Cassazione Civile, Ordinanza n. 25908/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2013 emesso da un comune e notificato via PEC. La CTR aveva respinto l'appello della società contribuente, ritenendo regolare la notifica e comunque raggiunto lo scopo dell'atto, oltre a reputare congrua la motivazione dell'accertamento e generica e priva di prova la contestazione sui valori immobiliari. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del CAD e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica via PEC fosse inesistente o comunque nulla perché effettuata mediante allegazione di una copia informatica di documento analogico priva di attestazione di conformità e firma digitale; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla prova e sulla motivazione degli atti impositivi, sostenendo che il comune aveva attribuito valori di stima arbitrari agli immobili, senza adeguata motivazione, e che gli immobili erano beni merce non soggetti a IMU.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la notifica via PEC dell'avviso impositivo da parte del comune, anche se eseguita prima dell'introduzione espressa della disciplina del comma 1-quater dell'art. 6 CAD, non è inesistente ma al più nulla e quindi sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; ha inoltre precisato che, per la notifica via PEC, non è necessaria l'attestazione di conformità della copia informatica allegata al messaggio quando si tratti di copia per immagini di un documento originariamente cartaceo, e che la contribuente non aveva neppure allegato o provato un disconoscimento della conformità. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato manifestamente inammissibile per genericità, difetto di autosufficienza e novità della questione sui beni merce, osservando che la ricorrente non aveva riportato il contenuto dell'avviso né indicato specificamente dove la relativa questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'ente intimato; vengono dati gli ulteriori effetti processuali conseguenti al rigetto.
Norme richiamate
Il Codice dell'amministrazione digitale si applica alle pubbliche amministrazioni, inclusi i comuni.
art. 5-bis d.lgs. n. 82 del 2005
Le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti nei confronti delle imprese con tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
art. 16 d.l. n. 185 del 2008 conv. in L. n. 2 del 2009
Le imprese costituite in forma societaria hanno l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC.
versione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 217 del 2017
Le pubbliche amministrazioni utilizzano la PEC per le comunicazioni con i soggetti che hanno dichiarato il proprio indirizzo digitale.
La trasmissione del documento informatico per via telematica equivale, salvo diversa disposizione di legge, alla notificazione per mezzo della posta.
I soggetti pubblici notificano direttamente presso i domicili digitali i propri atti, compresi gli atti impositivi, con attestazione di conformità della copia informatica da parte del responsabile del procedimento.
Richiamato quale norma sulla conformità della copia informatica del documento analogico.
art. 23-bis d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato per la disciplina della copia informatica e della sua conformità all'originale.
La nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, quando l'atto abbia comunque determinato la conoscenza legale del destinatario.
Richiamato dal secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova sui valori immobiliari e sulla fondatezza della pretesa.
art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006
Richiamato dal secondo motivo in tema di motivazione e prova degli avvisi di accertamento degli enti locali.
Richiamato dal secondo motivo sulla motivazione degli atti tributari.
Richiamato dal secondo motivo sul dovere di motivazione del provvedimento amministrativo.
Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per gli effetti economico-processuali conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notifica via PEC di atti impositivi effettuata da una pubblica amministrazione, anche quando la disciplina espressa sulla notificazione digitale non sia ancora pienamente operativa, non è di per sé inesistente: ove l'atto sia pervenuto al destinatario ed abbia raggiunto lo scopo, l'eventuale vizio è al più una nullità sanabile.
- Per la notifica telematica di un atto originariamente cartaceo è sufficiente l'allegazione al messaggio PEC di una copia informatica per immagini del documento analogico; non è necessaria, in tale caso, un'autonoma attestazione di conformità, salvo diversa specifica previsione normativa.
- La sanatoria ex art. 156 c.p.c. opera anche rispetto ai vizi della notificazione telematica quando il destinatario abbia tempestivamente impugnato l'atto, poiché ciò dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo e localizzare la questione nei precedenti gradi di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni nuove non emergenti dalla sentenza impugnata se il ricorrente non indica specificamente dove tali questioni siano state già prospettate nel merito.
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