Cassazione Civile, Ordinanza n. 14770/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due società, una incorporante e una beneficiaria di una scissione parziale, avevano impugnato un avviso di accertamento catastale che rettificava la rendita proposta con Docfa per una centrale geotermica situata nel Comune di Monterotondo Marittimo, escludendo dalla valorizzazione pozzi geotermici, vapordotti, alternatori e trasformatori. La CTP respingeva il ricorso; la CTR accoglieva solo in parte, ritenendo esclusi i pozzi geotermici dal calcolo della rendita ma includendo gli altri componenti. In cassazione l’Agenzia delle Entrate otteneva, con ordinanza n. 29997/2023, l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell’originario ricorso delle contribuenti. Le società proponevano poi revocazione deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., perché la Corte, avendo ritenuto valorizzabili i pozzi geotermici, avrebbe dovuto cassare con rinvio e non decidere nel merito: secondo le ricorrenti, erano rimaste assorbite questioni di merito sui costi dei pozzi, sul deprezzamento per vetustà e sulla correttezza dei valori attribuiti dall’Ufficio, che avrebbero dovuto essere riesaminate dal giudice di rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per revocazione. Ha affermato che vi era stato un errore di percezione decisivo nel considerare la causa definibile nel merito senza rinvio, poiché la statuizione impugnata aveva trascurato che alcune questioni relative alla determinazione concreta della rendita catastale dei pozzi geotermici erano rimaste assorbite nei precedenti gradi di merito e avrebbero dovuto essere devolute al giudice di rinvio. Per l’effetto ha revocato, per la parte indicata, la precedente ordinanza n. 29997/2023, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
è la norma che consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione per i motivi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo, non su un punto controverso o su una valutazione delle prove
Circolare 6/2012
richiamata come criterio legale applicato dall'Ufficio per la determinazione della rendita catastale delle componenti incluse nel censimento
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre quando la Corte di cassazione assume come esistente un fatto decisivo che risulta invece escluso dagli atti, oppure ritiene inesistente un fatto positivamente accertato, purché la svista non riguardi una questione controversa o una valutazione del materiale probatorio.
- In sede di revocazione delle pronunce di cassazione, l'omessa considerazione di questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito può integrare errore di fatto, se tale omissione ha inciso sulla decisione di definire la causa nel merito anziché cassare con rinvio.
- Le questioni assorbite dal giudice di merito non si coprono di giudicato implicito e possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio; perciò, se la decisione di cassazione elimina la statuizione che le aveva assorbite, il giudice di legittimità non può decidere nel merito prescindendo dagli ulteriori accertamenti di fatto necessari.
- La consulenza o perizia di parte costituisce allegazione difensiva di carattere tecnico e non ha autonomo valore probatorio: per censurarne il mancato esame occorre indicare specificamente le parti rilevanti che si assumono trascurate.
Come è indicizzato
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