Cassazione Civile, Ordinanza n. 14768/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda una comunicazione di presa in carico emessa nell'ambito della procedura di assistenza reciproca per il recupero di un credito fiscale estero (TVA francese relativo all'anno d'imposta 2007), accompagnata dal titolo uniforme per l'esecuzione nello Stato membro adito. La società contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, sostenendo che la comunicazione dovesse essere considerata atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, perché sarebbe stata l'unico atto conosciuto e perché la mancata impugnabilità avrebbe compresso il diritto di difesa e il contraddittorio, anche in relazione alla mancata prova della notifica del titolo uniforme. I motivi di ricorso per cassazione erano due: (1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente negato l'impugnabilità della presa in carico senza verificare se l'atto contenesse la comunicazione di una specifica pretesa tributaria o fosse comunque qualificabile come atto impositivo; (2) violazione degli artt. 1 e 7 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., poiché, in un sistema che consente la riscossione senza previa cartella o altro atto intimativo, la non impugnabilità della presa in carico avrebbe impedito una tutela effettiva, tanto più in assenza di prova della notifica del titolo uniforme.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002. La motivazione della CTR è stata solo parzialmente corretta: la presa in carico non è in assoluto un atto autonomamente impugnabile, perché di regola è un atto meramente informativo e privo di valenza provvedimentale; tuttavia può diventarlo se costituisce la prima comunicazione con cui il contribuente apprende dell'esistenza di un atto tributario provvedimentale, espresso, tacito o presupposto. Nel caso concreto, però, la decisione di merito è stata confermata perché le contestazioni della società erano riferibili al titolo impositivo estero e non alla comunicazione di presa in carico, mentre il titolo uniforme risultava comunque allegato alla comunicazione con i necessari riferimenti identificativi del credito.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elenco degli atti impugnabili non è letto come rigidamente chiuso rispetto ai singoli nomen iuris, ma come riferito a categorie di atti; sono impugnabili anche atti atipici quando abbiano natura provvedimentale e incidano sulla posizione del contribuente, oppure quando costituiscano la prima comunicazione di un atto presupposto non altrimenti conosciuto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nei due motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo quando questo sia conforme a diritto.
Direttiva 2010/24/UE
Costituisce il quadro normativo europeo della mutua assistenza per il recupero dei crediti fiscali tra Stati membri, incluse le forme di notifica e recupero coattivo.
d.lgs. n. 149 del 2012
È la norma di attuazione italiana della direttiva europea sul recupero dei crediti fiscali; disciplina anche la presa in carico e il titolo uniforme.
art. 8 d.lgs. n. 149 del 2012
Prevede la procedura di recupero da parte dello Stato adito secondo la normativa interna, sulla base del titolo uniforme.
art. 9, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2012
È richiamato dalla ricorrente come previsione che consentirebbe l'impugnazione della comunicazione di presa in carico.
art. 24 Cost.
È invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli atti impugnabili deve salvaguardare l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 97 Cost.
È richiamato come fondamento dei criteri di efficienza ed economicità della tutela e della certezza dei rapporti tributari.
artt. 1 e 7 l. n. 241 del 1990
Sono evocati dalla ricorrente per sostenere i principi generali dell'azione amministrativa e del diritto al contraddittorio, ma non mutano l'esito della controversia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'elenco degli atti impugnabili va interpretato in modo funzionale: sono impugnabili non solo gli atti espressamente nominati, ma anche quelli atipici che, per contenuto ed effetti, esprimano una pretesa tributaria o incidano autoritativamente sulla posizione del contribuente.
- Un atto meramente informativo o ricognitivo, privo di contenuto provvedimentale e di effetti lesivi autonomi, non è di regola autonomamente impugnabile; l'impugnazione è ammissibile solo se quell'atto rappresenti la prima conoscenza di un atto presupposto lesivo non altrimenti noto al contribuente.
- Nelle procedure di assistenza reciproca per il recupero di crediti fiscali tra Stati membri, va distinto il profilo della legittimità del credito o del titolo esecutivo, riservato allo Stato richiedente, da quello della regolarità formale degli atti esecutivi compiuti nello Stato adito, devoluto alla giurisdizione di quest'ultimo.
- La tutela giurisdizionale del contribuente non è compromessa quando l'atto successivo non sia autonomamente lesivo ma renda conoscibile il presupposto impositivo già formatosi; in tal caso l'impugnazione dell'atto successivo consente di far valere anche i vizi dell'atto presupposto.
- Ai fini dell'impugnabilità, rileva la qualificazione sostanziale dell'atto e non il nomen iuris utilizzato dall'Amministrazione o dall'agente della riscossione.
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