Cassazione Civile, Ordinanza n. 14765/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione dell'appellante, che aveva proposto l'appello quale liquidatore di una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo sul ricorso, ha dichiarato inammissibile l'appello originario. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per IVA, IRAP e IRPEG relativa all'anno d'imposta 2003, notificata a una società poi cancellata dal registro delle imprese. In primo grado il ricorso della società era stato respinto; in appello, proposto dopo l'estinzione della società, il giudice tributario regionale ha accolto l'impugnazione ritenendo che, dopo la cancellazione, i debiti residui si trasferissero ai soci nei limiti di quanto riscosso nel bilancio finale di liquidazione e che spettasse all'Amministrazione provare l'effettiva percezione di somme da parte dei soci. La società di riscossione ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di legittimità della cartella, sostenendo che la CTR si fosse pronunciata solo sull'effetto estintivo della cancellazione; 2) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ex art. 156 c.p.c., poiché la CTR aveva accolto il ricorso originario anziché annullare la cartella per effetto della cancellazione della società. La Corte ha tuttavia ritenuto decisiva la questione preliminare della legittimazione ad impugnare: l'appello era stato proposto dal liquidatore dopo l'estinzione della società, quindi da soggetto non legittimato; la legittimazione ad impugnare spettava ai soci, non al liquidatore. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione finale
art. 156 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per sostenere la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
art. 113, comma 1, c.p.c.
invocato per ribadire il principio iura novit curia, con il limite di non poter porre a base della decisione fatti non allegati o non contestati
artt. 299 e ss. c.p.c.
disciplinano l'evento interruttivo determinato dall'estinzione della società nel corso del giudizio
art. 110 c.p.c.
richiamato per la prosecuzione o riassunzione del giudizio da o nei confronti dei soci quali successori della società estinta
art. 2495 c.c.
la cancellazione della società produce l'estinzione e, nei limiti previsti, rileva per la responsabilità successoria dei soci sui debiti sociali
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base per la responsabilità dei liquidatori e per la pretesa tributaria verso i soci nei limiti delle somme riscosse
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme all'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 quale norma procedurale per la notificazione dell'atto ai soci
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
ritenuto non applicabile retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e fa venir meno la sua capacità di stare in giudizio; dopo tale evento, l'impugnazione della sentenza deve provenire dai soci o essere proposta nei loro confronti, pena l'inammissibilità.
- Il liquidatore o ex legale rappresentante non conserva, per il solo fatto della precedente carica, legittimazione a impugnare in nome della società estinta; la legittimazione passa ai soci quali successori della società.
- Il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, quando la responsabilità dei soci venga fatta valere in via tributaria, integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e, se contestato, deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria nel procedimento diretto contro i soci.
- La verifica di tale presupposto non può essere introdotta nel giudizio promosso originariamente dalla società avverso l'atto impositivo, quando la società sia poi estinta nel corso del processo; in quel caso la prosecuzione del giudizio segue le regole sulla successione processuale.
- Le disposizioni che differiscono gli effetti estintivi della cancellazione societaria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria si applicano solo alle cancellazioni richieste nella vigenza della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 175 del 2014, senza efficacia retroattiva.
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