Cassazione Civile, Ordinanza n. 14773/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per il saldo Tares 2013, pari a 267 euro, emesso dal Comune per un immobile nella disponibilità della contribuente. La contribuente ha sostenuto che l'atto fosse stato in realtà riferito alla madre defunta, e non a lei in proprio, deducendo l'erronea individuazione del soggetto passivo del tributo. Ha inoltre contestato la legittimità dell'atto per la modalità di sottoscrizione, per il ruolo svolto dal concessionario della riscossione, per la notifica presso il proprio studio di lavoro, nonché per la tassazione di un immobile che assumeva disabitato, fatiscente e non produttivo di rifiuti. Con l'ultimo motivo ha censurato anche la liquidazione delle spese. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi, tutti incentrati su violazioni di legge e, in parte, su questioni di fatto e di interpretazione del regolamento comunale.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all'identificazione del destinatario dell'avviso, osservando che la CTR aveva accertato in fatto che l'atto fosse riferito alla contribuente in proprio e non alla de cuius, e che le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile la censura sul regolamento comunale per difetto di autosufficienza. Ha ritenuto legittima la sottoscrizione dell'avviso mediante indicazione a stampa del funzionario responsabile, ai sensi della normativa speciale sui tributi locali. Ha escluso l'illegittimità dell'attività del concessionario della riscossione, chiarendo che l'affidamento a terzi dell'accertamento e della riscossione non integra surroga di potere. Ha ritenuto sanata la eventuale nullità della notifica e ha confermato la debenza della Tares, rilevando che per ottenere esclusioni o riduzioni per locali non utilizzabili era necessaria una dichiarazione specifica, mancante nel caso concreto. Infine, ha giudicato corretta la liquidazione delle spese nei limiti dei parametri applicabili e tenuto conto della riduzione prevista per la difesa dell'ente mediante proprio funzionario. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il motivo di ricorso non può essere usato per ottenere una rivalutazione dei fatti sotto l'apparente deduzione di violazione di legge.
art. 14, comma 5, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
È richiamato per l'individuazione del soggetto passivo della Tares; la Corte conferma che, nel caso concreto, il tributo era correttamente imputato alla contribuente in proprio.
artt. 25, 27, 29 e 33, comma 2, del Regolamento Tares del Comune di Sondrio
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il testo del regolamento e i criteri ermeneutici asseritamente violati.
art. 1, comma 87, L. n. 549/1995
Negli atti di liquidazione o accertamento dei tributi locali emessi con sistemi automatizzati la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario responsabile.
art. 14, comma 36, d.l. n. 201/2011
È evocato in modo non pertinente; la Corte chiarisce che l'affidamento a terzi dell'accertamento e della riscossione è consentito e non determina una surroga del potere comunale.
art. 52, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato per affermare la possibilità per i comuni di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi.
art. 156 c.p.c.
La notificazione eventualmente viziata è sanabile per raggiungimento dello scopo mediante l'impugnazione dell'atto da parte del destinatario.
artt. 60, 62 e 64 d.lgs. n. 507/1993
"Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti... qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione"
Per beneficiare dell'esclusione dalla tassa sui rifiuti occorre la dichiarazione delle circostanze rilevanti; l'omessa denuncia impedisce il riconoscimento dell'esenzione o riduzione.
art. 70 d.lgs. n. 507/1993
È richiamato per l'obbligo di denuncia gravante sull'interessato ai fini delle esclusioni dalla superficie tassabile.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione resta discrezionale nei limiti dei parametri applicabili.
d.m. n. 55/2014
La liquidazione dei compensi è rimessa al giudice entro i valori tabellari; la fase istruttoria è compresa nella fase di trattazione.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Prevede la riduzione del compenso quando l'ente è difeso da un proprio funzionario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio: la deduzione è inammissibile se mira, in sostanza, a contestare l'accertamento fattuale del giudice di merito.
- Quando si impugnano in cassazione norme di un regolamento comunale o altro atto normativo secondario, il ricorrente deve trascriverne o riassumerne il contenuto e indicare specificamente i criteri interpretativi violati; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Per i tributi locali liquidati o accertati mediante sistemi automatizzati, la sottoscrizione dell'atto può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, se individuato con apposita determina.
- L'affidamento a terzi dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali non integra surroga del potere impositivo del Comune, ma esercizio di un servizio affidato in conformità alla disciplina di settore.
- Le nullità della notificazione sono sanate quando l'atto raggiunge il proprio scopo, in particolare per effetto dell'impugnazione proposta dal destinatario.
- In materia di tassa sui rifiuti, l'esclusione o la riduzione per locali non produttivi di rifiuti richiede che le relative circostanze siano denunciate e provate dal contribuente; in difetto di dichiarazione, l'imposizione resta dovuta.
- La liquidazione delle spese processuali, nei limiti dei parametri forensi applicabili, è espressione di potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei criteri legali o per superamento dei limiti tabellari.
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