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Sentenza

Sentenza del 17/06/2020 n. 413 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Tributi locali- TARI - riduzione dell'imposta - dichiarazione - obbligo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto parzialmente il ricorso del Circolo, riducendo di un terzo gli importi accertati per TARES e TARI relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015. Il Circolo aveva sostenuto che l’attività si svolgeva soltanto due giorni a settimana e che tale circostanza, risultante dalla documentazione SIAE, gli dava diritto alla riduzione prevista dall’art. 16 del Regolamento comunale TARI. Aveva inoltre affermato che una dichiarazione di operatività depositata in Comune equivaleva alla denuncia necessaria e che i proprietari avevano pagato i tributi richiesti.

La decisione

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva ridotto di un terzo gli importi accertati e compensato le spese, è stata riformata. Il giudice d’appello ha accolto l’appello del Comune: la riduzione richiedeva una specifica dichiarazione-denuncia al Comune, così da consentire la verifica dell’attività parziale, e il Circolo non l’aveva presentata. La denuncia di inizio attività del 2003 era inidonea a fondare l’agevolazione per gli anni controversi. È stata inoltre ritenuta insufficiente la documentazione SIAE, perché non escludeva l’organizzazione di altri eventi senza diffusione di musica. Spese compensate, anche in considerazione della mancata costituzione del contribuente in appello.

Norme richiamate

  • Art. 16 del Regolamento comunale di S in materia di TARI

    D'altro canto l'art. 16 del Regolamento Comunale di S in materia TARI prevede la riduzione di un terzo della tariffa a condizione che tale agevolazione "decorra dall'anno successivo a quello della richiesta", con ciò presupponendo la necessaria presentazione della denuncia in Comune.

    La riduzione di un terzo presuppone una richiesta presentata al Comune e decorre dall’anno successivo; non è sufficiente dimostrare successivamente che l’attività era svolta solo in parte della settimana.

Massime di principio

  • Quando un’agevolazione tributaria locale è subordinata dal regolamento alla presentazione di una dichiarazione o denuncia, il contribuente deve presentare l’atto specificamente richiesto: una comunicazione diversa o una denuncia di inizio attività riferita ad anni precedenti non lo sostituisce automaticamente.
  • La dichiarazione serve anche a permettere all’ente di verificare tempestivamente i presupposti dell’agevolazione; la prova documentale prodotta in seguito non rimedia necessariamente alla mancata dichiarazione.
  • La decorrenza dell’agevolazione va determinata secondo le condizioni regolamentari: nel caso deciso, la riduzione decorreva dall’anno successivo alla richiesta.
  • La documentazione relativa ad alcuni eventi o a determinati giorni di attività può non bastare a provare una limitazione complessiva dell’attività, se non esclude lo svolgimento di altre iniziative rilevanti.

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