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Sentenza

Sentenza del 17/06/2020 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Processo tributario - vizio di ultra petizione - art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi relativi agli anni 2011 e 2012, con cui l’Ufficio richiedeva IVA sulle accise versate per carburante sottratto dal deposito della società. Per il 2011 erano contestati 548.000 litri di gasolio, con accisa di €248.452,20 e IVA di €50.551,11, e 139.000 litri di benzina, con accisa di €81.219,40 e IVA di €16.303,50. Per il 2012 erano contestati 210.000 litri di gasolio, con accisa di €124.572 e IVA di €26.160,12, e 10.600 litri di benzina, con accisa di €7.464,52 e IVA di €1.567,55. La società sosteneva che il furto non costituisse cessione imponibile e che le accise, non essendo state addebitate per rivalsa al cessionario o al consumatore, non entrassero nella base imponibile IVA. In appello deduceva inoltre che la CTP aveva violato l’art. 112 c.p.c., fondando il rigetto sulla presunzione di cessione e sull’omessa dichiarazione prevista dal D.P.R. 441/1997, questioni non poste a fondamento degli avvisi né dedotte dalle parti.

La decisione

La CTR ha riunito gli appelli relativi al 2011 e al 2012 e li ha accolti. Ha riconosciuto il vizio di ultra petizione della sentenza della CTP: i primi giudici avevano basato la decisione su un fatto costitutivo diverso da quello posto a fondamento degli accertamenti, introducendo la presunzione di cessione per omessa dichiarazione ex art. 2 del D.P.R. 441/1997. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo d’appello, relativo alla disciplina della presunzione, e ha esaminato la questione della soggezione delle accise a IVA. Nel merito ha condiviso la tesi della società: le accise entrano nella base imponibile IVA se sono state effettivamente traslate sul consumatore finale; nel caso concreto non vi era stata rivalsa, anche per la sottrazione del carburante. Ha pertanto annullato gli atti impugnati. Spese integralmente compensate, in ragione dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - stabilito dall'art. 112 c.p.c. - obbliga il giudice a pronunciare "su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa"; di conseguenza, il giudice tributario, per la delimitazione della materia del contendere, deve fare riferimento ai motivi e al petitum del ricorso, che sono correlati alla motivazione e al dispositivo dell'atto impugnato.

    Nel giudizio tributario il giudice deve decidere entro i limiti della domanda e dei motivi di ricorso, individuati anche in relazione alla motivazione e al dispositivo dell’atto impugnato. Fondare la decisione su una causa petendi o su un fatto costitutivo diverso da quelli introdotti dalle parti integra ultra o extra petizione.

  • Art. 16, comma 3, D.Lgs. 504/1995 (TUA)

    le accise dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione "rientrano nella base imponibile dell'IVA a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ai sensi dell'art. 16, comma 3, TUA, poiché solo in questo caso entrano a fare parte del prezzo pagato da quest'ultimo e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto".

    Secondo la CTR, l’accisa concorre alla base imponibile IVA quando è effettivamente traslata sul consumatore finale e diventa componente del prezzo da questi pagato. Nel caso deciso, la mancata rivalsa escludeva tale presupposto.

  • Art. 2, commi 2 e 3, D.P.R. 441/1997

    Dunque, nella fattispecie a ben vedere appare di scarsa rilevanza il fatto evidenziato dall'Ufficio che nel concetto di dispersione quale conseguenza di perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto (art. 2 comma 2 e 3 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.), rientri o meno la sottrazione/furto.

    La CTR non decide nel merito se il furto rientri nella nozione di perdita o dispersione prevista da queste disposizioni: considera la questione non decisiva, perché l’annullamento dipende dal vizio di ultra petizione e, nel merito esaminato, dalla mancata traslazione dell’accisa sul consumatore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i motivi del ricorso delimitano la causa petendi: il giudice non può rigettare il ricorso sulla base di un diverso fatto costitutivo o di una diversa ragione impositiva mai posta a fondamento dell’atto o introdotta dalle parti. Una diversa qualificazione giuridica è invece possibile se non altera i fatti e i limiti della domanda.
  • L’accisa non concorre automaticamente alla base imponibile IVA per il solo fatto di essere stata versata all’Amministrazione. Secondo il principio applicato dalla decisione, occorre che sia stata effettivamente traslata sul consumatore finale come componente del prezzo; in assenza di rivalsa, tale presupposto può mancare.
  • La decisione non stabilisce in via generale che il furto di beni escluda ogni obbligo IVA né definisce se il furto rientri nella disciplina della perdita o dispersione del D.P.R. 441/1997: tali questioni non sono state risolte perché non decisive nel caso concreto.

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