Cassazione Civile, Ordinanza n. 14787/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento della TIA relativa all’anno 2006, per euro 304,09 oltre accessori, riferito a un immobile ubicato in Agrigento. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, limitandosi ad aderire alle argomentazioni di primo grado. In cassazione la contribuente ha proposto otto motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, con adesione meramente per relationem alla sentenza di primo grado senza esame delle critiche d’appello; (2) omessa pronuncia sui singoli motivi di appello; (3) nullità/illegittimità della notifica dell’atto impositivo eseguita da soggetto non abilitato; (4) omessa pronuncia sull’inesistenza della notifica per violazione delle formalità della relata e del plico; (5) nullità dell’atto impositivo per mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante o di delegato; (6) decadenza dalla potestà di notificare l’atto, essendo la notifica avvenuta oltre il termine; (7) difetto di legittimazione ad agire della società affidataria del servizio; (8) erronea assoggettabilità della TIA ad IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo alla motivazione apparente della sentenza d’appello. Ha osservato che la CTR si era limitata a un generico rinvio alla decisione di primo grado, con formula apodittica di condivisione delle motivazioni, senza illustrare le ragioni del rigetto dell’appello né confrontarsi con i motivi dedotti dalla parte. Tale motivazione non supera il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111 Cost. e integra nullità della sentenza. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, nn. 2) e 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; il difetto di tale esposizione può determinare nullità della decisione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale disposizione del processo tributario rilevante ai fini del regime motivazionale e delle impugnazioni.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
La motivazione deve esporre i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione; la norma è applicabile anche al processo tributario in forza del rinvio alle norme del c.p.c. compatibili.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale generale della motivazione della sentenza, richiamato per analogia con il processo tributario.
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la motivazione apparente non soddisfa il minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale in cui è ricondotta la nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia.
Richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di impulso di parte.
Richiamato per l’omessa pronuncia sui motivi di appello e sulle censure proposte.
art. 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di contenuto della decisione nel processo tributario e dovere di pronuncia sui motivi dedotti.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla validità della notifica dell’atto impositivo.
Richiamata per la disciplina della notificazione a mezzo posta e le formalità della notifica.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per individuare i soggetti abilitati alla notifica degli atti tributari.
Richiamato in relazione alla sottoscrizione dell’atto da parte dell’ente locale o di un delegato.
art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato con riguardo alla decadenza dal potere di notificare l’atto impositivo.
Richiamato nel motivo sul difetto di legittimazione della società affidataria, in relazione all’onere probatorio.
Richiamati nel motivo relativo alla legittimazione e alla valutazione del materiale probatorio.
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato nel motivo sull’assoggettabilità della TIA ad IVA.
artt. 1, 3 e 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati nel motivo sull’IVA applicabile alla TIA.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamata per la nuova denominazione dell’organo di rinvio, oggi Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza non può risolversi in una mera adesione apodittica alla decisione di primo grado: se il giudice d’appello si limita a richiamare la sentenza impugnata senza confrontarsi con i motivi di gravame, la decisione è nulla per motivazione apparente.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se è autosufficiente, cioè se riproduce o richiama in modo intelligibile le ragioni condivise e consente di verificare che il giudice d’appello abbia esaminato e disatteso i motivi di appello; altrimenti manca il minimo costituzionale della motivazione.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre quando il percorso argomentativo non consente di individuare la ratio decidendi o di controllarne la logicità e correttezza, anche se un testo motivazionale sia materialmente presente.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata per nullità della motivazione, gli ulteriori motivi che investono questioni di merito o di rito possono restare assorbiti.
- Nel giudizio di appello il giudice deve dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado in relazione ai motivi di impugnazione, non potendo limitarsi a formule generiche di condivisione.
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