva interlocuzione preventiva anche quando la disciplina nazionale non preveda espressamente, per quella specifica procedura, un contraddittorio generalizzato.
- La sola omissione del contraddittorio non basta, in materia di tributi armonizzati, a ottenere l’annullamento: il contribuente deve indicare argomenti di merito concreti e non pretestuosi che avrebbe potuto presentare prima dell’atto.
- Quando l’accertamento per IVA e quello per imposte dirette sono contenuti in un unico avviso e non sono ragionevolmente separabili, il vizio relativo al contraddittorio IVA può comportare l’annullamento dell’intero atto, comprese le riprese IRPEF e IRAP.
- Il termine dilatorio di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, decorre dalla consegna del verbale conclusivo delle operazioni nei casi cui la norma si applica; l’emissione anticipata rende illegittimo l’atto se non ricorrono e non sono motivate specifiche ragioni di urgenza.
- Il contraddittorio successivo alla notifica, compresi l’autotutela o l’accertamento con adesione, non equivale al contraddittorio preventivo e non sana automaticamente la sua omissione.
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