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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14787/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento della TIA relativa all’anno 2006, per euro 304,09 oltre accessori, riferito a un immobile ubicato in Agrigento. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, limitandosi ad aderire alle argomentazioni di primo grado. In cassazione la contribuente ha proposto otto motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, con adesione meramente per relationem alla sentenza di primo grado senza esame delle critiche d’appello; (2) omessa pronuncia sui singoli motivi di appello; (3) nullità/illegittimità della notifica dell’atto impositivo eseguita da soggetto non abilitato; (4) omessa pronuncia sull’inesistenza della notifica per violazione delle formalità della relata e del plico; (5) nullità dell’atto impositivo per mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante o di delegato; (6) decadenza dalla potestà di notificare l’atto, essendo la notifica avvenuta oltre il termine; (7) difetto di legittimazione ad agire della società affidataria del servizio; (8) erronea assoggettabilità della TIA ad IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo alla motivazione apparente della sentenza d’appello. Ha osservato che la CTR si era limitata a un generico rinvio alla decisione di primo grado, con formula apodittica di condivisione delle motivazioni, senza illustrare le ragioni del rigetto dell’appello né confrontarsi con i motivi dedotti dalla parte. Tale motivazione non supera il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111 Cost. e integra nullità della sentenza. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza non può risolversi in una mera adesione apodittica alla decisione di primo grado: se il giudice d’appello si limita a richiamare la sentenza impugnata senza confrontarsi con i motivi di gravame, la decisione è nulla per motivazione apparente.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se è autosufficiente, cioè se riproduce o richiama in modo intelligibile le ragioni condivise e consente di verificare che il giudice d’appello abbia esaminato e disatteso i motivi di appello; altrimenti manca il minimo costituzionale della motivazione.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre quando il percorso argomentativo non consente di individuare la ratio decidendi o di controllarne la logicità e correttezza, anche se un testo motivazionale sia materialmente presente.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata per nullità della motivazione, gli ulteriori motivi che investono questioni di merito o di rito possono restare assorbiti.
  • Nel giudizio di appello il giudice deve dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado in relazione ai motivi di impugnazione, non potendo limitarsi a formule generiche di condivisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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