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Sentenza

Sentenza del 17/06/2020 n. 39 - Comm. Trib. II grado di Trento

Spese giudiziali - Consulenza tecnica d'ufficio - Addebito - Valutazione del comportamento processuale del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il principio riportato, il giudice può addebitare integralmente al contribuente vittorioso nel merito il costo della CTU, valutandone il comportamento processuale e la mancata produzione tempestiva della documentazione. Il testo non indica il giudice, il grado, gli importi, le date né le altre statuizioni della sentenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il testo enuncia un principio sul regolamento delle spese della consulenza tecnica d’ufficio (CTU): rileva la condotta del contribuente che, pur avendo la disponibilità delle prove e più occasioni per produrle — in autotutela, nell’accertamento con adesione, nella mediazione e nel giudizio di primo grado — non lo abbia fatto. Non sono forniti i dettagli della controversia, delle parti o dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • Statuto del contribuente (norme sui principi di buona fede e collaborazione; articolo non indicato nel testo)

    Non è conforme ai principi di buona fede e di collaborazione richiamati dallo Statuto del Contribuente la condotta processuale del contribuente che ha nella sua disponibilità i mezzi di prova e che ha plurime possibilità e occasioni di produrre la documentazione (in sede di autotutela, di accertamento con adesione, di mediazione, di giudizio di primo grado).

    I principi di buona fede e collaborazione sono rilevanti per valutare il comportamento del contribuente che ometta di produrre prove disponibili nei diversi momenti, amministrativi e processuali, in cui avrebbe potuto farlo.

  • Articoli 91 e 92 c.p.c.

    Pertanto tale condotta assume rilievo in ordine alla statuizione sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio (costo processuale suscettibile di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.), che, pertanto, possono essere addebitate integralmente al contribuente seppure vittorioso nel merito della questione litigiosa.

    Il costo della CTU rientra tra le spese processuali regolabili dal giudice; nel determinarne l’addebito, il giudice può considerare la condotta processuale e porre l’intero costo a carico del contribuente anche se questi ha vinto nel merito.

Massime di principio

  • La vittoria nel merito non comporta automaticamente che tutte le spese processuali, compreso il costo della CTU, siano poste a carico della controparte: il giudice può considerare anche il comportamento tenuto durante il procedimento.
  • Se il contribuente dispone della documentazione e ha avuto occasioni concrete per produrla nelle fasi amministrative e giudiziali, la mancata produzione può essere valutata ai fini dell’addebito delle spese della CTU.
  • La regola riguarda il regolamento delle spese della consulenza e non modifica, di per sé, l’esito della controversia sul merito.

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