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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14775/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società debitrice)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto un'ingiunzione di pagamento con cui il gestore del servizio di igiene urbana chiedeva a una società calcistica il versamento di euro 32.918,29 a titolo di tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni di imposta 2010/2011. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società originaria creditrice. Successivamente, la società incorporante di quest'ultima proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi di impugnazione avverso la sentenza della CTR. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti costituite depositavano un atto con cui rappresentavano di aver transatto la lite: la ricorrente rinunciava al ricorso e la resistente aderiva alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione e della rinuncia al ricorso con adesione della controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando l'accordo amichevole intervenuto tra le parti. È stato infine escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, in presenza dei presupposti processuali richiesti, comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia, prendendo atto dell'accordo intervenuto tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La disposizione sul raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte aderisce alla rinuncia, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia consente la compensazione delle spese quando risulti un accordo transattivo tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la disciplina è eccezionale e limitata ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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