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Sentenza

Sentenza del 17/06/2020 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Torino

Rimborso delle accise su prodotti alcolici rifiutati - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La domanda di rimborso non è stata accolta: in caso di merce sottoposta ad accisa, spetta al contribuente fornire prove idonee dell’avvenuto rifiuto o della conseguente restituzione. Se non è dimostrato almeno uno di tali eventi, non si applica il beneficio fiscale. Il testo fornito non indica gli estremi della decisione, il giudice, l’esito di eventuali gradi precedenti o la statuizione sulle spese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il diniego del rimborso delle accise su prodotti alcolici inviati al destinatario e successivamente rimandati al fornitore. La controversia riguardava la prova che la merce fosse stata effettivamente rifiutata dal destinatario o restituita al fornitore, presupposto per beneficiare del trattamento previsto dall’art. 21, comma 4, del D.M. 153/2001.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 4, D.M. 153/2001

    In assenza di uno dei due eventi non sono applicabili i benefici fiscali di cui all'art. 21 c. 4 D.M.153/2001.

    Il beneficio fiscale relativo ai prodotti alcolici rifiutati o restituiti presuppone che sia dimostrato l’effettivo rifiuto della merce oppure la sua restituzione al fornitore.

  • Art. 2, comma 4, D.M. 153/2001

    È indicato tra i riferimenti normativi della controversia; il testo fornito non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • Art. 15, commi 4 e 5, D.M. 210/1996

    È indicato tra i riferimenti normativi della controversia; in base al contenuto fornito, la prova dell’effettivo rifiuto o della restituzione incombe sul contribuente.

Massime di principio

  • Chi chiede il rimborso o un beneficio fiscale per merci soggette ad accisa deve provare i fatti che ne costituiscono il presupposto: non basta affermare che la merce è stata rimandata.
  • Occorre documentare in modo idoneo l’effettivo rifiuto del destinatario oppure la conseguente restituzione al fornitore; se nessuno dei due eventi è provato, il beneficio non spetta.
  • La documentazione dovrebbe consentire di ricostruire concretamente la movimentazione e l’esito della consegna, così da collegare i prodotti oggetto della richiesta al rifiuto o alla restituzione.

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